eCommerce
eCommerce, commercio elettronico e transazioni realizzate tramite internet o sistemi di telecomunicazione
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Vendita di beni di consumo e garanzia
Contratto di compravendita
L’art. 1470 del codice civile definisce la vendita come il “contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. La vendita è, quindi, un contratto bilaterale, cioè con prestazioni a carico di entrambe le parti, compratore e venditore, e consensuale, determinandosi l’efficacia in virtù del mero consenso legittimamente prestato dalle parti.
Non è necessaria, invece, la traslazione della cosa, nel senso che la consegna della cosa venduta rappresenta un momento solo accessorio del contratto, e comunque irrilevante ai fini del perfezionamento del contratto medesimo, potendo tutt’al più rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale. -
La responsabilità dei provider di servizi online
ISP, provider ed intermediari della comunicazione
Gli ISP, cioè gli Internet Service Provider, sono quelle aziende che, operando nella società dell'informazione, forniscono liberamente servizi internet, in particolare servizi di connessione, trasmissione e memorizzazione dati, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie apparecchiature per ospitare siti. Il provider (prestatore), è essenzialmente un intermediario(infatti sono detti anche intermediari della comunicazione) che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare un'informazione e i destinatari della stessa.
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Contratto online e profili probatori
Contratto telematico
Il ricorso alla rete Internet per la conclusione di contratti di vario genere, da un lato agevola e riduce i tempi delle negoziazioni, ma dall’altro lato determina una serie di problematiche relative alle modalità di conclusione dei contratti e alla prova degli stessi.
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Revisione della direttiva europea ecommerce
La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo riguarda taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico. Tale direttiva, comunemente detta direttiva ecommerce, è stata recepita in Italia a mezzo del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003.
Queste norme disciplinano, tra l’altro, la responsabilità degli intermediari della comunicazione nel corso della loro attività, e nello specifico vietano di applicare un obbligo di sorveglianza sui contenuti che transitano attraverso i servizi degli intermediari, e di attribuire loro delle responsabilità per detti contenuti, immessi dagli utenti dei loro servizi. Ovviamente vengono anche stabilite delle condizioni in presenza delle quali può sorgere una responsabilità anche dell’intermediario, ma in generale questi principi favoriscono la crescita, l’innovazione e la concorrenza nell’ambito dei servizi in rete, sgravando i provider da compiti di controllo o sorveglianza difficilmente assolvibili tecnicamente ed eccessivamente onerosi.
Il principio di base di tale normativa è l’inesistenza di un obbligo di controllo preventivo dei contenuti e l’irresponsabilità per i contenuti immessi in assenza di una consapevolezza dell’illiceità dei contenuti medesimi. Ovviamente la direttiva in questione è stata recepita in tutti i paesi dell’Unione Europea, con differenze minime tra un paese ed un altro. Analoga disciplina esiste negli USA. -
Aspetti giuridici dell’ecommerce
Principali norme in materia
Nel realizzare un sito per il commercio elettronico (ecommerce), si devono rispettare specifici vincoli giuridici.
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Commissione Europea: nessuna revisione della direttiva ecommerce
Come annunciato sul blog del vicepresidente della Commissione Europea, Neelie Kroes, la Commissione si appresta a lanciare un piano per incentivare il volume del commercio elettronico in Europa, con l’intenzione di raddoppiarlo almeno entro il 2015.
L’Europa punta enormemente sulla rete, soprattutto in un periodo di crisi, al fine di generare posti di lavoro e migliorare lo stato economico dell’Unione. L’idea di base è che l’ecommerce consente maggiore scelta per i cittadini, minori costi e quindi prezzi più bassi. Ovviamente anche gli acquisti elettronici hanno degli svantaggi, ed ecco la necessità di impegnarsi maggiormente affinché questi si riducano convincendo finalmente i cittadini a fidarsi delle transazioni elettroniche.In realtà quando si parla di ecommerce non si deve intendere il semplice acquisto online, quanto piuttosto l’intera rete di servizi che gravita intorno ad esso, a partire dai fornitori dei servizi, i cosiddetti intermediari della comunicazione.
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Termini di Servizio o Condizioni d'Uso
Un documento essenziale da predisporre per un sito che offre dei servizi sono i Termini di Servizio (anche TOS, Terms of Service) o Condizioni di Utilizzo, che ha la finalità di offrire al pubblico le istruzioni per l'uso del sito e dei servizi da esso offerti.