Corte UE, caso Meltwater: copie cache non soggette a consenso

corte-giustizia-ueLa sentenza della Corte di Giustizia europea del 5 giugno 2014 (C-360/13) chiude il caso Meltwater, stabilendo che le copie cache dei contenuti visualizzati nel browser non sono soggette ad autorizzazioni o pagamenti. Si tratta di un principio logico, ma non ancora formalizzato dalla giurisprudenza europea. In breve la sentenza stabilisce che la consultazione di una pagina web è libera, non soggetta a pagamenti od autorizzazioni dei titolari dei diritti.

La controversia nasce nel 2009, tra Newspaper Licensing Agency (NLA), gruppo fondato dagli otto maggiori editori di giornali britannici e che si occupa di fornire licenze collettive per i contenuti dei quotidiani online, e Public Relations Consultant Association (PRCA) che rappresenta i professionisti delle pubbliche relazioni.
I membri di PRCA utilizzano i servizi di rassegna stampa personalizzata offerti da Meltwater, ottenuti tramite scansione dei contenuti online, in sostanza è un aggregatore di news (come Google News) personalizzato, che però paga una licenza per organizzare i link alle fonti in un database.
NLA ritiene che Meltwater e i suoi clienti debbano pagare una licenza per fornire e ricevere il servizio di monitoraggio dei media.
Meltwater ha acconsentito al pagamento per la fornitura del servizio (quindi per visualizzare estratti degli articoli con link alla fonte), ma continua a sostenere che la ricezione online del servizio da parte dei clienti non necessiti di una ulteriore licenza. Quindi NLA ha portato in giudizio PRCA, ottenendo una vittoria sia in primo che in secondo grado.

La Corte Suprema britannica, però, decidendo sul ricorso di PRCA, ha inviato gli atti alla Corte di Giustizia Europea.

In breve la NLA sostiene che la consultazione del sito internet comporta la realizzazione di molteplici copie, una sullo schermo dell'utente ("copie sullo schermo") e una nella cache ("copie nella cache") del browser, quindi nell'apposita cartella temporanea del disco fisso del computer dell'utente. Tali copie, secondo la NLA, costituiscono riproduzioni ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2001/29 (Infosoc) che non rientrano nell'esenzione di cui all'art. 5, par. 1, delle medesima direttiva.

Per comprendere meglio riportiamo i due articoli:

Art. 2: "Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte".

Art. 5: "Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali".

La Suprema Corte inglese ritiene che la copia sulla schermo sia una parte essenziale della tecnologia, senza la quale il sito non può essere visualizzato, ed è temporanea. La realizzazione della cache è una fase accessoria alla consultazione del sito. Comunque la Corte ha preferito inviare gli atti alla Corte Europea.

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che le copie sullo schermo e le copie cache soddisfano i requisiti dell'esenzione di cui all'art. 5 della direttiva. In particolare detto articolo stabilisce che un atto di riproduzione è esentato dal diritto di riproduzione previsto dall'art. 2, a condizione che siano presenti 5 requisiti:
- atto temporaneo;
- atto transitorio o accessorio;
- costituisce parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
- è eseguito all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali;
- sia privo di rilievo economico.

Gli ultimi due requisiti sono pacifici, lo ammette anche la Corte Suprema britannica. Il dubbio verte sui primi tre.
Le copie sullo schermo sono temporanee, in quanto cancellate appena l'utente esce dal sito consultato. Le copie nella cache sono di norma sovrascritte da altro materiale dopo un certo intervallo di tempo, dipendente dalla capacità (spazio su disco) assegnata alla cache. Tale ultima copia può rimanere sul computer anche per un tempo maggiore rispetto alla visualizzazione del sito, ma comunque si tratta di copie temporanee. Non è necessario che siano qualificate come transitorie, potendo essere in alternativa accessorie.
Le copie in questione sono, appunto, accessorie al procedimento tecnologico (di visualizzazione della pagina web), nel senso che non esistono indipendentemente da esso. Non inficia tale valutazione la circostanza che il procedimento tecnologico sia avviato e/o concluso manualmente dall'utente, né elimina la transitorietà dell'atto di riproduzione. Le copie sono una parte essenziale del procedimento tecnologico, non hanno una finalità autonoma rispetto a tale procedimento, né gli utenti le possono realizzare al di fuori del detto procedimento tecnologico. Non è l'utente che le realizza, quindi.
Infine, le copie rendono più efficace il procedimento di visualizzazione dei siti e quindi in genere il funzionamento di internet. Non risulta contestato che allo stato tecnologico attuale sia possibile farne a meno senza ridurre l'efficacia della visualizzazione dei siti web.

Ancora, le copie non pregiudicano i diritti dei titolari, sebbene consentano agli utenti l'accesso senza autorizzazione alle opere presenti in internet (l'autorizzazione infatti la ha Meltwater, non i suoi clienti). Le opere sono, infatti, messe a disposizione degli utenti dagli editori (sono presenti sui loro siti) che ottengono un'autorizzazione dai titolari dei diritti, poiché tale messa a disposizione costituisce comunicazione al pubblico (art. 3, par. 1). Sarebbe, quindi, ingiustificato pretendere una ulteriore autorizzazione per gli utenti al fine di usufruire della medesima comunicazione già autorizzata.

Sulla base di queste considerazione la CGUE ritiene che le copie sullo schermo e le copie cache soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, par. 1, e possono essere realizzate senza necessità di ulteriori autorizzazioni risultando palesemente eccezioni al diritto di riproduzione realizzate con l'unico scopo di consultare siti web.

Ovviamente Meltwater dovrà continuare a pagare le licenze per la fornitura dei contenuti, ma di contro non è ammissibile una ulteriore licenza perché gli utenti possano fruire (visualizzare a video) quei contenuti.

Il principio stabilito dalla Corte europea, cioè che la semplice visualizzazione di contenuti online, anche se tutelati dal diritto d'autore, non comporta la necessità di autorizzazioni ulteriori rispetto a quella che il sito che presenta detti contenuti ha già, appare logico. Una diversa decisione comporterebbe limitazioni nella navigazione in internet.
Questo principio logico, però, è sotto pressione già da tempo da parte dell'industria dei contenuti, che più volte ha cercato di imporre nuove licenze anche per la semplice visualizzazione di contenuti, in particolare attraverso la negoziazione di trattati internazionali. Nella bozza del TPP (Trans Pacific Partnership), l'accordo attualmente in negoziazione tra Usa e Canada, al quale in parte si ispira anche il TTIP in negoziazione tra Usa e Ue, il primo articolo relativo al paragrafo sul copyright (redatto dagli Usa), infatti, recita:

"Copyright and Related Rights/Right of Reproduction
1. Each Party shall provide that authors, performers, and producers of phonograms have the right to authorize or prohibit all reproductions of their works, performances, and phonograms, in any manner or form, permanent or temporary (including temporary storage in electronic form)".

La "form... temporary (including temporary storage in electronic form)" non è altro che la cache elettronica realizzata al momento della navigazione in rete, la stessa cache della quale si è occupata la sentenza della CGUE citata sopra.
L'accordo TPP stabilisce che quelle copie cache sono illegali in assenza del consenso dei titolari, in tal modo realizzando un notevole e ingiustificato inasprimento della tutela dei diritti d'autore, colpendo specificamente i servizi di streaming online. È l'ennesima prova che i trattati internazionali in negoziazione spesso non solo altro che regolamentazioni imposte a favore dell'industria del copyright.