Blogger come giornalisti?

giornali-blogDopo il tentativo della maggioranza di riformare la normativa sulle intercettazioni, anche l’opposizione presenta una proposta di legge che si occupa della medesima materia.

Il primo firmatario della proposta, il deputato Soro, ci spiega che, pur essendo le intercettazioni un mezzo necessario per combattere la criminalità organizzata e scoprire i reati contro la pubblica amministrazione, tuttavia non si possono disconoscere gli effetti perversi legati all’uso di tale strumento, in quanto “troppo spesso, infatti, nelle intercettazioni pubblicate sui giornali compaiono, spesso per circostanze del tutto casuali, persone totalmente estranee alle indagini, oppure sono riportati particolari intimi, attinenti alla vita privata dei singoli, che pur non avendo alcun rilievo penale, sono amplificati unicamente per solleticare la fantasia pruriginosa del pubblico”.
E se chi ha delle responsabilità pubbliche “deve talvolta accettare una qualche compressione della propria sfera privata: anche perché ha generalmente strumenti per difendersi con maggiore efficacia da tali intrusioni”, ciò non vale per i soggetti più deboli che si trovano loro malgrado “in un barbaro tritacarne”.
Ecco quindi che “occorre porre un limite a questa deriva. E tuttavia, la risposta non può venire da soluzioni meramente repressive, con sanzioni sproporzionate ed ispirate più ad una logica vendicativa che ad una seria politica di prevenzione del danno. Si dovrebbe invece cercare il giusto bilanciamento fra le esigenze di informazione sui fatti di interesse pubblico e la tutela della sfera privata delle persone”.

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Per questi motivi il deputato propone di “chiedere agli stessi operatori dell'informazione un confronto e una elaborazione su norme e su cautele di applicazione comune, per spezzare il circuito perverso di una competizione al ribasso tra le diverse testate giornalistiche, alla ricerca del particolare piccante che faccia vendere una copia o guadagnare qualche telespettatore in più”.

In sintesi, quindi, la norma prevede che sia non il Parlamento bensì lo stesso Ordine dei Giornalisti a redigere delle regole da inserire all’interno del Codice deontologico dei giornalisti, allo stesso modo come all’epoca gli articoli 12 e 139 del Codice della Privacy prevedevano l’emanazione del Codice deontologico.
In tal caso dovranno essere redatte specifiche disposizioni relative al “trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista o, comunque, tramite i mezzi di informazione, con particolare riferimento ai dati relativi alle indagini di polizia ed ai procedimenti giurisdizionali, ivi compresa la diffusione delle intercettazioni telefoniche e ambientali”.

La norma aggiunge che nel caso di inerzia dell’Ordine dei giornalisti sarà lo stesso Garante a redigere dette norme.

La proposta di legge consta di un solo articolo.

Art. 1
1. All’articolo 139, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il codice disciplina altresì il trattamento dei dati relativi a indagini di polizia e a procedimenti giurisdizionali, ivi compresi i dati acquisiti mediante intercettazione di comunicazioni o di conversazioni, nell’ambito delle attività giornalistiche e tramite i mezzi d’informazione»;
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il caso di violazione delle disposizioni del codice deontologico adottate ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 139, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il codice deontologico medesimo prevede le sanzioni pecuniarie amministrative da applicarsi, a cura del Garante.
3. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove l’attuazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 139 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto da comma 1 del presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti adotta le conseguenti deliberazioni entro i tre mesi successivi alla proposta del Garante. Decorso tale termine, il Garante provvede entro i successivi trenta giorni ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003”.

Il proponente continua ricordando che tali regole, poste dall’Ordine o in subordine dal Garante, “non saranno semplici norme di buona condotta da applicare all'interno della categoria professionale”, bensì “regole dell'ordinamento generale, valide per chiunque scriva od operi sui mezzi di informazione: il loro rispetto potrà dunque essere fatto valere davanti al Garante o al giudice ordinario”. E per rafforzare il concetto precisa altresì che la redazione di tali disposizioni consentirà di sistemare le numerose pronunce in materia emanate dal Garante (notare che non sono citate le pronunce della magistratura) nel corso degli anni.

Orbene, se si legge attentamente la proposta di legge si può osservare che per come è congegnata si applicherà non solo alla professione giornalistica in genere, ma anche all’attività giornalistica (quindi esercitata da non iscritti all’albo) e quella esercitata tramite i mezzi di informazione, per cui tali regole si applicherebbero a qualsiasi attività informativa svolta anche da un normale cittadino, a mezzo anche di un semplice strumento quale può essere un blog.
Del resto questo non è una novità, perché lo stesso Codice deontologico dei giornalisti prevede all’articolo 13 che esso si applichi “ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica”.

E lo stesso Garante ha precisato che “le disposizioni del Codice si applicano a tutti i giornalisti, ai fotografi, ai cinereporter e a tutti coloro che anche occasionalmente pubblicano articoli, saggi o altri manifestazioni del pensiero. E questa è una differenza di rilievo rispetto a un normale codice deontologico: questo codice si applica infatti anche a chi non appartiene alla categoria professionale”.

È ovvio che il Codice deontologico in sé non ha forza di legge, in quanto posto da un Ordine che non ha potestà legislativa e quindi si applica solo agli iscritti all’Ordine, che vi si assoggettano spontaneamente. Però ogni Codice può acquistare forza di legge in virtù del richiamo di altra legge, che ne pone i limiti formali, e nel caso specifico tale legge è proprio il Codice della privacy, il quale all’art. 139 prevede che il Garante promuova, secondo le modalità di cui all’art. 12, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti di un apposito Codice deontologico, le cui norme in conclusione acquistano efficacia giuridica nell’ambito dell’ordinamento statale e nei limiti predisposti dal Codice della privacy medesimo.

Quindi appare ovvio che la proposta di legge sopra menzionata porterà alla redazione di disposizioni che si applicheranno non solo ai giornalisti professionisti, ma a chiunque pone in essere attività giornalistica o semplicemente attività di informazione, indipendentemente dal modo come la porrà in essere. E in caso di violazioni delle regole sarà lo stesso Garante ad imporre le relative sanzioni, che poi saranno divieti di trattamento di dati ed eventuali sanzioni pecuniarie.

In estrema sintesi avremo l’allargamento delle regole in materia di privacy che, poste dal Codice deontologico dei giornalisti, finiranno per abbracciare anche le intercettazioni, e così si potrebbe anche giungere ad impedirne la pubblicazione per la violazione della privacy dei soggetti in esse citati, sulla base di regole mai discusse in Parlamento, preferendo così la via più semplice e breve rispetto ad un dibattito democratico (forse perché in Parlamento quelle norme non si riescono a far approvare?).

Ecco quindi che il deputato proponente, il quale sostiene di volere evitare una legge imposta dall’alto poiché potrebbe essere semplicemente una legge punitiva, di fatto propone una sorta di delegificazione affidando il compito di regolamentare l’attività informativa, e quindi di limitare eventualmente la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’articolo 21 della Costituzione, ad un Ordine professionale che rappresenta solo i suoi iscritti, oppure in alternativa ad un’autorità amministrativa, evitando così un dibattito parlamentare che è il più alto momento democratico di un paese civile.
Si continuerebbe in tal modo l’opera di rottura del monopolio statale nella produzione normativa, facendo diventare la normativa degli Ordini professionali una sorta di norma delegata da parte del legislatore, ed avviandosi sempre più sulla strada del decentramento legislativo e dello spostamento dei centri di regolamentazione verso soggetti privati. Qualcosa di simile sta già avvenendo in materia di regolamentazione del diritto d’autore in rete.

Ovviamente il punto non è se quelle regole sono (saranno) giuste o meno, quanto piuttosto il metodo poco democratico per imporre delle regole ai cittadini. Chi è iscritto ad un Ordine si assoggetta volontariamente alle regole di quell’Ordine, e quindi alle eventuali sanzioni disciplinari, ma chi non è iscritto ad un Ordine può dover rispondere alle stesse regole?
E soprattutto, è giusto applicare le medesime regole a chi esercita la professione di giornalista e chi invece esercita semplicemente il diritto ad esprimere la propria opinione?