In un’intervista pubblicata dal quotidiano La Repubblica oggi 26/1/2012, il vicepresidente del Csm Vietti sostiene che è necessario congelare la prescrizione dei reati penali. Si tratta di un argomento tabù, al punto che le recenti riforme della Giustizia sono sempre andate controcorrente, finendo in più occasioni per abbassare il limite della prescrizione anche per reati gravi.
Eppure la posizione di Vietti non è nata dal nulla, si tratta a ben vedere di un approdo al quale non si può non giungere se si valuta attentamente la situazione.
Partiamo dal principio. La prescrizione nel diritto penale è un istituto che determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Tale istituto è giustificato dal principio di economia della macchina giudiziaria, per evitare che essa impegni risorse per punire un reato a distanza di troppo tempo dalla commissione del fatto, per il quale è quindi venuto meno l’interesse alla punizione da parte dello Stato essendosi attenuato notevolmente il disvalore sociale del fatto, ma anche perché a distanza di tempo la punizione non avrebbe più una funzione rieducativa.
Inoltre, a distanza di anni risulterebbe più difficile per l’imputato recuperare fonti di prova a suo favore, quindi l’istituto risponde anche all’esigenza di garantire il diritto di difesa dell’imputato.
Generalmente il punto si ritiene sia nello stabilire il tempo di prescrizione. A tal proposito la stessa Corte Costituzionale ha sancito che ogni intervento legislativo deve tenere conto del corretto bilanciamento degli interessi in gioco, e questo vale soprattutto nel processo penale nel quale gli interessi toccano diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare la libertà dell’individuo.
Quindi, principi come la tutela del diritto di difesa dell’imputato, l’interesse alla Giustizia di non impegnare risorse dopo trascorso un certo periodo di tempo, devono comunque essere contemperati dalla tutela di altri principi basilari, come l’accertamento della verità (processuale) e quindi la certezza della pena, ma anche la tutela delle parti lese, i danneggiati dal reato.
Infatti, un errore di prospettiva che si commette spesso nel ragionare di riforme del processo penale, è di dimenticare che ogni reato danneggia qualcuno, laddove spesso è proprio lo Stato la prima parte lesa in moltissimi procedimenti.
Quindi l’approccio in base al quale un processo è solo il luogo di accertamento di una verità puramente formale, approccio sotteso a molte proposte come quella del “processo breve”, è sbagliato nel momento in cui non tiene conto dell’aspetto di giustizia sostanziale e del rispetto dovuto alla parte lesa, anch’essa cittadino italiano con pari diritti e dignità dell’imputato.
Ed infatti è proprio questo che sostiene Vietti, quando ci ricorda che “l’Unione Europea ha rimproverato l’Italia per la durata eccessiva dei processi di corruzione e per i termini troppo brevi di prescrizione che portano all’inevitabile estinzione di un reato così grave. Questo è frutto di un approccio alla prescrizione che guarda solo all’interesse del’imputato, dimenticando che nel processo va garantita la pretesa punitiva dello Stato e il diritto delle parti offese”.
E allora, aggiunge il vicepresidente del Csm, la soluzione è “cambiare il regime della prescrizione”, perché così come è, “è solo un premio per chi perde troppo tempo”.
La conclusione è ovvia, una qualsiasi normativa che preveda un tetto temporale, specialmente se troppo breve, non farà altro che incentivare condotte puramente dilatorie da parte degli imputati, i quali avranno terreno tanto più fertile quanto più l’accertamento (il processo) è complesso. Quindi proprio per i reati più gravi, come i casi di corruzione, un breve termine di prescrizione favorisce l’utilizzo di condotte orientate a guadagnare tempo per raggiungere il termine di prescrizione.
Ciò comporta che qualsiasi riforma in tema di giustizia si voglia attuare, non avrà mai l’effetto di accorciare i tempi del processo, a meno di non voler tagliare proprio il processo come proposto col “processo breve”, nel quale caso, però, si avrebbe la “beffa della denegata giustizia”.
Il vicepresidente del Csm asserisce che “la prescrizione è sempre una sconfitta per lo Stato”, da cui la sua proposta di un doppio binario: da una parte tempi che corrispondano effettivamente al venire meno dell’interesse dello Stato a perseguire il reato, dall’altra il congelamento della prescrizione nel momento in cui ci sia un rinvio a giudizio, quindi un giudice stabilisce che un processo va fatto, così dichiarando in sostanza che lo Stato ha interesse al perseguimento di quel reato.
Per cui, nel momento in cui un processo inizia (con la chiusura della fase delle indagini e il rinvio a giudizio), la prescrizione, secondo la proposta di Vietti, non decorre più, e l’imputato sa che in un modo o nell’altro una sentenza la avrà comunque. Con tale consapevolezza non avrebbe più interesse a dilazionare i tempi, anzi l’interesse sarebbe probabilmente di cercare di ottenere una decisione in tempi brevi, casomai sfruttando i riti alternativi che offrono anche incentivi dal punto di vista della pena.
Non dimentichiamo, infatti, come del resto ha precisato Vietti, che la prescrizione come è intesa in Italia è stata più volte criticata dalle istituzioni europee.
Infatti, l’ultimo rapporto stilato dalla Commissione europea per l’efficienza della Giustizia (Cepej), oltre ad evidenziare una diminuzione costante delle risorse del sistema Giustizia dell’Italia, sostanzialmente afferma che a fronte di un numero di magistrati più basso rispetto ad altri paesi, i nostri giudici hanno un numero di processi definiti maggiore. La conclusione è che l’organico è sottodimensionato, i giudici sono oberati di lavoro, ma nonostante ciò producono molte sentenze. Per cui risulta che il problema italiano è soprattutto un problema strutturale, di risorse ma anche di leggi che non consentono un rapido svolgimento dei processi.
Ma più interessante in relazione alla problematica in oggetto, risulta il giudizio del Greco (Group of States against Corruption), l’organismo anticorruzione del Consiglio d’Europa, che pubblica un rapporto di valutazione in materia di corruzione (quello del 2009 non fu reso noto in Italia per un certo periodo di tempo).
Il giudizio era ben poco lusinghiero, parlando di un paese dove “la corruzione è un fenomeno generalizzato che tocca la società italiana nel suo insieme”, e che tocca personaggi politici di primo piano, alti dirigenti e uomini d’affari. Il rapporto si sofferma proprio sulla prescrizione: “il gruppo di valutazione è profondamente preoccupato nell’apprendere dai suoi interlocutori che una inquietante proporzione delle inchieste sulla corruzione non arrivi a conclusione a causa della prescrizione”.
A seguito del rapporto fu inviata una raccomandazione formale a rimuovere gli ostacoli che portano alla prescrizione dei reati, in particolare quelli di corruzione, invitando all’epoca ad integrare la legge 124/2008 (lodo Alfano) con norme per assicurare che la sospensione dei processi della alte cariche dello Stato non fossero di ostacolo alle inchieste sulla corruzione.
Per il lodo Alfano ci pensò la Corte Costituzionale dichiarandone l’illegittimità, per il primo punto soccorre adesso l’intervento di Vietti.
E, per ultima, abbiamo la sentenza della Corte europea dei diritti del’uomo, sentenza del 29 marzo 2011, ricorso n. 47357/08 (Alikaj e altri contro Italia), con la quale la Corte ha affermato che l’applicazione della prescrizione, se ha l’effetto di impedire la punizione del colpevole, è una misura incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In quella sede la Corte europea pervenne ad una dura condanna verso l’Italia, ritenendo che se la prescrizione ha l’effetto di impedire la condanna di un imputato (nel caso specifico era imputato di omicidio), si verifica una violazione sostanziale e procedurale della Convenzione europea. La Corte chiarisce che le vittime di un reato hanno diritto di veder riconosciuta la colpevolezza dell’autore del reato, in un’ottica di prevenzione generale, cioè per evitare che i cittadini perdano fiducia nella capacità dello Stato di reprimere le violazioni delle norme.