Diffamazione
Diffamazione, reato previsto dall'art. 595 c.p.
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Diffamazione nei reality show
La recente sentenza n. 37105 della Corte di Cassazione, emessa in data 23 settembre del 2009, si è occupata per la prima volta di diffamazione nei reality show.
Il fatto riguarda un concorrente di un reality, il quale apostrofa un altro concorrente come “pedofilo”, a causa delle attenzioni da quest’ultimo rivolte ad una concorrente molto più giovane di lui, anche se comunque maggiorenne.
Il concorrente appellato come “pedofilo”, sentendosi insultato, si rivolge alla giustizia, chiedendo altresì un risarcimento del danno all’immagine, rivolgendo la sua azione non solo verso il concorrente avversario, ma anche verso la struttura organizzativa, che aveva la funzione di controllare il programma e quindi impedire l’accadere di certi episodi.La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello, a sua volta confermativa della sentenza del Tribunale di Rieti, e ha quindi escluso che il comportamento del concorrente potesse essere ritenuto diffamazione.
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Diffamazione online
Il reato di diffamazione è previsto e punito dall’art. 595 del codice penale.
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Blogger e responsabilità editoriale
La sentenza del 23 aprile 2010, della terza sezione della Corte di Appello di Torino, con presidente-relatore Gustavo Witzel, ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Aosta, che aveva condannato un blogger, gestore del sito “Il bolscevico stanco”, per diffamazione ed omissione di controllo sui commenti di utenti anonimi.
Il Tribunale di Aosta, in particolare, aveva ritenuto che la posizione del gestore di un blog fosse da ritenersi identica (e non semplicemente assimilabile) a quella di un direttore responsabile, per cui andava condannato ai sensi dell’art. 596 bis del codice penale, che così recita: “Diffamazione col mezzo della stampa. Se il delitto di diffamazione e’ commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58”.
La Corte di Appello di Torino, invece, ha ribaltato la sentenza, confermando la condanna per diffamazione in relazione ai contenuti immessi direttamente dal gestore del blog, cioè quelli da lui firmati, ma assolvendolo dalla seconda accusa, ritenendo non sussistente alcun obbligo di controllo sui contenuti immessi da altri nel suo blog, o comunque anonimi.
Con tale decisione viene quindi meno l’equiparazione del blogger ad un direttore responsabile di una testata giornalistica, che avrebbe, ovviamente, responsabilità editoriale nei confronti di tutti i contenuti presenti nelle pagine del giornale, o del sito, per cui il gestore di un blog, stabilisce la Corte, risponde personalmente solo dei post a lui direttamente riconducibili. -
Google ViviDown: molto rumore per nulla
Il fatto
La frase, citazione di un’opera shakespeariana, è contenuta nella motivazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1972 del 2010 che ha visto condannare tre dirigenti di Google Italia a seguito di una denuncia dell’associazione ViviDown.
I fatti sono noti, l’8 settembre 2006 alcuni ragazzini di una scuola di Torino filmano un ragazzo autistico mentre viene da loro maltrattato e dileggiato, facendo riferimento all’associazione suddetta nell’audio del filmato. Il video in questione viene poi caricato sul servizio Google Video dove rimane visibile per circa due mesi, raggiungendo un certo numero di visualizzazioni (almeno 5.500) e venendo inserito tra i video “divertenti” più visti.
Il 6 novembre un utente, dopo aver visto il filmato, lo segnala a Google. Di seguito qualcuno contatta l’associazione ViviDown che si attiva ulteriormente. Il 7 novembre, alle 4 e 25, la polizia postale invita Google a valutare se è il caso di rimuovere il video, in quanto sono in corso accertamenti in relazione al filmato. Nella stessa data dagli USA autorizzano la rimozione del video che avviene verso le 21. Il 9 novembre l’associazione ViviDown sporge querela per il fatto, e il 13 novembre la Polizia comunica i fatti alla Procura della Repubblica precisando che il video in questione era su server all’estero, per cui si è contattato, via mail, Google per la rimozione del filmato. Il video viene definito come ingiurioso.
Il processo
Nel corso del processo i genitori del ragazzo ritirano la querela che anche loro avevano sporto contro Google, a seguito delle scuse da parte di Google Italia ed alle iniziative di Google promosse in ambito sociale. Ritengono che proseguire non è il modo migliore per tutelare il ragazzo.
Il processo continua, però, con la costituzione di parte civile dell’associazione ViviDown e del Comune di Milano (ammesso nonostante il fatto che la vicenda si sia svolta in una scuola steineriana di Torino), e si conclude con una sentenza di condanna a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) per i tre dirigenti, per violazione della normativa sulla privacy, e con una assoluzione per il reato di diffamazione.
La sentenza in questione fa scalpore, perché è la prima volta che in un paese un dirigente di Google viene condannato in relazione a dei contenuti immessi da un utente.
Il 12 aprile 2010 vengono finalmente depositate le motivazioni della sentenza. -
Google Suggest diffama
L’8 settembre il tribunale di Parigi ha condannato Google per diffamazione in quanto la funzione del noto motore di ricerca, denominata Google Suggest, proponeva dei suggerimenti costituenti fatti specifici in grado di gettare discredito su chi ne è soggetto.
La funzionalità Google Suggest, oggi sostituita da Google Instant, visualizza dei suggerimenti, cioè integra le interrogazioni degli utenti mentre vengono digitati dei caratteri nel campo di ricerca.
Un utente, condannato nel febbraio 2010 per corruzione di minore (3 anni di carcere con sospensione della pena), sentenza poi impugnata e quindi non ancora definitiva, si è lamentato del fatto che al suo nome la funzione Suggest associava termini di ricerca come “satanista”, “stupratore”, “condannato” e simili, per cui riteneva che tali accostamenti fossero lesivi del suo onore, e quindi ha citato in giudizio Google, nel marzo del 2010.
Egli sosteneva che la funzione Suggest in tal modo poneva in essere una diffamazione pubblica indipendentemente dal contenuto degli articoli indicizzati di Google, che poi erano gli articoli a cui rimandava la ricerca. -
Obbligo di rettifica: tanto per chiarire
La corsa per l’approvazione del disegno di legge di riforma della normativa sulle intercettazioni sta provocando numerose reazioni non solo a livello nazionale, ma addirittura dal resto del mondo. Il sottosegretario del Dipartimento Penale Usa con delega per la lotta alla criminalità organizzata, Lanny Breuer, ha ricordato che le intercettazioni telefoniche sono uno “strumento essenziale delle indagini che non va indebolito”. Addirittura Reportes sans frontieres ha dato la disponibilità ad ospitare sul loro sito i contenuti ritenuti impubblicabili dalla legge, ritenendo “scandalosa” la legge di riforma. Sulla rete, ma non solo, si moltiplicano le iniziative di protesta verso il disegno di legge.
Un aspetto che, però, è poco discusso, riguarda il famigerato comma 28 che prevede l’estensione dell’obbligo della rettifica, previsto dall’art. 8 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), a tutti i “siti informatici”. In sostanza la legge suddetta prevede l’obbligo, da parte dei giornali, di inserire gratuitamente le “rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Non ottemperando a tale obbligo il giornale si vedrebbe affibbiare una multa abbastanza elevata.
Di questo comma ne abbiamo già discusso, evidenziando in particolare il pericolo di gravare un blog amatoriale di responsabilità particolarmente onerose, proprie di un giornale.
Il comma 28 per la precisione, nella sua prima formulazione, recitava così: “Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”. -
Ma Google ha ragione
L’ennesima vicenda di oscuramento di articoli in rete fa discutere la blogosfera di libertà di informazione e censura, ma forse si perde di vista l’aspetto più rilevante, quello giuridico.
Andiamo per ordine.
Tra febbraio e marzo del 2010 il blog di letteratura SulRomanzo.blogspot.com pubblica, a mezzo dell’intervista ad una collaboratrice del blog, la storia di un presunto plagio letterario operato da parte di due professori universitari a danno della collaboratrice medesima quando era studentessa. L’Espresso riprende la storia, e i professori accusati reagiscono nelle sedi giudiziarie. Qualche giorno fa il titolare del blog SulRomanzo riceve la notifica da parte di Google, di cui fa parte la piattaforma per blog Blogspot(cioè Blogger), della rimozione dei due post, a seguito di un ordine impartito dall’autorità giudiziaria italiana:
“Blogger – Complaint Received
“Hello, We'd like to inform you that we've received a court order regarding your blog ….. . In accordance with the terms of the court order, we've been forced to remove the following posts:
……………..
A copy of the court order we received is attached. Thank you for your understanding.
Sincerely, The Blogger Team”
I due post in questione vengono effettivamente oscurati, o forse addirittura rimossi del tutto, dicono in rete, poiché parrebbe inaccessibile anche la loro cache e non risulterebbero negli indici del motore di ricerca. Dopo qualche tempo il secondo articolo, invece, ritorna online e lo è tutt’ora. -
Obbligo di rettifica e tutela da reati in rete
DDL intercettazioni rimandato a settembre
Dalle ultime notizie pare che la discussione alla Camera relativa al ddl intercettazioni sia stata rimandata a settembre, compreso il famigerato comma ammazza-blog.
Comunque è interessante notare che finalmente si è acceso anche il confronto su questa norma, cioè il comma 29, che fino a poco tempo fa era ben poco conosciuto eccetto per coloro che si informano in rete. Il comma 29, del quale abbiamo già parlato, è la norma che estende l’obbligo di rettifica previsto per i giornali anche a “tutti i siti informatici” così di fatto realizzando una sorta di parificazione tra la rete tutta, in quanto la dizione sito informatico è omnicomprensiva, e la stampa professionale, ma solo per quanto riguarda l’onere della rettifica, in quanto le prerogative della stampa, come l’incensurabilità, non vengono allo stesso modo estese alla rete.
In proposito possiamo notare che dai lavori della Commissione risulta parere favorevole ad una modifica della norma nel senso qui riportato:
“alla lettera a) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»”.
Cioè, la norma verrebbe modificata nel senso di applicare l’obbligo della rettifica solo ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948, e non alla generalità dei siti informatici. -
Seminario IJF: Libertà d’espressione 2.0
Il video del seminario tenuto nel corso della 9a edizione del Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia.
Evento: Libertà d'espressione 2.0. Come difendersi dalle tentacolari richieste di danni per diffamazione.
Con Fulvio Sarzana
Libertà d’espressione 2.0. Come difendersi dalle tentacolari richieste di danni per diffamazione
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Diffamazione e sequestro del giornale online
Una recente ordinanza del tribunale di Napoli (n. 1184 del 18/02/2015, 2a Sez. Pres. Como) ci riporta all'annoso problema della comparazione tra internet e stampa e al dibattito sulla diffamazione a mezzo stampa (e non solo). Nel caso specifico il rappresentante di una università telematica deduceva il carattere diffamatorio di un articolo apparso prima sulla versione cartacea di una nota rivista, e poi sull'equivalente online. I ricorrenti, però, si lamentano esclusivamente della versione online dell'articolo che riprende la versione cartacea con alcune marginali differenze nel titolo.
- Sequestro dei giornali online La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 31022 del 17 luglio 2015, fa il punto sulla sequestrabilità dei giornali online, approfondendo finalmente le problematiche connesse all'equiparabilità di Internet e stampa.