Arriva l’arbitro bancario e finanziario

abfEntra in vigore l’arbitro bancario e finanziario (ABF), un organismo che sostituirà l’Ombudsman bancario. L’arbitro bancario lo ha voluto la Banca d’Italia per tutte le controversie con la propria banca su mutui, conti correnti, carte di credito, prestiti, commissioni, cassette di sicurezza e in generale su tutte le operazioni che si fanno allo sportello, purché le richieste non superino i 100.000 euro.
Con una spesa di soli 20 euro per diritti di segreteria l’arbitro bancario fornirà le risposte alle controversie. Il nuovo sistema di risoluzione offre un’alternativa più rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, ed è stato pensato propri per migliorare il tasso di fiducia dei clienti nei confronti delle banche.

Sul sito dell’arbitro bancario si possono scaricare i moduli per avviare la procedura di risoluzione della controversia. Vi è una segreteria tecnica formata da personale della Banca d’Italia, cui spetta il compito di istruire la pratica, poi la decisione spetta ai collegi giudicanti dove siedono esperti indipendenti ma anche rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle banche, della Confindustria.
I collegi saranno tre, con sede a Milano, Roma e Napoli. Una piacevole novità riguarda la composizione dell’organismo. Se l’Ombudsman era composto da membri nominati dalle banche stesse, il presidente del nuovo organismo, composto in tutto da cinque persone, sarà scelto invece dalla Banca d’Italia, ed avrà anche il compito di nominare altri due componenti. Gli altri partecipanti saranno invece designati rispettivamente uno dagli intermediari e uno dalle associazioni di tutela dei consumatori. Il presidente rimane in carica cinque anni, rinnovabili per una sola volta, gli altri componenti solo tre anni.

È necessario prima tentare di risolvere la controversia con la banca, poi ci si può rivolgere all’arbitro bancario in caso di decisione non favorevole oppure se non si riceve risposta nei trenta giorni. Le decisioni dell’arbitro bancario non sono vincolanti, ma se l’intermediario non si adegua al fatto viene data opportuna pubblicità sui mezzi di informazione, con costi a carico dell’intermediario. È da notare che gli intermediari sono obbligati ad aderire all’arbitro bancario.
La procedura dinanzi all’arbitro bancario si deve concludere nel termine di 105 o al massimo 165 giorni.