Cassazione tra oblio e diritto all'informazione

privacyLa sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione, n. 5525 del 2012, depositata in data 5 aprile 2012, si occupa della vicenda di un politico il quale, arrestato nel 1993 per corruzione, viene poi prosciolto. Un articolo del Corriere della Sera sempre del 1993, dava conto dell'arresto, ma ovviamente non degli sviluppi successivi. Il politico in questione ricorre al Garante per la privacy, chiedendo prima di tutto il blocco del trattamento dei dati personali, ricorso che viene respinto. Di seguito impugna la decisione in tribunale, anche in tal caso con esito negativo, fino a giungere in Cassazione.

Il ricorrente lamenta che l'articolo in questione, spostato nell'archivio del giornale, è indicizzato ancora dai motori di ricerca, e quindi la sua riproposizione continua, senza dare atto degli sviluppi positivi, getterebbe discredito sulla sua persona.

Per il Garante e per il tribunale la pubblicazione dell'articolo è lecita in quanto la pubblicazione di dati personali senza consenso è scriminata dal diritto di cronaca. Inoltre non si può ritenere una ripubblicazione, rispetto alla quale verrebbe in considerazione il diritto all'oblio, in quanto si tratta sempre del medesimo articolo, solo spostato nell'archivio storico del giornale.
Il tribunale, in particolare, conclude sostenendo che la funzione di un archivio è proprio quella di "offrire memoria storica delle vicende salienti di un'epoca, attraverso documenti redatti esercitando il diritto di cronaca giornalistica, non comprimibile, se non nei limiti di legge", richiamandosi agli articoli 97 e seguenti del decreto legislativo 196 del 2003.

La Cassazione, nella sua decisione, innanzitutto respinge l'idea che possa essere ingiunto lo spostamento di un articolo in una sezione di un sito non indicizzata dai motori di ricerca, come del resto si evince dalla sentenza che il blocco dei dati od un eventuale oscuramento della notizia non possano essere accolti. Il riferimento è ad un avvenimento molto risalente nel tempo, all'epoca di tangentopoli, ma nonostante ciò la Corte rileva comunque la persistenza di un interesse pubblico alla divulgazione della notizia, dovuto al fatto che il politico è comunque "uno dei candidati in pectore per cariche, seppur non politiche, di rilievo pubblico".

La Cassazione, però, chiarisce l'importanza del diritto alla riservatezza, intenso nella nuova accezione dinamica come precisata dal Codice della privacy, cioè il decreto legislativo 196 del 2003. Sulla base del suddetto testo unico, i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti per motivi espliciti e legittimi, devono essere esatti e se necessario aggiornati, pertinenti e non eccedenti le finalità di trattamento, oltre che non conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalle medesime finalità.
L'interessato, cioè il soggetto i cui dati vengono trattati, ha il diritto di conoscere chi possiede i suoi dati, quali dati possiede, nonché di opporsi al trattamento dei dati, "ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003)".
In particolare, secondo la Corte, è il principio di correttezza a fondare l'esigenza di un bilanciamento degli interessi, tra il diritto di cronaca e di informazione in generale, e il diritto al rispetto della riservatezza altrui. Se l'interesse pubblico di cui all'articolo 21 della Costituzione costituisce un limite al diritto alla riservatezza, all'interessato è attribuito il diritto all'oblio (Cass. 3679/1998), "e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati". Il diritto all'oblio, quindi, salvaguardia l'interessato dalla pubblicazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse a causa del lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto, dal trascorrere del quale verrebbe meno la giustificazione per il trattamento dei dati.

Può però accadere, come nel caso in questione, che l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia rinasca o semplicemente permanga, per esigenze storiche, didattiche, culturali o sociali. Un fatto di cronaca, quindi, può assumere rilevanza quale fatto storico, e in tal modo si ha una modifica delle finalità del trattamento originario. Tale ipotesi, comunque contemplata dall'articolo 11, lettera b, del Codice privacy, giustifica la conservazione del dato in un archivio avente finalità diverse (storiche) rispetto a quelle dell'originaria raccolta.
E fin qui niente di nuovo. Sostanzialmente la divulgazione della notizia era giustificata dal diritto di cronaca, il passare del tempo la rende sempre meno di interesse pubblico, per cui potrebbe richiedersi l'applicazione del diritto all'oblio, ottenendo la cancellazione dei dati, sulla base di un contemperamento degli interessi in gioco, la cui valutazione spetta unicamente al magistrato.
Se, invece, i fatti risalenti nel tempo sono in stretta correlazione con nuovi fatti di cronaca di interesse pubblico sulla base del principio della pertinenza, i fatti possono essere riproposti.

La Corte, però, stavolta fa un passo ulteriore, invece di limitarsi, come il Garante e il tribunale, a sancire la liceità della divulgazione della notizia risalente nel tempo. E cioè stabilisce che "se vera, esatta ed aggiornata essa era al momento del relativo trattamento quale notizia di cronaca, e come tale ha costituito oggetto di trattamento, il suo successivo spostamento in altro archivio di diverso scopo (nel caso, archivio storico) con memorizzazione anche nella rete internet, deve essere allora realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i suindicati carattere di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione". Quindi, il dato personale raccolto e diffuso lecitamente per finalità di cronaca, diventa incompleto, e quindi inesatto o non vero, se mantenuto per finalità storiche.
Per cui, secondo modalità che stabilirà il giudice di merito, l'articolo deve essere integrato con "il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria", al fine di garantire che la notizia sia storicamente completa, corretta, e quindi non violi i diritti fondamentali dell'interessato.
L'interessato, infatti, chiarisce la Cassazione, ai sensi dell'articolo 7 del codice privacy ha comunque il diritto di ottenere "l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati".

In questa prospettiva la Cassazione sostiene che non è sufficiente che le notizie siano genericamente integrate da altre notizie reperibili online, ma occorre che sia proprio la notizia originaria, la fonte, ad essere integrata con gli sviluppi successivi.
In tal modo la Suprema Corte dirime un annoso dibattito, stabilendo che non spetta al motore di ricerca procedere ad una tale integrazione, poiché Google è solo un intermediario della comunicazione, la cui posizione è coperta dal decreto legislativo 70 del 2003.
Deve essere, invece, il titolare del sito, quindi RCS, se la notizia di cronaca è collocata nell'archivio storico della testata e resa disponibile tramite l'intervento dei motori di ricerca, a dover "garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione".

La sentenza risulta rilevante per aver posto dei punti fermi nella materia del diritto all'oblio la quale, per motivi talvolta strumentali, ha ricevuto fin troppe attenzioni negli ultimi tempi. Si spera che con detta sentenza tramontino definitivamente le proposte di regolamentare il diritto all'oblio online tramite erosione della memoria digitale, fissando dei termini stringenti e predeterminati per tutti, quindi sottraendo al magistrato l'operazione dinamica del corretto bilanciamento degli opposti interessi in gioco.
Di contro, però, la sentenza lascia alcuni interrogativi irrisolti, o comunque non sufficientemente chiari.
Il diritto all'oblio in realtà viene in auge al momento della riproposizione di una notizia, laddove il problema è piuttosto rilevante in rete, visto che si potrebbe intendere la permanenza della notizia come continua riproposizione, come pure il ricorrente aveva prospettato.
La Cassazione, invece, ritiene che il problema sia mal posto, non dovendo parlarsi di riproposizione, quanto piuttosto di, appunto, mera permanenza. La Suprema Corte si appunta sullo spostamento della notizia in un archivio storico, laddove la questione si focalizza sulla modifica delle finalità di trattamento del dato personale. Parrebbe quindi che la problematica sia un po' più specifica di quanto si possa pensare.

La Corte distingue altresì tra archivio e memoria della rete internet, dove "l'archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni intercorrelate volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate". Inoltre, "nella rete internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ("appiattite"), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate".
Il problema che si pone, quindi, è quello della permanenza della notizia nella memoria della rete internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente che si pone in posizione di preminenza garantendo una affidabilità dell'informazione. Il riferimento è, quindi, al sito sorgente che mantiene l'archivio, per cui l'obbligo di aggiornamento della notizia sarebbe solo a carico del sito sorgente nel momento in cui realizza un archivio nel senso sopra indicato. Lo spostamento del dato nell'archivio, pure ammissibile, realizza un nuovo trattamento che deve entrare in bilanciamento con i diritti del cittadino interessato.
In conclusione è l'azienda editoriale fonte della notizia, e non un generico sito web, a doversi sobbarcare l'onere della predisposizione di un meccanismo di integrazione ed aggiornamento delle notizie tenute nell'archivio storico, al fine di garantire la correttezza rispetto alla diversa finalità dell'archivio.

Lo stesso riferimento alla rettifica, comunque non applicabile nel caso in questione in quanto non si tratta di diffamazione, come finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera, a paragone dell'aggiornamento testo a ripristinare la completezza della notizia, depone nel senso sopra indicato, essendo la prima rivolta esclusivamente ai giornali. L'archivio storico, infatti, specie se di una grande testata nazionale, risponde in pieno all'esigenza di attribuzione della fonte dell'informazione a un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell'informazione.

In questo modo la Cassazione sembra muoversi nell'ottica delle proposte di riforma europee, che prevedono l'introduzione del diritto all'oblio (right to be forgotten), con possibilità di chiedere la rimozione di dati non più necessari in relazione alle finalità di trattamento, proposte di riforma che però fanno salva la possibilità di mantenere i dati per finalità storiche, statistiche e scientifiche, quindi diverse da quelle di cronaca originarie.
Per essere precisi le norme proposte dall'Unione Europea prevedono un ulteriore obbligo a carico del sito "fonte", quello di comunicare ai siti che rilanciano la notizia l'avvenuta cancellazione od aggiornamento della notizia medesima. Ma queste sono norme sulle quali si sta ancora discutendo.