Corte dei diritti dell'uomo e atti coperti da segreto

Corte dei diritti dell'uomo e atti coperti da segreto

Una recente sentenza della Corte di Strasburgo, ci consente di fare il punto sulla questione dei limiti al giornalismo, in base a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso, Y. contro Svizzera, con sentenza depositata il 6 giugno, parte da un ricorso (ricorso n. 22998/13) presentato dal redattore di un giornale svizzero in relazione alla pubblicazione di una serie di articoli su un caso di pedofilia, il cui protagonista era un personaggio noto. 
Il giornalista, nel riferire la notizia della scarcerazione dell'indagato, riportava numerosi passi del ricorso del pubblico ministero contro la decisione del giudice. In tal modo infarciva l'articolo di dettagli che puntavano unicamente al sensazionalismo e a suggerire la colpevolezza dell'indagato. 
Nel caso specifico si trattava di atti coperti da segreto istruttorio, però ottenuti legalmente dal giornalista, tramite il padre della vittima. Per questi motivi il giornalista era stato a sua volta indagato, imputato e condannato, per violazione del segreto istruttorio, ad una sanzione pecuniaria di 3.850 euro. Da qui il ricorso alla Corte europea.

La CEDU ha dato torto al giornalista, ma non per questo ha modificato la sua giurisprudenza in materia di pubblicazione di atti coperti dal segreto istruttorio e quindi di libertà di stampa. L'impostazione della Corte è sempre di porre in primo piano la libertà di stampa, in quanto principio che assicura il diritto alla libertà di espressione nella duplice accezione, attiva, cioè il diritto-dovere del giornalista di fare informazione, e passiva, cioè il diritto del cittadini di ricevere informazioni di interesse generale. Sotto questo ultimo profilo non possiamo dimenticare la sentenza della Corte Costituzionale italiana che ha ampiamente chiarito l'importanza del secondo aspetto della libertà di espressione. La Consulta, infatti, con la sentenza 16236 del 2010, ha precisato che “il popolo può ritenersi costituzionalmente ‘sovrano’ in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico”.

Tuttavia, sostiene da sempre la Corte, laddove vi sono interessi contrapposti, come la privacy, oppure la presunzione di innocenza, gli Stati devono effettuare il giusto bilanciamento con la libertà di stampa.
Quindi, la Corte continua a tutelare il diritto alla pubblicazione di notizie di interesse pubblico anche se contenenti informazioni coperte da segreto istruttorio, escludendo l’applicazione automatica di sanzioni per le violazioni del segreto istruttorio. Ma tale tutela non è assoluta, bensì si ferma nel momento in cui vengano pubblicati dei dettagli privi di interesse per la collettività. L’intervento delle autorità giudiziarie nazionali è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo solo se il giornalista non rispetta i parametri. Occorre, secondo la Corte, valutare nel dettaglio le modalità con le quali il giornalista ha ottenuto le informazioni, il tenore dell’articolo, e il contributo al dibattito di interesse pubblico, nonché l’influenza dell’articolo sullo svolgimento del processo penale e l’influenza sulle vite private delle persone coinvolte, ed infine anche l’entità della sanzione.

Nel caso specifico la Corte ha dato torto al giornalista non per la violazione del segreto istruttorio, bensì perché aveva pubblicato dettagli irrilevanti (es. le dichiarazioni della vittima dinanzi alla polizia) per il dibattito pubblico, violando la privacy di persone coinvolte, nello specifico le vittime del reati. Per ultimo, la Corte ha considerato anche l’entità della sanzione, ritenuta tenue e priva di un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa.

In conclusione, nessun arretramento della Corte rispetto alle precedenti pronunce (es. sentenza Eerikäinen e altri c. Finlandia).