Corte europea dei diritti dell’uomo: immunità parlamentare e diritto alla giustizia

Corte europea dei diritti dell’uomo: immunità parlamentare e diritto alla giustizia

Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 settembre 2011, n. 19985 si chiude una vicenda che offre vari spunti di riflessione in relazione alle prerogative dei parlamentari e alla rilevanza delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sulle pronunce della magistratura interna.

A seguito di dichiarazioni di un senatore della Repubblica, rese nel corso di un’intervista al quotidiano Il Messaggero, un candidato alle elezioni, ritenendo dette dichiarazioni ingiuriose, avvia un’azione civile e penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del senatore. 
In primo grado la richiesta di risarcimento del danno viene respinta, in quanto il tribunale, pur ritenendo che le dichiarazioni erano espressione del diritto di critica, conferma la delibera del Senato (11 marzo 1998) secondo la quale le dichiarazioni del senatore erano state fatte nell’ambito delle sue funzioni di parlamentare.

Nel corso del giudizio d’appello civile interviene la sentenza della Corte di Strasburgo (3 giugno 2004 ricorso 73936/01), a seguito del ricorso del presunto diffamato verso la pronuncia di inammissibilità al ricorso per Cassazione in sede penale. La Corte europea sentenzia che nel caso in questione le dichiarazioni presunte diffamatorie non sono da ritenersi connesse alla funzione di parlamentare, ma rientrano in una vicenda tra privati cittadini, stante l’assenza di un legame evidente con l’attività di parlamentare. Quindi, statuisce la non operatività dell’art. 68 della carta costituzionale italiana che prevede l’immunità per i parlamentari. Per cui, secondo la Cedu il giudice nazionale deve esaminare la questione nel merito, e non solo limitarsi a prendere atto della delibera del Senato.

La Corte di Strasburgo ha sostanzialmente chiarito che nel caso di specie vi è una violazione del diritto di accesso alla giustizia, e del diritto all’equo processo, in quanto il processo (la Cedu si riferisce a quello penale) non aveva portato ad alcun accertamento nel merito per l’ampia immunità concessa al senatore.
Secondo la Corte europea l’immunità ha la finalità di garantire il dibattito parlamentare ed assicurare la separazione dei poteri statali, ma può coprire solo le attività che siano effettivamente collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari, altrimenti una sua eccessiva estensione finisce per compromettere la tutela dei diritti dei cittadini non parlamentari, togliendo loro la tutela giurisdizionale.
Nello specifico, la Corte ritiene che le dichiarazioni rese nel corso di un’intervista, quindi all’esterno del Parlamento, non possono essere ritenute connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi l’immunità non va concessa.
C’è da rimarcare che tale orientamento della Corte europea è ormai uniforme, essendo stato ribadito in numerose pronunce.

Tuttavia, pur essendo la sentenza della CEDU relativa alla vicenda in questione, la Corte d’Appello nel 2005 ha comunque respinto l’azione del presunto diffamato, disconoscendo valore alla decisione della Corte europea.
A seguito di ricorso per Cassazione, la terza sezione civile ha statuito che le pronunce dalla Corte europea non possono rimanere senza effetto nell’ambito interno, ma devono essere applicate con il solo limite della valutazione di compatibilità con le norme costituzionali. Quindi i giudici interni hanno l’obbligo di applicare direttamente le norme della Convenzione dei diritti dell’uomo, così come interpretate dalla Cedu.
Infatti, le disposizioni della Convenzioni sono norme che integrano la Costituzione, pur rimanendo a livello inferiore, per cui sussiste “l’obbligo per il giudice dello Stato di applicare direttamente la norma pattizia (Cass. S.U. n. 28507/05) anche quando, essa, non sia conforme al diritto interno, alla sola condizione che la sua interpretazione superi il doveroso controllo secundum constitutionem”.

Nel caso specifico, comunque, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto di critica nelle parole del senatore, come del resto era già stato rilevato dal giudice di primo grado, rigettando la richiesta del presunto diffamato.
Tale vicenda, dipanatasi negli anni e tra varie pronunce di giudici nazionali e non, è rilevante perché chiarisce ancora una volta che il parlamentare non può trincerarsi dietro lo scudo dell’immunità per qualsiasi azione posta in essere, poiché tale immunità non deve ritenersi un diritto assoluto, ma una prerogativa che deve essere posta in bilanciamento con il diritto dei cittadini ad una tutela giurisdizionale, la quale non può essere bloccata da un’eccessiva estensione dell’immunità parlamentare.