Attività e professione giornalistica: il caso Ruta

AccadeinsiciliaNel maggio del 2008 fece notevole scalpore la condanna per stampa clandestina dello storico Carlo Ruta in relazione al suo blog “Accade in Sicilia Giornale di informazione civile”, alla quale condanna seguì un nutrito dibattito riguardo la libertà di manifestazione del pensiero sul web.
Il 2 maggio scorso la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado.

Nel processo, nato da una denuncia del procuratore di Ragusa di allora che si riteneva danneggiato da un articolo del blog, lo storico era imputato del reato di cui agli articoli 5 e 16 della legge 47 del 1948per aver intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio”.

L’art. 5 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato senza la previa registrazione, e l’art. 16 punisce penalmente chiunque intraprenda tale pubblicazione in assenza di registrazione. Il tribunale precisava che “la finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina”.

La legge sulla stampa risale al 1948, quando ancora non esisteva internet, ma in seguito la legge 62 del 2001 è intervenuta ad ampliare l’applicabilità di tale normativa, estendendo la nozione di prodotto editoriale, di cui alla legge del ’48, anche al mondo digitale. Infatti l’articolo 1 chiarisce che “per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
In questo quadro normativo si è poi inserito l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 il quale ha specificato: “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”, cioè se intendono avvalersi delle provvidenze all’editoria.

Orbene, secondo la ricostruzione del tribunale di Modica questo rimaneggiato impianto normativo porta a due possibili interpretazioni. Secondo una prima tesi il regime prescritto dall’art. 1 della legge 62 del 2001 troverebbe applicazione solo per coloro che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge, cioè solo per coloro che chiedono soldi allo Stato per fare informazione online. Una seconda tesi perviene all’assoluta “equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato»”.
Il tribunale di Modica ritenne di aderire alla secondo interpretazione, così concludendo che devono essere iscritte nel registro per la stampa anche le testate giornalistiche online che abbiano le stesse caratteristiche e natura dei giornali cartacei, in particolare “una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità”.
La conclusione della sentenza del 2008 è che sono da registrare le testate telematiche “pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note”.
Secondo il tribunale tali caratteristiche erano rinvenibili nel blog dello storico Ruta, il quale si fregiava del titolo “giornale di informazione civile”, trattava argomenti di cronaca, ed aveva periodicità regolare.
Adesso la corte d’appello di Catania ha confermato tale impostazione.

Al di là del caso specifico, per il quale Carlo Ruta ha già annunciato di voler rinunciare alla prescrizione per ricorrere in Cassazione, convinto della sua difesa in base alla quale il suo blog è solo uno strumento di documentazione aggiornato con periodicità non regolare, e quindi non è equiparabile ad una testata editoriale, ci sembra opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.

Prima di tutto occorre ricordare che la legge sulla stampa risale al 1948, e da allora ha subito poche modifiche che non sono mai state in grado di attualizzarla compiutamente, specialmente in relazione alla nuova realtà del web. Di conseguenza sia la dottrina che la giurisprudenza si sono dovute applicare con dovizia per risolvere i vari casi nei quali sorgeva la necessità di decidere sull’equiparabilità del web alla carta stampata. E ciò, lo si sottolinea, in presenza di una normativa sicuramente ben poco chiara, al punto che le due interpretazioni sopra ricordate dal tribunale di Modica possono apparire al momento entrambe legittime.
Comunque, varie pronunce in materia, sia della giurisprudenza di merito che della Cassazione, hanno sostanzialmente escluso l’equiparabilità tout court del web alla rete, in particolare di blog e forum, sancendo che tale assimilazione è possibile in presenza di adempimenti prescritti per i giornali a tutela della collettività. In tal senso la sentenza della Cassazione n. 10535 del 2008, la sentenza della Corte di Appello di Torino del 23 aprile 2010, l'ordinanza del Gip di Como del 2010.
La Corte Suprema, in particolare, ha distinto tra stampa ed altri mezzi di pubblicità (la rete è appunto ritenuta un mezzo di pubblicità), stabilendo che si è in presenza di stampa se vi è una riproduzione tipografica e se il prodotto dell’attività tipografica sia destinato alla pubblicazione ed effettivamente distribuito tra il pubblico.
La conclusione è stata che la normativa espressamente posta per la stampa è applicabile al web solo in quanto appositamente estesa ad esso con specifiche disposizioni legislative e non per analogia.
Nemmeno con la legge 7 marzo 2001, n. 62, continua la Corte, né col decreto legislativo n. 70 del 2003, si è inteso estendere l’operatività dell’articolo 57 ai giornali telematici. Il primo provvedimento normativo, infatti, si limita ad “introdurre la registrazione dei giornali online (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenza previste per l’editoria (come ha chiarito il successivo D.Lsvo)”.

Inoltre, per distinguere un prodotto normale da un prodotto editoriale elettronico la Corte di Cassazione si è così espressa: “per l’esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell’ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti”.
Senza voler entrare in una valutazione del caso specifico, appare quindi ovvio che la normativa sulla stampa non è automaticamente estensibile alla rete internet, e comunque per aversi un giornale, cartaceo od online, necessitano alcuni requisiti tra i quali anche una organizzazione editoriale con attività di elaborazione, analisi, valutazione e trasmissione di notizie. È ovvio che già questi pochi elementi dovrebbero bastare per escludere la possibilità di ritenere un blog unipersonale come fosse una testata editoriale online, anche se tratta di argomenti di cronaca.

Permane, quindi, un evidente vuoto legislativo, come chiarito dalla sentenza della Cassazione sopra richiamata, in presenza del quale la distinzione tra un blog ed una testata giornalistica appare sempre più legata all’intenzione del sito di presentarsi come tale. Del resto anche il tribunale di Modica ci tenne ad evidenziare che il blog di Ruta si autodefiniva “giornale”. Ma l’incertezza in materia non dovrebbe spingerci ad abbracciare la tesi più restrittiva (restrittiva per la libertà della rete, si intende), per la quale l’equiparazione tra web e stampa è automatica.
In verità con la nascita della rete si è avuto l’esplodere di un fenomeno, il giornalismo partecipativo, che consiste nella diffusione di blog e siti sui quali viene svolta un’attività di informazione, critica e discussione di fatti ed opinioni che interessano l’opinione pubblica.
Tale tipo di attività, svolta su base volontaristica e spesso su siti non a scopo commerciale, talvolta retti da singole persone, è decisamente lungi dal poter essere apparentata all’informazione professionale, proprio per l’assenza dell’elemento cardine, cioè la struttura editoriale.
Di contro tale attività può senz’altro essere ricompresa nell’esercizio individuale della libertà di manifestazione del pensiero, ai sensi del’art. 21 della Costituzione.

Quindi, senza nemmeno voler entrare nel merito della diatriba sull’obbligo di registrazione dei giornali online, se riguardi solo i siti che decidono di accedere alle provvidenze statali oppure tutti quelli con caratteristiche da testata giornalistica, diatriba che nel primo caso si dovrebbe concluderebbe con l’ovvia osservazione che in rete giornale è quello che si definisce come tale e basta, il punto essenziale ci appare la distinzione tra attività giornalistica e professione giornalistica, o più esattamente tra informazione non professionale e informazione professionale.
In ossequio all’art. 21 della Costituzione, che recita: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e solo in seguito introduce specifici riferimenti alla stampa intesa come informazione professionale, occorre non stravolgere la distinzione tra le due forme di informazione e garantire in rete quello che negli altri media semplicemente non è permesso. Perché il punto essenziale è che sui giornali e in televisione l’articolo 21 ha scarsa applicazione nel momento in cui quei media sono, per forza di cose, assoggettati al controllo di editori.
Nessun cittadino potrebbe mai accedere ai media tradizionali per dire la sua o semplicemente per ribattere ad una opinione altrui (anche coloro i quali vanno in televisione partecipando ad un talk show sono sempre scelti dalla trasmissione), ecco perché con la nascita della rete occorre evitare di imporre le medesime limitazioni anche ad internet, obbligando in un modo o nell’altro il singolo cittadino che fa informazione non professionale a porsi sotto l’ombrello protettivo di un editore, e conseguentemente sotto il suo controllo.
Non a caso per ottenere l’iscrizione all’albo dei giornalisti uno dei requisiti richiesti e aver svolto attività giornalistica, cioè informazione non professionale, dove la  professione è ovviamente da intendersi come “l’attività esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno” (Devoto Oli).
È palese, quindi, che vi è una notevole differenza tra attività giornalistica e professione giornalistica, laddove la prima può essere svolta anche dai cittadini comuni, e in fondo non è altro che una forma di partecipazione civica.
In una sentenza dell’Ordine dei Giornalisti si pose chiaramente la linea di demarcazione tra attività di carattere saltuario e attività continuativa, secondo quanto chiarito in precedenza dalla stessa Cassazione, che nel 1971, in una delle rare pronunce in materia di esercizio abusivo della professione giornalistica, sancì che “poiché la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l’attività di giornalista. Non commette pertanto il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n 69, colui che, senza essere iscritto all’albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta”.

Nell’era di internet, dell’Huffington Post e del giornalismo partecipativo, concludere per l’equiparazione tra attività informativa di un blog ed informazione professionale di un giornale tradizionale, oppure un telegiornale, dovrebbe far sorridere. Ci sarà pure una ragione se nessun tribunale, a parte questa sentenza, abbia più fatto ricorso al reato di “stampa clandestina”, oppure no?
Non si tratta di una questione di poco conto, tanto che la problematica sottesa è stata citata anche nell’ultimo rapporto sulla libertà in internet per l’Italia, redatto da Freedom House. In questo rapporto si legge che alcune preoccupazioni per la libertà di espressione derivano da decisioni giudiziarie che estendono potenzialmente la registrazione dei blog. Il problema della registrazione nasce da una legge del ’48 contro la stampa clandestina, alla quale si aggiunge una norma del 2001. Queste norme generalmente, continua il rapporto, non si sono applicate ai blogger, e milioni di essi esistono senza alcuna ripercussione di tale tipo. Però, nel 2008 un giudice siciliano ha condannato Carlo Ruta per stampa clandestina, per un blog che conteneva ricerche dettagliate riguardanti connessioni tra politici e crimine organizzato. Conclude il rapporto sostenendo che in ogni modo l’attività dei blogger resta popolare in Italia, anche se la televisione rimane di gran lunga il mezzo di informazione più utilizzato.

Stralci dal rapporto di Freedom House:
More worrying to free expression advocates have been judicial decisions that potentially extend registration requirements to blogs, or that appear to hold websites liable for content posted by users. Government attempts to introduce legislation that would require websites to engage in prepublication censorship have also raised concerns. In the face of public criticism, however, self-censorship requirements for ISPs and content providers had not been enacted as of the end of 2010.

The registration issue stems from a 1948 law against the “clandestine press.” Drawing on that law, a regulation issued in 2001 holds that anyone who wants to provide a news service, including on the internet, must be a “registered” journalist in the Communication Workers’ Registry (ROC), with membership in the national journalists’ association. The rules have generally not been applied to bloggers, and in practice millions of blogs are published in Italy without repercussions. However, in September 2008, a judge in Sicily found local author Carlo Ruta guilty of publishing a “clandestine newspaper” in the form of a blog, which in this case contained detailed research on connections between politicians and organized crime. Ruta was fined €250 and forced to take down his blog, though he replaced it with a message linking visitors to his new website.
While the law is rarely applied in this way, many people who create websites on a range of issues, including scholarly research on foreign policy, collaborate with registered journalists to protect themselves from potential legal action.

Blogging has become popular in Italy, though television remains by far the leading medium for obtaining news”.

La domanda che dovremmo porci è sempre la stessa, cosa vogliamo per il nostro futuro. L’alternativa è tra un modello di informazione libero e partecipato, dove il cittadino può dire la sua, commentare i fatti del giorno, esprimere la propria opinione, e finalmente esercitare in tal modo la sovranità popolare compiutamente, oppure un modello stile televisivo dove pochi grandi produttori ed editori controllano i mezzi di informazione e le modalità di espressione delle opinioni, compreso quelle dei cittadini.
Pensiamo al mondo dei libri. Fino ad oggi fondamentalmente il cliente di uno scrittore è sempre stato l’editore, nel senso che se a lui non piace, il libro non si pubblica. Adesso con le nuove tecnologie questo rapporto può finalmente cambiare, e uno scrittore potrà rivolgersi direttamente ai suoi lettori. Infatti, le limitazioni che vogliono introdurre nel mercato dei libri digitali sono ogni giorno di più. Sarà un caso?