Il 19 marzo 2013 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare la seconda sezione del Tribunale, ha emesso una interessante sentenza (T-301/10) sulla trasparenza delle negoziazioni dei trattati internazionali. Nello specifico si è occupata del trattato anti-contraffazione, ACTA, firmato dalla Commissione europea e poi non ratificato dal Parlamento europeo. Come ben sappiamo i negoziati di ACTA si sono caratterizzati per una perdurante segretezza, fino al momento in cui il trapelamento di alcune bozze hanno costretto la Commissione e gli altri contraenti ad una pubblicazione almeno parziale degli atti.
Nel novembre del 2008 Sophie in't Veld, membro olandese del Parlamento Europeo, chiede alla Commissione Europea, impegnata nei negoziati internazionali, l'accesso ai documenti relativi ad ACTA. La richiesta viene riproposta successivamente per gli ulteriori documenti dei negoziati di Seul.
La Commissione europea, nella persona del direttore della Direzione Commercio, consente l'accesso solo parziale ai documenti, oscurando parti di alcuni di essi e rifiutando l'accesso ad altri, sostenendo che questi erano coperti dalle eccezioni contemplate dal regolamento 1049/2001, ed in particolare dall'articolo 4, comma 1, lettera a), terzo trattino: "1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
a) l'interesse pubblico, in ordine:
- alla sicurezza pubblica,
- alla difesa e alle questioni militari,
- alle relazioni internazionali,
- alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro".
In particolare, come si può evincere anche dalla sentenza del Tribunale, il quale ovviamente ha chiesto l'accesso ai documenti menzionati per verificare se il mancato accesso fosse da censurare, si tratta di documenti della Commissione con valutazione delle proposte di parti terze, note relative alla repressione delle infrazioni digitali e i commenti della Commissione alle proposte delle altre parti negoziali.
Ovviamente Sophie in't Veld ricorre alla Corte dell'Unione Europea, nella composizione del Tribunale, e il Parlamento europeo interviene a sostegno delle conclusioni del membro olandese, anche se detto intervento viene respinto.
Le posizioni sono le seguenti. Da un lato la Commissione europea che difende la sua linea di non consentire l'accesso ad alcuni documenti, giustificandosi con il rischio che la divulgazione delle posizioni dell'Unione e di altri negozianti determini un pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico. Infatti i negoziati internazionali sono basati sulla reciproca fiducia fra le parti, laddove in genere sussiste uno specifico accordo di riservatezza fino alla chiusura del negoziato. La Commissione, però, replicando ad espressa accusa del membro del Parlamento, sostiene che non è l'accordo di riservatezza ad aver determinato il rifiuto all'accesso agli atti, quanto bensì una specifica valutazione sull'eventuale pregiudizio che la pubblicazione potrebbe portare ai negoziati su ACTA, e in generale ai rapporti internazionali. Il successo dei negoziati internazionali, spiega la Commissione, richiede la cooperazione delle parti interessate, che dipende dall'esistenza di un clima di reciproca fiducia. E ciò in particolare nell'ambito di negoziati commerciali che vertono su soggetti sensibili e riguardano le politiche economiche e gli interessi commerciali.
Insomma, se le parti negoziali avessero motivo di credere che le posizioni espresse durante i negoziati potessero essere rese pubbliche, ciò avrebbe impedito futuri negoziati!
La ricorrente Sophie in't Veld, invece, sostiene che la divulgazione al pubblico delle posizioni dell'Unione non presenta alcun rischio per i terzi, e che non vi dovrebbe essere alcun problema a rendere pubblici documenti che l'Unione ha già comunicato alle controparti negoziali.
Inoltre i commenti dell'Unione hanno un'importanza particolare per i cittadini europei, che avrebbero potuto conoscere i dettagli della discussione in corso, eventualmente anche cercando di parteciparvi.
Il Tribunale della Corte dell'Unione Europea respinge, invece, il ricorso di Sophie in't Veld, tranne per alcune parti di documenti che erano state originariamente occultate. Ad esempio, "l'affermazione della Commissione, occultata a pagina 2 del documento n. 48 (capoverso sotto il punto 4, ultima parte di frase), secondo cui essa non si sarebbe opposta a una divulgazione di documenti negoziati se vi fosse stato un consenso delle parti negoziali in tal senso, costituiva un'informazione la cui divulgazione non era tale da arrecare pregiudizio alla reciproca fiducia delle parti negoziali".
Invece viene ritenuta corretta la valutazione della Commissione di non divulgare la domanda di un paese terzo per una eventuale partecipazione ai negoziati, in quanto tale divulgazione avrebbe "arrecato pregiudizio alla protezione dell'interesse pubblico per quanto concerne le relazioni internazionali". E così, anche per altri documenti viene ritenuto corretto il rifiuto di renderli pubblici per evitare un danno alle relazioni internazionali.
La sentenza è sintomatica di un certo modo di portare avanti i negoziati internazionali, in genere mantenendo una elevata segretezza fino alla firma finale. Si sostiene che i negoziati segreti non pregiudicano "in alcun modo il dibattito pubblico che si può sviluppare una volta che l'accordo internazionale è firmato, nel contesto della procedura di ratifica". La segretezza è legittima, quindi, per proteggere la sfera di fiducia reciproca su cui si basano le relazioni internazionali. Per cui la partecipazione del pubblico alle negoziazioni è necessariamente ristretta.
La Corte europea però non tiene conto del fatto che le multinazionali (i soggetti sensibili) hanno accesso ai testi negoziali, e spesso l'attività di lobbying delle aziende riesce a condizionare opportunamente tali negoziati, specialmente nel momento in cui non vi è un controllo democratico dell'opinione pubblica. La Corte non tiene conto del fatto che i trattati internazionali integrano e determinano modifiche legislative, laddove la funzione legislativa dovrebbe essere sempre improntata alla massima trasparenza. Nel caso specifico, ad esempio, il trattato ACTA non riguardava solo politiche economiche, ma anche questioni di politica criminale imponendo l'introduzione di specifiche regole per sequestri e confische di beni, sia materiali che telematici, materie quindi che possono determinare profonde limitazioni alle libertà dei cittadini, in particolare alla libertà di manifestazione del pensiero.
Ma soprattutto, la Corte europea non tiene affatto conto che l'articolo 1 del trattato Sull'Unione europea prevede espressamente il diritto di tutti a prendere parte in modo attivo e consapevole ai processi decisionali, nel momento in cui recita: "Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini".
È evidente che se le decisioni dell'Unione sono prese nell'interesse dei cittadini europei, è difficile sostenere che questi debbano essere tenuti all'oscuro dell'intero processo decisionale fino alla firma finale, specialmente nel momento in cui le multinazionali, spesso portatrici di interessi confliggenti con i diritti dei cittadini, partecipano al processo decisionale o sono a conoscenza dei dettagli del procedimento.