Rettifica
Obbligo di rettifica per le notizie
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Obbligo di rettifica e bavaglio alla rete
Approda al Senato il decreto sulle intercettazioni, già ampiamente criticato da molte parti, ma nello stesso decreto viene inserita una norma che incide pesantemente sulla rete.
La norma in questione riguarda l’estensione dell’obbligo di rettifica ai “siti informatici”, per cui tale obbligo varrebbe per blog, forum, siti in genere, e non solo per le testate editoriali in rete.
Il nostro ordinamento già prevede, all’articolo 8 della legge sulla stampa, l’obbligo di rettifica, il quale comporta che una dichiarazione inesatta o lesiva della reputazione delle persone citate nell’articolo deve essere rettificata nel termine di 48 ore dalla richiesta di rettifica da parte del soggetto citato, pena forti multe.
La norma inserita nel decreto sulle intercettazioni estende tale obbligo ai “siti informatici”, prevedendolo quindi per tutta la rete. Alla rettifica va assegnato il medesimo spazio dell’articolo originale e la medesima importanza. -
Meglio l’abrogazione
Uno dei punti della legge di riforma delle intercettazioni di cui si parla ben poco sui giornali è il comma 29 (già comma 28) che estende l’obbligo della rettifica previsto dalla legge sulla stampa per i giornali a tutti i siti internet, nessuno escluso. La rettifica, secondo la norma, deve essere pubblicata nel termine di 48 ore dalla richiesta, pena una multa fino a 12.500 euro.
Di tutto ciò si è già parlato, ma negli ultimi tempi è sorto un dibattito in rete su come cercare di intervenire sul punto. -
Ritorna il ddl intercettazioni e il comma Ammazzablog
Puntuale come un orologio svizzero, appena sui principali giornali compaiono gli atti di indagine relativi alla solita inchiesta che svela i retroscena del potere italiano, ecco che salta fuori dal cilindro il sempreverde disegno di legge di riforma delle intercettazioni, con tutto il suo pesante carico di modifiche della normativa italiana in materia.
Di questa proposta legislativa si è già detto tanto, forse tutto, sia sul piano delle modifiche alle indagini, quindi le limitazioni alle intercettazioni, sia in relazione alle conseguenze per i giornalisti. Ma forse l'aspetto che più interessa gli internauti, ed in particolare i blogger che si occupano di informazione in rete, anche non professionale, è l'impatto che il comma 29 di questo ddl avrà sulla rete medesima. A tale proposito si deve notare che, a fronte di un'informazione in tv non sempre puntuale, meritoria appare la pubblicazione da parte di ValigiaBlu di una guida alla comprensione dei possibili effetti pratici del suddetto comma sulla rete. -
Obbligo di rettifica: tanto per chiarire
La corsa per l’approvazione del disegno di legge di riforma della normativa sulle intercettazioni sta provocando numerose reazioni non solo a livello nazionale, ma addirittura dal resto del mondo. Il sottosegretario del Dipartimento Penale Usa con delega per la lotta alla criminalità organizzata, Lanny Breuer, ha ricordato che le intercettazioni telefoniche sono uno “strumento essenziale delle indagini che non va indebolito”. Addirittura Reportes sans frontieres ha dato la disponibilità ad ospitare sul loro sito i contenuti ritenuti impubblicabili dalla legge, ritenendo “scandalosa” la legge di riforma. Sulla rete, ma non solo, si moltiplicano le iniziative di protesta verso il disegno di legge.
Un aspetto che, però, è poco discusso, riguarda il famigerato comma 28 che prevede l’estensione dell’obbligo della rettifica, previsto dall’art. 8 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), a tutti i “siti informatici”. In sostanza la legge suddetta prevede l’obbligo, da parte dei giornali, di inserire gratuitamente le “rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Non ottemperando a tale obbligo il giornale si vedrebbe affibbiare una multa abbastanza elevata.
Di questo comma ne abbiamo già discusso, evidenziando in particolare il pericolo di gravare un blog amatoriale di responsabilità particolarmente onerose, proprie di un giornale.
Il comma 28 per la precisione, nella sua prima formulazione, recitava così: “Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”. -
Comma ammazza-blog: un post a Rete unificata
Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.
Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi. -
Perché è sbagliata la legge intercettazioni
Alla fine è stata approvata al Senato la legge di riforma delle intercettazioni, ottenendo critiche un po’ da tutte le parti, non solo dalla magistratura e dai giornalisti, ma anche dal popolo della rete, in quanto vi è un apposito comma che la riguarda, e dall’opinione pubblica nazionale che si è mobilitata in difesa del diritto ad una informazione completa e trasparente. A queste si sono aggiunte critiche dall’estero, prima il Dipartimento di giustizia americano, poi addirittura l’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), specializzata nel controllo delle procedure democratiche in paesi a rischio autoritario, invitando l’Italia a rinunciare alla legge in questione o a modificarla sulla base degli standard europei sulla libertà di informazione e di espressione.
Secondo il segretario dell’Osce, ma non solo, la legge in questione potrebbe seriamente ostacolare il giornalismo investigativo e di inchiesta. Esistono pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo che stabiliscono come in un sistema democratico l’importanza di una notizia rende lecita la sua pubblicazione anche se si tratta di notizia soggetta a segreto (ma la legge in oggetto stabilisce che non sono pubblicabili nemmeno gli atti non più coperti da segreto), in quanto l’obbligo di informare i cittadini prevale, e in particolare prevale sul diritto alla privacy dei soggetti pubblici come possono essere i politici. La Corte ha sostenuto che il diritto di sapere e di essere informati è un corollario necessario dell’esercizio del controllo democratico, in quanto in democrazia i controlli istituzionali (e questo lo vediamo nelle inchieste giudiziarie che giungono sui giornali) non bastano, ma occorre il controllo diffuso di tutti i cittadini, cioè la trasparenza. -
Wikipedia si censura per protesta contro l’ammazzablog
Dalle ore 19,30 di oggi, 4 ottobre 2011, Wikipedia, la nota enciclopedia online, fonte inesauribile di informazioni per tutti gli internauti, nella sua versione italiana si è autocensurata, oscurando praticamente tutte le sue voci.
Rimane visibile solo un breve comunicato che spiega il motivo di tale scelta: “in queste ore Wikipedia in lingua italiana rischia di non poter più continuare a fornire quel servizio che nel corso degli anni ti è stato utile e che adesso, come al solito, stavi cercando. La pagina che volevi leggere esiste ed è solo nascosta, ma c'è il rischio che fra poco si sia costretti a cancellarla davvero”. -
Obbligo di rettifica e tutela da reati in rete
DDL intercettazioni rimandato a settembre
Dalle ultime notizie pare che la discussione alla Camera relativa al ddl intercettazioni sia stata rimandata a settembre, compreso il famigerato comma ammazza-blog.
Comunque è interessante notare che finalmente si è acceso anche il confronto su questa norma, cioè il comma 29, che fino a poco tempo fa era ben poco conosciuto eccetto per coloro che si informano in rete. Il comma 29, del quale abbiamo già parlato, è la norma che estende l’obbligo di rettifica previsto per i giornali anche a “tutti i siti informatici” così di fatto realizzando una sorta di parificazione tra la rete tutta, in quanto la dizione sito informatico è omnicomprensiva, e la stampa professionale, ma solo per quanto riguarda l’onere della rettifica, in quanto le prerogative della stampa, come l’incensurabilità, non vengono allo stesso modo estese alla rete.
In proposito possiamo notare che dai lavori della Commissione risulta parere favorevole ad una modifica della norma nel senso qui riportato:
“alla lettera a) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»”.
Cioè, la norma verrebbe modificata nel senso di applicare l’obbligo della rettifica solo ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948, e non alla generalità dei siti informatici. -
La Corte dei diritti dell'uomo tra obbligo di rettifica e libertà di espressione
Nei mesi passati ha fatto molto discutere la proposta di riforma delle intercettazioni, che conteneva al suo interno anche un articolo che estendeva l'obbligo di rettifica previsto per la stampa a tutti i siti internet. Anche se il relativo dibattito appare temporaneamente sopito, una recente pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la sentenza n. 43206/07 pubblicata il 3 aprile 2012 risulta in netta controtendenza ponendo la necessità di una riflessione su tale istituto e la sua applicazione in Italia.
Riassumiamo la vicenda. Un giornalista polacco pubblica un articolo decisamente critico nei confronti di una amministrazione comunale e del suo sindaco. Quest'ultimo risponde con una lettera al giornalista, chiedendone la pubblicazione quale rettifica all'articolo. Il giornalista si rifiuta di pubblicare la rettifica e non risponde al sindaco precisando i motivi della mancata pubblicazione, adempimento che è previsto obbligatoriamente dalla legislazione polacca. Il sindaco si rivolge al tribunale competente, dove il giornalista si difende sostenendo che la lettera non aveva le caratteristiche di una rettifica essendo sprovvista di carattere di oggettività, quanto piuttosto conteneva insinuazioni. Il tribunale però, sulla base della normativa nazionale che prevede la rettifica come obbligatoria, condanna il giornalista alla pena di 4 mesi da scontare a mezzo di servizi sociali e sospende il giornalista per 2 anni dalla professione. La sentenza comminata viene confermata anche in appello, e a quel punto il giornalista impugna la decisione al Tribunale di Strasburgo.