Corte di Giustizia: le funzionalità del software non sono soggette a copyright

SoftwareCon la sentenza del 2 maggio 2012, causa C-406/10, la Corte di Giustizia Europea interviene sulla problematica della tutela del software quale opera d'ingegno.

Il SAS Institute, realizzatore di programmi per elaboratore ed in particolare del linguaggio SAS per l'analisi di dati, contesta alla World Programming di aver copiato il codice del sistema SAS creando il WPL, un programma alternativo in grado di eseguire applicazioni SAS, in tal modo violando i diritti d'autore su tali applicativi.
La High Court of Justice dell'Inghilterra precisa che non risulta dimostrato che per realizzare la WPL l'azienda abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, per cui decide di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea la questione se le funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della direttiva europea 91/250.

A tal proposito si era espresso l'avvocato generale sostenendo che il legittimo acquirente del software ha diritto di eseguire il software ed osservarne un funzionamento al fine di riprodurne le funzionalità, ed in tal senso si indirizza la Corte europea andando anche oltre.
Secondo i giudici, infatti, la Convenzione di Berna (art. 2), il trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) adottato a Ginevra nel 1996, le direttive europee, sono tutte indirizzate nel senso di tutelare i programmi per elaboratore (comprendendo il materiale preparatorio per la sua progettazione), in codice sorgente o codice oggetto, similmente alle opere letterarie. Però i diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di eccezione nel caso di un software al fine di consentire la riproduzione necessaria all'uso del software medesimo da parte del legittimo acquirente. Quindi non possono essere vietati gli atti di caricamento e di esecuzione.

In sintesi la tutela si applica alla forma di espressione di un programma per elaboratore, cioè il suo codice, ma non alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, compreso quelli alla base dell'interfaccia, e di conseguenza non sono tutelate le funzionalità del programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file utilizzato. In particolare, come asserito anche dall'avvocato generale, il linguaggio di programmazione è equivalente alle parole usate da un romanziere, e come tale non è tutelabile, a differenza dell'opera composta con quel linguaggio (il codice appunto, oppure il romanzo).
Il legittimo acquirente del software può, quindi, senza chiedere l'autorizzazione al titolare, eseguire, studiare, osservare e sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee su cui è basato, potendo in tal modo replicare le funzionalità del programma senza per questo violare i diritti del titolare, e il titolare non può limitare questi diritti a mezzo di una licenza troppo restrittiva. Una violazione del diritto d'autore si avrebbe solo se la replica delle funzioni del programma avviene copiando il suo codice.

Tale impostazione consente, infatti, da un lato di tutelare l'autore del programma, dall'altro offre uno spazio sufficiente a consentire ad altri programmatori di creare programma con funzionalità simili o addirittura identiche. In caso contrario si aprirebbe la strada al monopolio delle idee a scapito del progresso tecnologico e dello sviluppo industriale.