Abolizione albo pubblicisti e attività giornalistica

giornaliÈ di qualche giorno fa la notizia che ha mandato in fibrillazione il mondo dei giornalisti pubblicisti perché da agosto 2012 il loro specifico elenco verrebbe soppresso.
Più che il dibattito sull’albo dei pubblicisti, quello che ci interessa è una conseguenza riflessa della notizia medesima, cioè la voce che si è sparsa in base alla quale dal prossimo agosto “il giornalismo potrà essere praticato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  dai giornalisti professionisti iscritti all’Ordine. Chiunque scriverà in modo continuativo (ad esempio più di dieci articoli l’anno) potrà essere oggetto di denuncia penale per esercizio abusivo della professione”.

Orbene, l’opinione in questione non è sostanzialmente scorretta, è solo incompleta perché non chiarisce che con “giornalismo” si intende “professione giornalistica”, così non distinguendo dall’“attività giornalistica” che è cosa ben diversa. Da questa semplice mancanza è nato il dibattito sopra riportato che si è spinto fino a ritenere che dal prossimo agosto sarebbe vietato ai blogger di scrivere, cosa che è ovviamente sprovvista di alcun supporto giuridico.

Basterebbe la semplice considerazione che mai una norma comune potrebbe abrogare la libertà di manifestazione del pensiero, come prevista dall’articolo 21 della Costituzione, oppure, come argomento logico si potrebbe vagliare che l’abolizione di una restrizione (come del resto è un albo) dovrebbe portare ad un aumento delle libertà, non certo ad una limitazione, ma tant’è, il dibattito si è perpetrato, per cui occorre qualche considerazione, comunque consci che per chi ha conoscenze di diritto il presente articolo non ha alcuna ragione d’essere.

Partiamo quindi dalla premessa che la norma in questione è un articolo del decreto Salva Italia del governo Monti, che in realtà non fa altro che riprendere norme dei governi precedenti mai attuate.
Per la precisione si tratta del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 138 del 2011, il quale è inserito nel titolo II, ovvero “Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo”:
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale”.

I paragrafi successivi dell’articolo prevedono l’obbligo della formazione continua e permanente, la garanzia che l’accesso alla professione sia subordinato ad un effettivo svolgimento dell’attività formativa, nonché norme riguardanti i compensi e l’assicurazione per i rischi professionali.
Fin qui niente di nuovo in realtà, ci sono molti ordini professionali, come quello dei commercialisti e degli avvocati, che già hanno recepito la quasi totalità di queste disposizioni.
Si tratta, infatti, di norme che negli anni sono state trasposte in direttive europee che in Italia, però, faticano ad essere recepite nel loro complesso, anche se vari ordini, come già detto, già si sono posti in regola.
L’Europa ha più volte chiesto all’Italia di adeguarsi alla normativa europea in tema di liberalizzazione delle professioni, che stranamente in Italia viene letta sempre come se implicasse una sorta di abolizione degli ordini, così stravolgendo completamente il dictum dell’Unione Europea.
Infatti, le direttive europee, a partire dalla 36/2005, hanno proceduto ad armonizzare le norme statali, cercando di garantire da un lato la protezione dei cittadini data dalla presenza di un Ordine di riferimento per alcuni professioni particolarmente complesse, e dall’alto la libera circolazione dei professionisti nell’ambito dell’Unione. L’ovvia conseguenza è che nell’Unione Europea devono esistere solo categorie di professioni protette che siano regolamentate in maniera conforme, con evidente necessità (rectius, obbligo) di riformare, e se necessario eliminare, tutte le categorie che non rispondono ai requisiti posti dall’Europa.
Questo non ha mai voluto dire che gli Ordini devono essere aboliti, quanto piuttosto che l’accesso ad un Ordine, e quindi ad una determinata professione, è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali. Quindi occorre un’autorità od un organismo delegato dallo Stato (Ordini o Collegi) che sia abilitato a rilasciare il titolo corrispondente, ma solo dopo una formazione appositamente regolamentata, cioè un ciclo di studi ed un esame di Stato (esame di Stato, NON esame dell’Ordine).
Stabilito ciò, risultava evidente che l’Italia fosse non in regola, data la caratteristica di inventare nuove professioni con albi (rectius elenchi o registri) di riferimento senza alcuna necessità ed al di fuori di qualsiasi ambito professionale, con conseguente possibilità di pesanti sanzioni, in quanto l’istituzione di registri al di fuori di ordini e collegi avviene in contrasto con il diritto comunitario, che prevede solo la possibilità di acquisire un titolo professionale a seguito di un percorso obbligato, e quindi con studi superiori universitari, e rigetta assolutamente la pretesa tutta italica di far assurgere a paraordini categorie assolutamente non protette in alcun paese europeo.

Sia chiaro che il discorso dei privilegi degli Ordini, se essi sono (diventano) caste, è un discorso successivo, ed esula del tutto dagli scopi del presente scritto.
Il punto che qui ci interessa porre in risalto è che gli Ordini non nascono con la funzione di proteggere gli iscritti dalla concorrenza esterna, funzione che spesso purtroppo finiscono per esercitare in Italia, quanto piuttosto con la precipua esigenza di fornire ai cittadini una garanzia della pubblica incolumità o in generale del “pubblico interesse”, una garanzia sulle capacità di chi esercita la professione e, se del caso, una funzione di disciplina contro coloro che contravvengono alla regolamentazione posta dagli Ordini.
È evidente che l’eliminazione tout court degli Ordini porterebbe di sicuro la caduta della suddetta garanzia. Ecco perché chi ha un minimo di competenze giuridiche si è sempre opposto alla creazione di ordini (rigorosamente con la minuscola) per professionisti, per carità sempre rispettabili, ma che non hanno mai seguito alcun percorso di formazione specifico per svolgere quella professione, e non hanno mai dovuto sostenere alcun esame. Questo tipo minore di ordini ha, davvero, la pretesa di corporazione di categorie con lo scopo neanche troppo nascosto di limitare l’ingresso in un mercato altrimenti libero, con un controllo di coloro che già sono dentro verso chi vi confluisce dopo. Ed è questo che combatte l’Unione Europea.

Dopo questa lunga premessa, possiamo ritornare alle nostre norme, ed in particolare al decreto legge 201 del 2011 del governo Monti, che prevede che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, in contrasto con i principi fissati nel dl 138/2011, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo (di là da venire), e, in ogni caso, dalla data del 13/8/2012.
Questa la norma “incriminata” che dovrebbe portare all’abrogazione dell’elenco dei pubblicisti.

Per chiarire questo ulteriore passaggio occorre una nuova premessa. La professione di giornalista è regolata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, la quale ha istituito l’Ordine dei giornalisti, al quale appartengono i giornalisti professionisti ed i pubblicisti, iscritti entrambi ai loro rispettivi elenchi. I primi sono coloro che “esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”, e per l’iscrizione nel relativo elenco occorre l’esercizio continuativo dalla pratica giornalistica per almeno 18 mesi, alcuni requisiti specifici e il superamento dell’esame dell’Ordine.
Invece, i pubblicisti sono “coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”, e per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti occorre solo aver svolto un'attività giornalistica non occasionale e retribuita per almeno due anni, e soprattutto non occorre alcun esame di idoneità professionale.

Senza voler entrare in alcuna diatriba sui meriti o demeriti di tale figura professionale, è piuttosto evidente che la figura del giornalista pubblicista si trova in evidente contrasto con il diritto comunitario, in quanto svolge una professione intellettuale solo a seguito di un percorso, limitato peraltro, di formazione, e senza alcun esame di Stato.
Per cui la norma predisposta dal governo Monti, in ottemperanza delle direttive europee, mira ad eliminare, tra altre figure simili, la figura del giornalista pubblicista. Per quanto riguarda le conseguenze sui pubblicisti, le strade percorribili per far confluire i pubblicisti nell’albo dei giornalisti professionisti, ed altre problematiche, tutto ciò esula dal presente articolo, per cui si rimanda al dibattito in seno ai competenti Ordini.

A questo punto, dopo questa lunghissima premessa, possiamo finalmente tornare a dare un contenuto giuridico alla domanda dalla quale siamo partiti, e cioè, quali conseguenze ha l’abolizione dell’elenco dei pubblicisti in merito allo scrivere?
Ed anche qui, purtroppo, occorre una ultima (era ora!) breve premessa. Infatti, se noi parliamo di possibile denuncia penale per esercizio abusivo della professione, è piuttosto evidente che entriamo nel campo giuridico lasciando da parte quello prettamente giornalistico. Per cui, fermo restando che le discussioni che abbiamo riportato in testa all’articolo sono discussioni svolte prettamente tra giornalisti, per cui sono corrette in quell’ambito, se ne esuliamo, però, ed abbracciamo lo “scrivere” in generale (come può accadere ad un semplice cittadino che si apre un blog e vuole fare informazione online), è chiaro che dobbiamo rifarci a quanto stabilito dalla normativa criminale e quindi dalla giurisprudenza in materia.

In tale prospettiva giova ricordare che, a differenza della maggioranza degli altri Stati, l’Italia è uno dei pochi paesi a pretendere l’iscrizione ad un albo per poter esercitare la professione di giornalista, per cui un non iscritto all’Ordine non può definirsi tale e di conseguenza non può svolgere quei ruoli previsti espressamente, a fini di garanzia, per il giornalista, come il direttore responsabile di un quotidiano.
Ma, ed è qui il punto, chi non è iscritto all’Ordine può, diversamente dalle altre professioni normativamente regolate, come gli avvocati, svolgere l’attività giornalistica che si estrinseca, in fin dei conti, nella libera manifestazione del pensiero, diritto sancito costituzionalmente all’articolo 21. Quindi, ciò che risulta reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) di giornalista è l’assumere ruoli previsti per un giornalista professionista od esercitarne la professione, laddove, come argutamente fece rilevare Franco Abruzzo, la professione è “attività esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno”, che è qualcosa di ben diverso dall’attività giornalistica.
Inoltre, l’Ordine dei giornalisti lo chiarì con una illuminante pronuncia del 19 aprile 2010:
In estrema sintesi, dunque, la legge istitutiva dell’Ordine non osta in alcun modo a che tutti possano collaborare ad un giornale senza essere iscritti. Nega però la possibilità di svolgere tale attività in maniera professionale, ovvero «in maniera stabile, continuativa, sistematica e retribuita». Nella stessa logica del legame tra professionalità e responsabilità, la legge riserva ai soli iscritti all’albo – siano essi professionisti o pubblicisti – la direzione responsabile di giornali, periodici e agenzie di stampa di carattere nazionale (art. 46 l. 69 del 1963 e Corte cost. n. 98 del 1968). Tale linea di demarcazione tra attività di carattere saltuario e attività continuativa è accolta anche dalla Corte di Cassazione, che nel 1971, in una delle rarissime pronunce in materia di esercizio abusivo della professione giornalistica, sancisce che «poiché la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l’attività di giornalista. Non commette pertanto il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n 69, colui che, senza essere iscritto all’albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta»”.

Ed ecco perché, in tale prospettiva, il codice della Privacy, in merito alla regolamentazione dell’uso di dati personali, fa riferimento talvolta al “giornalista” e talaltra all’“attività giornalistica”, proprio a distinguere le prerogative dei due ambiti di attività informativa. Il giornalista professionista è tenuto a particolari doveri ed obblighi, imposti dall’Ordine di riferimento, che non sono generalmente invocabili verso l’informazione non professionale, proprio perché in tal caso l’Ordine non ha alcun potere.

In conclusione, l’attività giornalistica, cioè il fare informazione a carattere non professionale, su base volontaristica e non stabile, è permessa a tutti in quanto prevista dall’articolo 21 della Costituzione italiana, ed in fondo non è altro che una forma di partecipazione civica nonché esercizio della sovranità popolare prevista dall’articolo 1 della Costituzione. Ogni conclusione diversa, nell’era dell’Huffington Post e del giornalismo partecipativo, sarebbe oltremodo ridicola.
Appare evidente, che il problema, casomai, è se un blog online possa, e in quali casi, essere ritenuto “giornale online”, dovendo sottoporsi, quindi, alla normativa prevista per la stampa. Ma questo è ben altro problema, del quale abbiamo discusso in altra sede.