Anno nuovo senza decreto Pisanu

decreto Pisanu abrogatoSono bastate poche righe per eliminare il decreto Pisanu, una norma (art. 7 legge 31 luglio 2005, n. 155) del pacchetto antiterrorismo emanato nel 2005 a seguito degli attentati di Londra, con la premessa che sarebbe durato solo per 2 anni ma che poi è stato prorogato più volte fino al dicembre 2010. Il decreto Pisanu per 5 lunghi anni è rimasto in vigore nonostante la sua efficacia sia sempre stata ritenuta dubbia tra gli esperti, e ha rappresentato una vera e propria anomalia, norma unica in tutta l’Europa in grado di condizionare lo sviluppo e la diffusione delle connessioni internet pubbliche, le quali sono una caratteristica propria di molti paesi, dagli Usa alla Grecia, ma quasi del tutto sconosciute in Italia.

Il comma 19 dell’articolo 2 del decreto Milleproroghe, infatti, prevede quanto segue:
"19. All'articolo 7  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al 31  dicembre  2010,  chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011,  chiunque, quale attività principale,»; b) i commi 4 e 5 sono abrogati”.
Con tale norma, come promesso dal ministro Maroni, si è intervenuto sui tre obblighi previsti dal decreto Pisanu, abrogando l’obbligo di monitoraggio delle operazioni dell’utente e l’archiviazione dei relativi dati, nonché la misura di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità (comma 4), prorogando, invece, fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo di chiedere la licenza al questore (unico obbligo per il quale era prevista una scadenza) per i soggetti che come attività principale gestiscono “un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche”, con esclusione quindi dell’installazione di telefoni pubblici abilitati alla sola telefonia vocale.

Il requisito dell’ “attività principale”, inserito dal decreto Milleproroghe, esclude quindi tutti i soggetti che forniscono il servizio di accesso alla rete internet in via accessoria, come servizio aggiuntivo all’attività principale, alla stregua di bar, biblioteche, alberghi, e centri culturali. Ovviamente, se questi soggetti mettono a disposizione un vero e proprio access point e non un semplice terminale, in pratica agiscono quali fornitori di connessioni e vanno soggetti agli obblighi precipui degli operatori di telecomunicazione. In alternativa possono affidarsi a un operatore che eroga il servizio e si fa quindi carico degli obblighi specifici.

 

È ovvio che il decreto potrebbe essere modificato in sede di conversione, ma a partire dal primo gennaio 2011 è già applicabile e regola le connessioni wireless in luoghi pubblici, per cui sarà possibile entrare in un bar e navigare in rete, dal punto di accesso pubblico, mentre si sorseggia un caffè, senza bisogno di esibire alcun documento di identificazione al gestore del bar, e senza la necessità che quest’ultimo debba conservare i dati di navigazione e di identificazione del cliente. Più o meno come da tempo accade negli altri paesi europei e negli Usa.
Allo stesso modo si incrementerà la diffusione di connessioni gratuite, oppure la condivisione delle connessioni, tipo Fon per intenderci, diffusione fortemente limitata dalla burocratizzazione imposta dal decreto Pisanu.
Nel contempo gli stranieri non rimarranno più spiazzati di fronte agli accessi wifi subordinati ad autenticazione, spesso tramite sms, che per loro è difficile da utilizzare avendo in genere delle sim non italiane (quindi non riconducibili direttamente ad una identità verificabile in Italia).

Certo si può dire che ormai è passato tanto tempo, per cui gli italiani si sono già abituati a comprare le cosiddette chiavette, con costi di connessioni elevatissimi specialmente in confronto alle offerte degli altri paesi, per cui la liberalizzazione del wifi forse è un po’ tardiva. Sicuramente i gestori di telefonia, tra coloro che hanno criticato l’abrogazione del decreto Pisanu, non avranno interesse a sviluppare tale tipo di connessione, molto meno remunerativa rispetto alle connessioni cellulari ormai già sviluppate e entrate nelle abitudini degli italiani. Forse il danno è già fatto!

In verità anche il Procuratore Antimafia ha visto con preoccupazione tale scelta del governo, ritenendo che “l’accesso libero alle postazioni wi-fi riduce la possibilità di individuare i reati su Internet”. Ma questa è un ovvietà, è pacifico che una maggiore libertà nelle comunicazioni telematiche si accompagnerà ad una maggiore possibilità da parte dei criminali di sfruttare tale opportunità, ma è anche ovvio che si deve scegliere se vale più il beneficio che tali tecnologie liberalizzate portano per lo sviluppo della società oppure se è più importante la repressione del crimine. È un po’ come quando si introdussero le automobili, si comprese fin da subito che erano pericolose e che molte persone ne sarebbero morte, ma si giudicò che il beneficio generale per la società valesse il rischio, ed i poliziotti si attrezzarono per fare gli inseguimenti con le automobili invece che con i cavalli.
Del resto tutti gli altri paesi hanno scelto di avere un wifi libero, ritenendo che il beneficio sia maggiore, inoltre è anche difficile pensare che criminali organizzati non abbiano i mezzi ed i soldi per superare questi controlli che sono più che altro di tipo burocratico.
Evidentemente il governo si è convinto che le esigenze di sicurezza ed antiterrorismo, propagandate per lungo tempo, alla fine non fossero così rilevanti, e che la Pisanu, come del resto spiegato da esperti del ramo, non fosse davvero così utile per le indagini.
Comunque gli esperti del ministero si sono recati in Israele (una delle nazioni che ha investito molto sull’accesso alla rete) per conferire con i responsabili antiterrorismo al fine di ottenere, dobbiamo pensare, degli elementi utili per definire le normative di sicurezza per l’accesso al wifi. Forse tali studi sono preliminari alle annunciate misure diverse per contemperare le esigenze di sicurezza con la liberalizzazione del wifi. Lo stesso Maroni ha sostenuto che l’evoluzione tecnologica adesso consente di pensare a soluzioni diverse rispetto alle restrizioni del decreto Pisanu. Ciò probabilmente vorrà dire che ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi l’introduzione di nuove misure di sicurezza, come ad esempio l’uso della carta di identità elettronica (CIE), la cui sperimentazione (durata 10 anni) casualmente si è conclusa proprio in coincidenza con l’abrogazione del decreto Pisanu. L’intenzione parrebbe, quindi, di fornire ad ogni cittadino una carta di identità elettronica sin dalla nascita quale documento di identificazione e di sicurezza che potrebbe essere la nuova misura di sicurezza per l’accesso alla rete tramite i punti di accesso pubblici, come quelli wifi.
Staremo a vedere se dal cappello a cilindro del governo uscirà qualche novità in materia, ma per il momento ci possiamo godere l’eliminazione delle annose restrizioni burocratiche, a mezzo degli ancora rari punti di accesso pubblici presenti nelle nostre città.

Il punto essenziale è che il decreto Pisanu non è mai servito realmente per scoprire terroristi, per il semplice motivo che è impossibile controllare una mole così grande di dati, ma questo non vuol dire, come paventa qualcuno, che eliminando i controlli di questo tipo si realizza il cosiddetto Far West in rete, libertà di accesso non vuol dire libertà di fare quel che si vuole, vuol dire semplicemente che si ha la possibilità di accedere ad un eccezionale strumento di informazione e di comunicazione, che consente anche di esprimere liberamente il proprio pensiero e di fungere da controllore del proprio governo, casomai criticandolo e partecipando al dibattito politico, ma sempre assumendosi le responsabilità di ciò che si fa e di ciò che si dice, in rete come nella vita reale, poiché anche per la rete vigono le stesse medesime norme.
Nel contempo bisogna anche avere un minimo di serietà e riconoscere che adempimenti burocratici del tipo dell’identificazione tramite carta di identità, casomai elettronica, per accedere alla rete, servono solo a bloccare coloro che non sono criminali, cioè sono rivolti al cittadino comune perché egli non sia “traviato” dalla possibilità di commettere facilmente degli illeciti, come si dice, “l’occasione fa l’uomo ladro!”. È il solito problema dello Stato paternalistico che con la scusa di non indurre in tentazione il cittadino in realtà lo controlla.
Chi delinque ha almeno l’intelligenza di procurarsi gli strumenti giusti per non essere rintracciato, almeno per rendere più difficili le indagini, e di certo non si presenta ad un punto di accesso wifi per commettere atti terroristici (come è impensabile che un dirottatore si presenti all’imbarco in burqa, invece che ben vestito e con la faccia pulita per non dare nell’occhio) quando è molto più semplice violare una connessione wifi di un privato.
Vogliamo forse sottoporre a controlli tutti coloro che salgono sugli aerei, sui treni, casomai anche coloro che transitano sulle autostrade, con la scusa che domani potrebbe essere utile a fini di indagini? Allora forse dovremmo pensare a piazzare moduli GPS su tutte le auto, anzi anche su tutti i cellulari, tracciabili da un ente governativo che possa controllare secondo per secondo la posizione di tutti i cittadini.
Un controllo assolutamente inutile dal punto di vista della sicurezza, ma molto proficuo come indagine di mercato per le grandi aziende private che, incrociando i dati, potranno sapere tutto sui comportamenti e gli interessi dei cittadini in modo da bombardarli di pubblicità sempre più mirata.
A quel punto comincerebbero a vendersi mod-chip per rendere le auto e i cellulari non tracciabili, oppure avremmo una marea di auto con targa estera (per le quali non vi sarebbe obbligo di installare il chip GPS di controllo, ovviamente!).

Un po’ di serietà nel trattare la materia davvero non guasterebbe, e basterebbe valutare correttamente la situazione per capire che gli strumenti alla Pisanu non hanno che una scarsissima utilità ai fini di indagini, mentre, di contro, le connessioni anonime sono utilissime per i paesi dittatoriali con controllo esasperato sui cittadini, come Cina e Iran.
È pacifico che nel momento in cui ci si connette alla rete per operare sul conto corrente bancario, per inviare una raccomandata, per sottoscrivere un’assicurazione, sia necessaria una identificazione, ma in tutti gli altri casi, come la semplice navigazione o l’uso di mail, l’identificazione non ha semplicemente alcun senso.

Un’ultima considerazione si rende necessaria a questo punto, in considerazione di quanto detto più sopra quando si è precisato che per un criminale è molto più semplice violare la connessione wifi di un privato.
Sorge ovviamente, proprio alla luce dell’abrogazione delle norme del decreto Pisanu, il dubbio sulle possibili responsabilità che potrebbero addossarsi al fornitore della connessione a seguito di reati commessi dai suoi clienti. Ebbene, è pacifico che tale rischio non sussiste, per cui anche in assenza di una identificazione non è ipotizzabile, a carico degli internet point, come anche di un soggetto che mette in condivisione il proprio accesso alla rete, che sorga una sua responsabilità.
Infatti, nel nostro paese si risponde di un reato solo se si ha l’obbligo giuridico di evitarlo (si chiama posizione di garanzia), e norme di tal genere in questa materia non sussistono nel nostro ordinamento.
Però tale obbligo potrebbe sorgere da un contratto, quello con il fornitore di accesso alla rete (il gestore telefonico per intenderci), per cui è importante verificare esattamente cosa dicono i contratti firmati. Spesso contengono clausole di manleva ed obblighi particolari a carico degli utenti, come può essere il divieto di condividere la connessione. In ogni caso tali clausole non sono in grado di configurare una responsabilità personale del fornitore di accesso pubblico alla rete in quanto manca l’obbligo di controllo del contenuto delle comunicazioni dei proprio utenti. Per cui del reato rimarrebbe responsabile chi commette effettivamente il reato.
Per cui anche l’utente della connessione wifi casalinga, in presenza di clausole che vietano la condivisione della connessione, potrebbe al massimo rispondere di responsabilità contrattuale nei confronti del proprio gestore, ma non certo di concorso nel reato, in assenza di un obbligo di controllo delle comunicazioni transitate sulla connessione del suo contratto. A meno che, ovviamente, non si riesca a provare una sua partecipazione commissiva (non omissiva) al reato.