ISP, provider ed intermediari della comunicazione La rete internet ha cambiato il nostro modo di vivere, in quanto tantissimi servizi ormai sono erogati direttamente in rete. Le aziende che forniscono servizi in rete si definiscono ISP, cioè Internet Service Provider, laddove un provider (prestatore) è un soggetto che, operando nella società dell’informazione, presta liberamente servizi di connessione, trasmissione, memorizzazione dati, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie apparecchiature per ospitare siti. È, quindi, essenzialmente un intermediario, che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare un’informazione e i destinatari della stessa.
Il servizio principale che viene fornito in rete è, ovviamente, l’accesso alla rete (access provider), ma ci sono altri tipi di servizi, come la fornitura di mail, di spazio web per un sito (hosting), e così via. Si distinguono, infatti, content provider (fornitore di contenuti, autore quindi anche dei contenuti pubblicati sui propri server), network provider (fornitore di accesso alla rete attraverso la dorsale internet), access provider (offre alla clientela l’accesso ad internet attraverso modem o connessioni dedicate), host provider (fornisce ospitalità a siti internet), service provider (fornisce servizi per internet, come accessi o telefonia mobile), cache provider (immagazzina dati provenienti dall’esterno in un’area di allocazione temporanea, la cache, al fine di accelerare la navigazione in rete). Quindi, qualsiasi attività venga posta in essere sulla rete, passa sempre attraverso l’intermediazione di un provider, e i dati transitano attraverso i suoi server, cioè i computer che il prestatore mette a disposizione per erogare i suoi servizi.
Il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto interpretativo sulle procedure elettorali. Il primo comma dell’articolo 1 prevede che “il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale”, e che la presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale può “può essere provata con ogni mezzo idoneo”. Il secondo comma stabilisce che le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulta corredata da tutti gli elementi richiesti, purché tali elementi siano comunque desumibili in modo univoco dal resto della documentazione prodotta. Infine, le disposizioni si applicano anche “alle operazioni e ad ogni altra attività relativa alle elezioni Regionali, in corso alla data di entrata in vigore del decreto”. Per le elezioni regionali, i delegati possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti di lunedì 8 marzo.
Il decreto in questione viene definito decreto interpretativo perché avrebbe dato una più corretta interpretazioni alle norme già vigenti. Per questo motivo, non introducendo alcuna norma nuova nell’ordinamento, un decreto interpretativo può essere giustamente anche retroattivo, applicandosi, quindi, anche a fatti passati o in corso.
Il 30 dicembre 2009 è stato approvato il decreto legislativo del Ministero dei beni culturali per la “determinazione della misura del compenso per copia privata”, il quale estende il sistema dell’equo compenso già in vigore. L’equo compenso, infatti, è stato introdotto con il decreto legislativo 68 del 2003, come risarcimento agli autori per la riproduzione delle opere a fini privati, come previsto dall’art. 71 della legge sul diritto d’autore. A fronte della facoltà, accordata agli utilizzatori legittimi di un opera, di effettuare la cosiddetta copia privata dell’opera medesima, viene trattenuta una somma alla fonte, cioè a carico dei produttori di supporti e i dispositivi di archiviazione, somma che viene appunto girata alla Siae per poi distribuirla agli autori. Fin’ora l’equo compenso è stato applicato a cd e dvd vergini, e ai masterizzatori. Con il decreto del dicembre 2009 l’equo compenso è stato “rideterminato”, ed esteso ad ulteriori dispositivi digitali, come hard disk, lettori mp3, chiavi usb e telefoni cellulari. Tutti questi dispositivi subiscono, quindi, un incremento del loro prezzo dovuto all’applicazione di questo compenso.