Telemarketing

Marketing telefonico e postale e sua disciplina

  • Telemarketing e telefonate moleste

    telemarketing2Il decreto legge n. 135 del 2009, detto decreto Ronchi, in materia di pubblicità telefonica diventa legge nonostante i dubbi del Garante per la privacy, ed introduce una nuova disciplina per le promozioni commerciali a mezzo telefono nei confronti di quegli abbonati il cui numero fisso è pubblicato sull’elenco.
    In base alla nuova normativa, chi non vuole ricevere chiamate commerciali sul suo numero fisso pubblicato in elenco, si dovrà iscrivere in un registro nazionale. L’iscrizione potrà avvenire secondo modalità che saranno definite dal Governo in un successivo decreto.
    Le aziende intenzionate a fare tele marketing potranno, quindi, consultare il registro al fine di reperire nominativi che non consentono all’invio di tale pubblicità. L’invio di pubblicità a nominativi indicati nell’elenco, quindi a persone contrarie, comporterà multe salate.

  • Telemarketing: all’Europa così non piace

    telemarketingLa nuova disciplina italiana sul telemarketingsi scontra con la normativa europea in materia, e la Commissione Europea apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
    L’Italia ha recepito la normativa europea con il decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 166 del 2009, che ha introdotto il principio dell’opt-out, in base al quale è il cittadino che deve comunicare di non consentire alle comunicazioni pubblicitarie, mentre prima si applicava il principio dell’opt-in, in base al quale si presumeva il non consenso alle comunicazioni commerciali, salvo la possibilità del cittadino di comunicare un espresso e preventivo consenso a tali comunicazioni.
    Con la legge in questione, quindi, si sono invertite le posizioni, e deve essere il cittadino che non vuole seccature ad attivarsi in tempo. Tale modifica è stata giustificata per salvare le aziende che operano nel settore (call center), anche se, a ben vedere, la maggior parte di tali aziende sono già delocalizzate al di fuori dell’Italia. Questo aspetto è particolarmente preoccupante, in quanto in tal modo si produce il trasferimento dei nostri dati personali all’estero.
    Comunque, il principio dell’opt-out è consentito dalle direttive comunitarie, tanto che è adottato anche in Francia e nel Regno Unito. La norma europea lascia libertà agli Stati di adottare misure in materia, purché siano appropriate per garantire, gratuitamente, che le comunicazioni indesiderate non siano permesse in assenza di consenso.

  • Telemarketing: il registro delle opposizioni

    telemarketingCome già raccontato, il governo italiano ha modificato il regime in tema di telemarketing, recependo la normativa europea con il decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 166 del 2009, che all’art. 20 bis ha introdotto il regime dell’opt out in sostituzione del regime dell’opt in. Cioè, con la nuova normativa è il cittadino che deve comunicare di non consentire alle comunicazioni pubblicitarie, mentre prima si applicava il principio in base al quale si presume il non consenso alle comunicazioni commerciali, salvo la possibilità del cittadino di comunicare un espresso e preventivo consenso a tali comunicazioni. È abbastanza evidente che il nuovo regime è peggiorativo rispetto al precedente, ma il governo ha difeso la modifica e anche molte aziende, ovviamente, lo fanno.

  • Ecco il registro delle opposizioni al telemarketing

    Registro pubblico delle opposizioniCome previsto, a seguito della procedura di infrazione dell’Europa l’Italia ha finalmente approntato il Registro Pubblico delle Opposizioni, dove si potranno iscrivere i cittadini che non intendono essere disturbati da telefonate moleste.
    Abbiamo già avuto occasione di chiarire che la nuova disciplina in materia di telemarketing in realtà è peggiorativa rispetto alla precedente, nella quale si presumeva che il cittadino non volesse essere disturbato a meno che non fornisse un previo consenso alle comunicazioni commerciali. Ma evidentemente i cittadini che fornivano tale consenso erano troppo pochi (come non capirli….) per cui si è riformato la normativa che ora prevede che tutti i cittadini sono contattabili a meno che non si iscrivano al suddetto Registro così manifestando la volontà di non essere disturbati da telefonate commerciali.

  • Marketing postale e registro opposizioni

    marketing postaleIl decreto legge n. 138 (cosiddetto Decreto Sviluppo), approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio scorso e in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, contiene rilevanti novità in materia di privacy, una delle quali va profondamente ad incidere sul marketing postale. Tra le altre cose, infatti, all’articolo 6, comma 2 numero 6, prevede quanto segue:

    Art. 6
    Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

    6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le
    seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è
    intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1”.

  • Telemarketing e acquisto di banche dati e liste contatti

    telemarketingIl provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 136 del 5 aprile 2012, relativo al trattamento di dati personali in materia di telemarketing, ci consente alcune utili precisazioni in relazione all'acquisto di liste contatti o banche dati.

    Pervenuta all'autorità una segnalazione per telefonate commerciali indesiderate da parte di Enel Energia, il chiamato si lamenta di aver curato l'iscrizione nel Registro pubblico delle Opposizioni. Alla richiesta del Garante di informazioni, l'azienda replicava che i recapiti telefonici non sono stati estratti da elenchi telefonici bensì acquistati tramite un apposito contratto di fornitura da Consodata S.p.a., società che si occupa di acquisire contatti con consenso per marketing diretto.