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09
Giu
2009

Tutela delle fotografie in rete

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Per un corretto uso delle opere fotografiche ci si deve rifare alla normativa sul diritto d’autore, in modo da non incorrere in violazioni al momento della pubblicazione di fotografie su siti, blog o forum. Il diritto di paternità dell'opera, previsto dall’art. 20 della legge sul diritto d’autore, consente all’autore di un opera di rivendicarne la paternità anche dopo la cessione dei diritti economici.
Il semplice atto creativo di un opera dell’ingegno, purché sia originale, comporta la nascita del diritto d’autore in capo al suo autore, e la conseguente tutela, senza necessità di procedere a registrazioni di alcun tipo. La normativa, inoltre, non prevede limitazioni per gli autori che hanno deciso di non rivelare la loro identità, servendosi di uno pseudonimo, in quanto il nostro ordinamento riconosce alla pseudonimo la stessa valenza del nome (articoli 7 e 9 del codice civile).

Le opere protette non possono essere rielaborate, modificate o inserite come parti di nuove creazioni senza il consenso dell’autore, a meno che l’opera finale si possa considerare opera a sé stante, completamente diversa dall’opera di partenza e ad essa non apparentabile. Inoltre, quando si incontra un’opera in rete che è pubblicata con licenza di libera utilizzabilità, in genere si deve presumere che il libero utilizzo sia comunque limitato ad un uso non commerciale.
In ogni caso la protezione demandata dal diritto d’autore scade dopo 70 anni dalla morte dell’autore dell’opera, ma in tutti gli Stati è previsto il principio che rende libera, sotto certe circostanze, l’utilizzazione di materiale coperto da diritti d’autore, a fini didattici, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, purché siano rispettati i diritti morali, principalmente il diritto di paternità dell’opera.

Categorie di fotografie
La legge sul diritto d’autore prevede tre categorie distinte di fotografie, con differente protezione.
Le opere fotografiche sono fotografie che si caratterizzano per un apprezzabile apporto creativo personale dell’autore, e per questo godono della protezione piena, cioè fino a settanta anni dalla morte dell’autore, e sono quindi assimilabili a tutte le altre opere dell’ingegno. Per potere considerare una fotografia come opera fotografica, l’opera deve essere originale e creativa nella forma, intesa sia come forma interna, cioè la risultanza di combinazione di campo, prospettiva, luce e colore, attraverso i quali il fotografo traduce il proprio personale modo di vedere la realtà, che come forma esterna, cioè il soggetto rappresentato. È ovvio che il contenuto, essendo parte della realtà, non può essere di per sé originale, e quindi è del tutto irrilevante questo aspetto ai fini dell’apprezzamento dello sforzo creativo.
Per poter distinguere, quindi, tra un’opera fotografica ed una fotografia semplice, occorre che sia possibile riconoscere nella fotografia l’impronta di un fotografo piuttosto che un altro.
Le fotografie semplici sono fotografie dove non è ravvisabile un particolare sforzo creativo, se non minimo, e che godono pertanto di una protezione limitata nell’ambito della categoria dei diritti connessi, cioè venti anni dalla produzione della fotografia stessa, e i diritti morali sono limitati al diritto di paternità, restando esclusi il diritto all’integrità dell’opera e quello di ritirare l’opera dal commercio. Ovviamente al fotografo spettano comunque i diritti economici.
Le riproduzioni fotografiche sono fotografie meramente descrittive della realtà che difettano del requisito della creatività e sono pertanto sprovviste di qualsiasi tutela giuridica. Per poter inserire una fotografia nella categoria delle riproduzioni fotografiche deve guardarsi non tanto al contenuto raffigurato (fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili), bensì allo scopo in vista del quale la fotografia è stata realizzata. Solo qualora essa fosse stata realizzata con finalità esclusivamente riproduttive o documentali essa non sarebbe ammessa a godere di alcuna tutela.

Diritti di utilizazzione economica
L’acquisito dei diritti di utilizzazione economia su una fotografia può avvenire a titolo originario, quando il fotografo realizza la fotografia autonomamente e su propria iniziativa, oppure a titolo derivativo, se il fotografo opera in adempimento di un contratto di lavoro o su commissione.
Per quanto riguarda le opere fotografiche, la protezione è identica a quella delle opere d’ingegno. In relazione alle fotografie semplici, nel caso di acquisto a titolo originario, il fotografo acquisisce il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografia. Nel caso, invece, di fotografia ottenuta nell’adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto. Infatti, il datore di lavoro è titolare dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni dei dipendenti. Comunque il fotografo ha il diritto ad un equo compenso nel caso della fotografia fosse fatto un uso commerciale.
Nel caso di contratto di commissione, è il committente ad acquisire i diritti di utilizzazione economica della fotografia, anche se le parti godono di ampia autonomia negoziale.

La citazione delle opere protette
Il diritto di paternità viene rispettato principalmente tramite la citazione della fonte, che di fatto è legata al concetto di porzione dell’opera, per cui non si può parlare di citazione se si riprende integralmente l’opera. L’articolo 70 della legge sul diritto d’autore prevede che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.

Per quanto riguarda le immagini in rete, il modo corretto per citarle è dato dall’inserimento di un link testuale alla URL dell’immagine, con il tag a href. Questo perché l’immagine non è scomponibile in parti, come un articolo testuale, quindi qualsiasi citazione che comporti la visualizzazione dell’immagine stessa, di fatto è una copia che, se riguarda opere protette, non è ammissibile. L’inserimento di un tag che visualizzi l’immagine nel nostro sito con un link (cliccando sull’immagine) al sito che la ospita originariamente (link through), può comportare problemi al sito originario, perché di fatto si sottrae banda ad esso. Per cui questa tecnica, nota come hotlinking, è generalmente malvista. È necessario, quindi, riprodurre la fotografia in bassa risoluzione e in piccole dimensioni.
Nel caso di fotografie semplici, la citazione prevede la presenza del nome del fotografo (o della ditta per cui lavora il fotografo, oppure il committente), la data di produzione della foto (l’anno), e il nome dell’autore dell’opera fotografata. Nel caso in cui non siano presenti tali dati, la foto si intende come liberamente riproducibile.

Il comma 1 bis dell'articolo 70 aggiunge che “È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.
In attesa dei decreti attuativi che dovranno fissare il concetto di “bassa risoluzione” e “degradato”, si può fare riferimento alla modalità in cui la Siae stessa concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette destinate alla pubblicazione su Internet, e cioè la risoluzione delle immagini deve essere inferiore ai 72 dpi.

Fotografie di beni culturali
Le fotografie di beni culturali pubblici sono pienamente legittime per uso personale. Si tratta di riproduzioni non destinate al commercio, e quindi non costituiscono utilizzo concorrenziale che danneggia il titolare dei diritti sull’opera protetta.
Nel caso di opere d’arte private la riproducibilità dipende dall’autorizzazione del titolare dei diritti.
Se la pubblicazione online delle foto è tale da non arrecare danno al titolare dei diritti (perché in bassa risoluzione, e di piccole dimensioni), e non è finalizzata al guadagno economico (perché diffusa con finalità didattiche o critiche) deve ritenersi pubblicabile.

Fotografie di documenti e oggetti materiali
Le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili sono pubblicabili senza autorizzazione, in quanto non sono protette. Si tratta delle foto aventi mera finalità riproduttiva dell’oggetto materiale, e quindi non destinate a funzioni ulteriori quali la commercializzazione o promozione di un prodotto.

Immagini artistiche
E’ consentita per usi personali e senza scopo di lucro anche senza l’autorizzazione dell’autore, ma per la pubblicazione su un sito è buona norma chiedere l’autorizzazione anche se il sito non ha natura dichiaratamente commerciale. Si tenga presente che la natura commerciale si presume in presenza di banner pubblicitari, indipendentemente dal guadagno effettivo ottenuto con gli stessi.
Non è necessaria l’autorizzazione nel caso di pubblicazione per fini di critica, informazione, insegnamento, e in genere in siti a carattere politico o religioso.  

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Martedì 09 Giugno 2009

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