Banche dati e diritto d’autore

banca-datiAnche le banche dati sono considerate oggetto di tutela dalla legge sul diritto d’autore, in particolare l’art. 2 le definisce come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela della banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”.

Quindi le banche dati sono tutelate dal diritto d’autore indipendentemente dalla tutela eventualmente accordata alle opere o ai dati dai quali esse sono composte, con la precisazione che la tutela della banca dati non si estende alle opere o dati in questione. In sostanza la tutela riguarda la struttura della banca dati, in pratica la sua forma espressiva.

Nel caso in cui la struttura sia originale, con dati organizzati secondo criteri originali e non, per esempio, in ordine alfabetico o cronologico, l’autore della banca dati gode dei diritti morali e di sfruttamento economico. La tutela, come ogni opera, si estende fino a 70 anni dopo la morte del’autore.
L’art. 64-quinquies concede all’autore il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo o forma, la traduzione, l’adattamento, e le modifiche, nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie. Anche per le banche dati la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione, le vendite successive della copia, fermo restando che tale diritto (diritto di seguito) non opera per le vendite digitali o online dell’opera, in quanto in tal caso si considera come non fosse una vendita ma una prestazione di servizi (quindi non è un trasferimento di un bene e il principio dell’esaurimento non si applica).

Per quanto riguarda, invece, le banche dati che non hanno struttura originale, la tutela non è per l’autore, bensì per il costitutore, cioè colui che, ai sensi dell’art. 102-bis della legge sul diritto d’autore, effettua investimenti rilevanti per la costituzione della banca dati o per la sua presentazione, impegnando quindi mezzi finanziari. Il costitutore, quindi, ha diritto di vietare le operazioni di estrazione (trasferimento parziale o totale del contenuto della banca dati su un altro supporto) o reimpiego (messa a disposizione del pubblico della banca dati, anche parzialmente) di parti o della totalità della banca dati.
I diritti del costitutore sono dei diritti connessi (o sui generis) previsti dall'art. 7 della direttiva europea 9/96, e si esauriscono trascorsi 15 anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento della banca dati, oppure dal 1 gennaio successivo alla messa a disposizione se si tratta di banca dati accessibile via internet. In caso di sostanziali modifiche alla banca dati i 15 anni ricominciano a decorrere nuovamente dal 1 gennaio.