Di nuovo sul caso Dancing Baby

Di nuovo sul caso Dancing Baby

Aggiornamento luglio 2018
Il caso Lenz c/ Universal è ufficialmente chiuso con un accordo tra le parti. Ciò che è importante è che alla fine un giudice ha stabilito che il titolare del copyright, nel momento in cui chiede la rimozione di un contenuto online, deve previamente valutare se tale contenuto è lecito in base al fair use, che non è una semplice esenzione bensì un diritto pubblico alternativo. 
--------------------------------- 
Continua l'epopea del caso Dancing Baby, ovvero il processo Lenz contro Universal, avente ad oggetto un video di poche decine di secondi del figlio della signora Lenz che danza sulle note, poco udibili invero, di una canzone di Prince.

Abbiamo già dato conto dei dettagli del caso in un altro articolo. Il succo della questione sta nella richiesta di rimozione inviata dalla Universal a YouTube. Secondo la Universal non è possibile effettuare controlli adeguati perché in questo modo non sarebbe possibile agire in modo rapido contro le massicce violazioni del copyright online, per questo motivo si procede utilizzando anche dei software automatizzati, e quindi senza una valutazione caso per caso.


Il tribunale americano, invece, sulla scorta del DCMA, la legislazione americana in materia, ha concluso che occorre valutare caso per caso, stabilendo se l’utilizzo dell’opera protetta ricade o meno nelle ipotesi delle utilizzazioni libere (fair use). Secondo il tribunale è per evitare che i titolari dei diritti abusino del processo delle procedure di takedown.

In seguito a tale pronuncia la Corte d’Appello del Nono circuito ha emendato la decisione del caso Rossi c. MPAA. La Corte da un lato ha accolto l’idea che il fair use deve essere valutato dal titolare del copyright nel momento in cui invia la richiesta di takedown, e ciò è positivo, ma dall’altro non ha sostanzialmente modificato la posizione in relazione alle ipotesi nelle quali i titolari non effettuano tale valutazione. Secondo la Corte, infatti, la notifica di rimozione può essere basata anche solo su una ragionevole convinzione soggettiva di violazione.
Detto così le richieste automatizzate di takedown, senza effettuare una valutazione caso per caso, si possono ritenere sostanzialmente valide e in “buona fede”, poiché l’analisi del fair use non deve essere intensiva. La legittimazione all’utilizzo dei software automatizzati per la valutazione del fair use e quindi per la comparazione dei diritti in gioco, quelli del titolare e la libertà di espressione, è un elemento negativo.
La libertà di parola, oggi, dipende spesso dalla possibilità di poter incorporare contenuti da fonti differenti, e ricorrere al copyright per impedire tali attività finisce per diventare una vera e propria censura.
 

La conseguenza è che continua a non esserci alcun serio deterrente per i titolari che inviano richieste di takedown infondate, perché sulla base della pronuncia in questione, è estremamente difficile che un tribunale possa ritenere colpevole di abuso, e quindi condannare il titolare ad un risarcimento. Questa decisione garantisce che gli abusi continueranno.
 

Questa problematica è importante anche per noi europei, vista la tendenza degli Usa ad imporre le proprie norme, specialmente in tema di copyright, agli altri Stati. Non dimentichiamo che l’attuale quadro normativo europeo è il risultato di un compromesso politico tra industria e gli Isp, laddove la prima chiedeva delle norme che esplicitassero una forma di notice and takedown all'americana, mentre i secondi erano contrari. Il testo di compromesso (art. 14 direttiva ecommerce corrispondente all’art. 16 D. Lgs 70 del 2003) ha consentito di proteggere il quadro giuridico dell'Unione contro le pressioni lobbistiche tendenti ad inserire disposizioni ritenute pericolose per la libertà di espressione in rete ma soprattutto per gli stessi intermediari della comunicazione che in caso contrario sarebbero divenuti gli sceriffi della rete con responsabilità collegate.
Ma sostanzialmente tutti i servizi online (che sono quasi tutti americani) funzionano utilizzando procedura impostate sulle norme del DCMA, con tutte le conseguenze del caso.
 

E le lobby continuano a spingere per l’adozione di procedure analoghe anche in Europa, nell’ambito della riforma delle norme europee in materia di copyright.