Il link è la tecnica di navigazione principale del web, ecco perché la recente sentenza (caso C-466/12) della Corte di Giustizia dell'Unione europea è importante per il futuro di internet.
I giornalisti del Goteborg Posten, un quotidiano online svedese, si sono lamentati del fatto che il sito Retriever Sverige pubblicava i collegamenti ipertestuali diretti ad articoli presenti sulla testata giornalistica online. I giudici nazionali hanno investito della questione l'alta corte europea, chiedendo se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ("Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente") debba essere interpretato nel senso che un link presente su un sito e diretto verso opere protette disponibili su un altro sito costituisce atto di comunicazione al pubblico. Il quesito è importante, perché qualsiasi comunicazione al pubblico di un'opera, sulla base della medesima direttiva deve essere autorizzata dal titolare del diritto d'autore.
È fondamentale tenere presente che le opere presenti sul giornale svedese sono liberamente accessibili.
Nella sua decisione la Corte europea precisa che si ha comunicazione al pubblico quando l'opera viene messa a disposizione di un pubblico, cioè un numero indeterminato e considerevole di destinatari potenziali. Inserire dei link diretti a opere presenti su altro sito pone in essere un'attività definibile come messa a disposizione, quindi siamo in presenza di una comunicazione al pubblico.
Però, la giurisprudenza nel tempo ha precisato che per ricadere nella nozione di comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29, la comunicazione deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, rispetto a quello dell'opera originale. Poiché nel caso specifico il sito del giornale svedese era liberamente accessibile a tutti, quindi anche ai soggetti ai quali si rivolgeva il Retriever Sverige, non siamo un presenza di una nuova comunicazione al pubblico, e l'attività in questione non rientra nel caso previsto dall'art. 3 della direttiva citata. Quindi non è necessaria l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore.
La Corte europea chiarisce anche che la risposta al quesito posto non cambia nel caso di framing (anche se potrebbe sorgere un problema di concorrenza sleale), cioè quando l'opera viene incorporata nel sito linkante dando l'impressione di essere a disposizione sul sito, mentre in realtà si trova sul server del sito linkato. Anche in questo caso, infatti, non vi è pubblico nuovo.
Caso ben diverso sarebbe se il link consentisse al pubblico del sito linkante di eludere le restrizioni presenti sul sito linkato, così permettendo ad esempio di leggere notizie riservate ai soli abbonati del giornale. In questo caso gli utenti del sito linkante sono diversi ed ulteriori rispetto ai sottoscrittori dell'abbonamento, e costituiscono pubblico nuovo. Per tale forma di comunicazione al pubblico si impone l'autorizzazione dei titolari.
Si tratta di una decisione molto importante, perché una conclusione diversa avrebbe dato agli autori il diritto di autorizzare o vietare la trasmissione delle loro opere, così imponendo un controllo assoluto sulla distribuzione della conoscenza.
Un altro quesito posto alla Corte europea riguarda la possibilità che uno Stato membro possa stabilire nel diritto interno una tutela maggiore per i titolari dei diritti prevedendo forme di tutela della comunicazione al pubblico più restrittive.
La Corte chiarisce che ciò non è ammissibile, perché la direttiva 2001/29 è rivolta a rimediare all'incertezza giuridica della normativa dei paesi europei e una tutela maggiore prevista da un singolo Stato alimenterebbe tale incertezza determinando gravi ricadute sul funzionamento del mercato comune europeo.