Una fondamentale sentenza interpretativa della Corte di Giustizia europea è quella emanata nella causa C-355/12 (Nintendo contro PC Box) e che si occupa di misure tecnologiche.
Nintendo commercializza console per videogiochi con un codice criptato che ha l'effetto di impedire l'utilizzo di copie illegali dei videogiochi. La tecnologia di protezione (DRM) impedisce l'avvio di un gioco se il codice non è corretto, e in tal modo Nintendo si assicura che sui suoi dispositivi giri solo software autorizzato. Questo sistema di protezione in realtà impedisce non solo l'utilizzo di giochi piratati, ma anche di tutto il restante software non autorizzato da Nintendo, sia esso un videogame sia esso software multimediale, anche se detto software è stato regolarmente acquistato dall'acquirente della console Nintendo.
La società PC Box vende un applicativo che elude il sistema di protezione Nintendo consentendo di far girare sulle console anche software non di produzione Nintendo. Ovviamente Nintendo non ha apprezzato il fatto è ha portato in giudizio PC Box, affermando che commercializza software che elude le misure tecnologiche di protezione poste a tutela del proprio copyright, e quindi dei propri giochi, permettendo l'uso di copie piratate dei giochi Nintendo . Si tratta sostanzialmente di "cracking", che PC Box non ha nemmeno negato.
PC Box, però, si è difesa sostenendo che il suo scopo non è violare il copyright di Nintendo, quanto piuttosto di consentire l'utilizzo di software acquistato lecitamente da terzi, software che normalmente non potrebbe essere utilizzato sulle console Nintendo. PC Box ha sostenuto che lo scopo delle misure di protezione Nintendo è di impedire l'uso di software non Nintendo, anche se acquistato legalmente.
La Corte europea ha dato ragione a PC Box, affermando che l'elusione delle misure di protezione del software è lecita in determinate circostanze. La Corte afferma che la tutela giuridica della direttiva sul copyright (2001/29/CE, articolo 6 paragrafo 2) è accordata esclusivamente alle misure tecnologiche volte a perseguire l'obiettivo di prevenire o impedire gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, quindi attività illecite di riproduzione, comunicazione, offerta o distribuzione al pubblico. Tale tutela deve però rispettare il principio di proporzionalità, cioè non deve spingersi al punto di impedire l'utilizzo di software lecito altrui. Il Considerando 48 della direttiva citata, infatti, recita:
"Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia".
Quindi in linea di massima un DRM può essere aggirato se ciò avviene per uno scopo lecito.
Si tratta di una fondamentale sentenza interpretativa, anche se sicuramente non sarà ben accolta dall'industria del copyright che ha sempre visto le misure tecnologiche di protezione dei propri prodotti come sacre ed inviolabili, sostenendo che esse debbano essere tutelate a prescindere dallo scopo perseguito. La Corte europea ha, invece, chiaramente asserito che tali misure devono perseguire uno specifico scopo e rispettare il principio di proporzionalità. Se invece vanno oltre tale scopo, limitando o impedendo l'uso di altri prodotti leciti, le misure di protezione possono essere eluse in quanto risultano sproporzionate rispetto allo scopo, che è quello di tutelare il copyright e non, invece, quello di prevenire ulteriori attività, peraltro lecite.
Proteggere i DRM al punto di impedire la loro elusione finendo per limitare attività ulteriori pregiudicherebbe la libertà di impresa e l'innovazione.