La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 1 marzo 2012, nella causa C-604/10 proposta dall'inglese Footbal Dataco, statuisce che "un calendario di incontri di calcio non può essere tutelato attraverso il diritto d'autore quando la sua costituzione sia dettata da regole o vincoli che non lasciano alcun margine alla libertà creativa".
La vicenda è piuttosto interessante, anche perché avrà delle ricadute all'interno dell'Unione europea, in particolare per la vendita dei calendari e la pubblicazione degli elenchi delle partite.
Per comprenderla adeguatamente dobbiamo premettere che in Europa la legislazione sul diritto d'autore protegge anche le basi di dati (database).
Il diritto internazionale prevede che le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette in quanto tali, e che la protezione non copre i dati o il materiale stesso e non pregiudica i diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale contenuti nella compilazione. Analogamente il diritto dell'Unione (direttiva 96/9) stabilisce che "le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto".
Sulla base di tale normativa, quindi, la società inglese Footbal Dataco, incaricata di tutelare i diritti acquisiti sulle partite di calcio dei campionati inglesi e scozzesi, ha citato in giudizio varie società ritenendo di essere stata lesa nei suoi diritti di proprietà intellettuale sui calendari degli incontri di calcio, utilizzati senza corresponsione di un compenso.
In sostanza mentre la Dataco cede a pagamento i diritti per la trasmissione delle partite, giornali e media utilizzavano gli orari e le date delle partite senza pagare nulla!
Il tribunale britannico, incaricato in prima istanza della disputa, ha sentenziato che il calendario delle partite di calcio è coperto da copyright, per cui l'utilizzo delle date e degli orari è soggetto a pagamento dei diritti. Il succo della sentenza sta nel fatto che il processo di preparazione del calendario degli incontri prevede una quantità significativa di lavoro e l'abilità a combinare le esigenze dei numerosi soggetti coinvolti. Quindi, ha sostenuto il giudice Floyd, la qualità della soluzione dipende in gran parte dalla capacità di coloro che vi sono coinvolti.
In sostanza l'elenco delle partire è coperto da copyright perché si fa fatica a metterlo insieme, ed il risultato è che non è possibile utilizzare gli orari e le date delle partite di calcio senza versare gli opportuni diritti.
A seguito di appello, la disputa è finita dinanzi alla Corte europea che si è pronunciata chiarendo che il semplice "sudore della fronte" non è sufficiente per ottenere una protezione su un database, ma occorre qualcosa di più, nello specifico un qualche elemento di creatività che è l'unico criterio per poter vantare una protezione.
La Corte ha preliminarmente chiarito che il diritto d'autore in realtà non copre in alcun modo il contenuto, cioè i dati, piuttosto la struttura nella quale i dati sono posti, e il semplice fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, a prescindere dalla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore, non giustifica, di per sé, la sua tutela in base al diritto d'autore qualora tale attività e tale know-how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati stessi.
La sentenza non è conclusiva, ma rimanda al tribunale britannico, che dovrà stabilire se nel lavoro portato in giudizio esiste tale elemento di originalità, spettando la valutazione al giudice nazionale.
Tuttavia la Corte europea ha aggiunto considerazioni piuttosto rilevanti, precisando che il criterio di attribuzione dell'originalità non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati è dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, e che l'impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione dei dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca dati possa godere della tutela conferita da tale diritto.
Considerato che la direttiva armonizza la tutela delle banche dati conferita dal diritto d'autore, la Corte europea ulteriormente rileva che è incompatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che disponga una tutela in base a tale diritto a condizioni diverse da quelle previste dalla direttiva.