CETA, accordo commerciale Canada-UE, ripropone norme di ACTA

CETACETA è l'acronimo di Comprehensive Economic and Trade Agreement, cioè accordo economico e commerciale globale. Si tratta di un progetto di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada che trova la sua origine nel 2008.
L'accordo ha sollevato numerose critiche, e preoccupazioni per le libertà civili, in quanto molte delle sue disposizioni sono simili a quelle del controverso accordo denominato ACTA. Allo stesso modo i negoziati di CETA per lo più avvengono in gran segreto. Solo in rari casi si è potuto leggere qualche bozza sfuggita ai negoziatori.

I negoziati
Nell'ottobre del 2008 Canada e Unione europea pubblicano uno studio congiunto sulla valutazione di costi e benefici a seguito di un partenariato economico più stretto. Secondo tale studio vi sarebbero importanti vantaggi da ambo le parti, in particolare in settori quali la mobilità del lavoro e la cooperazione normativa.
Il 5 marzo del 2009 Canada e Unione europea rilasciano pubblicamente una relazione congiunta che delinea una agenda dei negoziati. L'agenda stabilisce un percorso ambizioso, che riguarda, tra l'altro, la cooperazione normativa, la concorrenza, e anche la proprietà intellettuale.
Il 6 maggio del 2009, a Praga, viene annunciato l'accordo CETA.

L'accordo prevede una creazione di una area di libero scambio (FTA) tra i paesi firmatari, con eliminazione di tariffe e quote di importazione, e una regolamentazione comune.
All'interno di un paese industriale non vi sono generalmente limitazioni allo scambio di merci, per cui un'area di libero scambio non è altro che una sorta di abbattimento delle frontiere con uno o più paesi terzi. Questo tipo di accordi si basa sulla teoria del vantaggio comparato, che sostiene che in un mercato senza restrizioni ogni fonte di produzione si specializza nell'attività in cui ha un vantaggio rispetto alle altre, così da portare maggior benessere nell'area. Ovviamente si tratta di un benessere complessivo, senza dire nulla riguardo la sua distribuzione nell'area.

La tabella di marcia per l'approvazione dell'accordo è ormai giunta al nono incontro tra le parti contraenti. Il Canada spinge molto su tale accordo e punta a giungere all'approvazione prima della fine del 2012.
Attualmente sono in corso ulteriori negoziati a Bruxelles. I negoziati finali si dovrebbero avere a fine novembre, giusto per risolvere le ultime questioni in sospeso.

La proprietà intellettuale
La parte di CETA che più ha fatto discutere riguarda la regolamentazione della proprietà intellettuale. Secondo i negoziatori l'accordo sulla materia è già raggiunto. Il punto è di capire di che tipo di accordo si parla.
Il punto dolente è che dopo la bocciatura di ACTA al Parlamento europeo, la Commissione europea ha voluto proporre parte della normativa del trattato anticontraffazione introducendolo come capitolo a sé in CETA. In realtà i negoziatori sostengono che CETA non porterà modifiche dirette alla legislazione dei paesi firmatari, ma è lo stesso argomento che si è usato per tanto tempo a favore di ACTA. La realtà è che la segretezza non consente di conoscere con esattezza il contenuto dei negoziati.

L'assenza di trasparenza dei negoziati è più che sufficiente per attirare l'attenzione dei cittadini, in considerazione di quello che si è visto ai tempi di ACTA. Dai pochi elementi ottenuti sembra che la Commissione europea ancora una volta stia tentanto di imporre misure estremamente repressive contro la libertà di espressione online, al solo fine di aumentare la tutela del copyright e della proprietà intellettuale in genere.
Michael Geist fornisce una tabella comparativa dei due accordi, che mette in evidenza l'estrema similarità delle norme in materia di proprietà intellettuale. CETA, infatti, includerebbe disposizioni che: obbligano ad una cooperazione tra aziende per la tutela del copyright alla stregua di ACTA; sollecitano misure repressive agli intermediari della comunicazione per evitare di dover rispondere in proprio di eventuali illeciti dei loro utenti; consentono la trasmissione dei dati (compreso quelli bancari) di un abbonato direttamente alle aziende in caso di accusa (alleged) di violazione ("to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement").
Si riscontra anche in CETA l'uso amplissimo del termine "scala commerciale", e l'introduzione di una responsabilità penale per semplice favoreggiamento. Anche CETA prevede la possibilità di ordinare ad un terzo estraneo (gli Isp) alla presunta violazione di impedire il continuo della violazione medesima, oltre alla possibilità di confiscare i beni sulla base di una semplice accusa. Nel caso di violazione su scala commerciale, termine quindi suscettibile di applicazione molto ampia (commerciale può essere anche un sito con un semplice banner AdSense), è possibile anche il blocco dei conti bancari dell'accusato.
Infine la valutazione dei danni, come in ACTA, sarebbe basata su presunzioni dei mancati guadagni. Ricordiamo che secondo l'industria per ogni file musicale scaricato illecitamente si deve conteggiare una mancata vendita.

CETA, inoltre, prevede delle specifiche tutele per i DRM, cioè per quei sistemi che proteggono i file digitali tipo musica o video. Tali protezione non possono assolutamente essere rimosse, inoltre la sola vendita di sistema che possono facilitare il superamento di tali protezioni è da ritenersi illecita.
Ulteriori sanzioni sono inserite nel trattato, compreso sanzioni criminali nonostante i trattati di tipo TRIP (come ACTA e CETA) non possano prevedere l'introduzione di tali sanzioni, essendo di competenza esclusiva dei singoli Stati.

Successivamente al trapelamento di bozze del trattato, le critiche si sono sollevate, anche in Canada, e c'è stata una parziale retromarcia dei negoziatori. La Commissione europea ha rassicurato che le disposizioni di ACTA riguardanti i fornitori di servizi online sono state eliminate da CETA. Non ha voluto però rispondere alla domanda se in CETA vi erano altre norme in grado di portare a modifiche della normativa UE in materia di proprietà intellettuale.
Sembra quindi che le disposizioni in materia di DRM, di valutazione dei danni per presunzioni e di sanzioni criminali, che dobbiamo presumere presenti nel testo, non saranno espunte. Quelle stesse sanzioni criminali presenti in ACTA ed oggetto di critica per la mancanza di proporzionalità e l'incerta applicazione.
In verità bisogna dire che alcuni dei documenti trapelati risalgono a prima della bocciatura di ACTA, e a quell'epoca appariva logico inserire in CETA le medesime regole. Dopo la bocciatura, invece, si è compreso che quelle norme non potevano trovare spazio in Europa. Ma rimane l'assoluta assenza di trasparenza, siamo di fronte alla ripetizione della medesima procedura usata per ACTA, la negoziazione di accordi in gran segreto, un modo per sopprimere qualsiasi forma di democrazia all'interno dell'Unione Europea.
È decisamente incomprensibile che ai tempi di internet sia negato l'accesso ai cittadini alla documentazione ufficiale, mentre i burocrati dialogano con le grandi aziende e le lobby. Infatti all'incontro del 2008 le lobby presentarono una "lista di desideri" delle cose da recepire in un accordo commerciale.

Qualunque dovesse risultare il testo finale di CETA, è il metodo che è profondamente sbagliato!
L'obiettivo è di concludere l'accordo entro la fine dell'anno. Poi toccherà al Parlamento europeo l'approvazione finale.