Cosa è e come difendersi dal revenge porn
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Cosa è e come difendersi dal revenge porn

Il revenge porn (revenge pornography) o anche sextortion, è un fenomeno consistente nella diffusione di immagini o video sessualmente espliciti raffiguranti dei soggetti specifici senza però il loro consenso.

Tale diffusione è il mezzo utilizzato per ricattare le persone riprese nei video o comunque danneggiarne la reputazione (anche se talvolta la diffusioni di tali immagini non ha alcun collegamento con ricatti). Spesso la diffusione di immagini sessualmente esplicite avviene a seguito della fine di una relazione sentimentale ed è utilizzata come strumento di vendetta, generalmente nei confronti della donna. Da cui revenge (vendetta). Il revenge porn riguarda la diffusione delle immagini o video, non la produzione delle stesse che può determinare altre problematiche (vedi sexting). 

Si tratta di un fenomeno molto grave, di fatto è una forma di esercizio di potere specialmente sulle donne. Sono episodi che hanno pesanti ripercussioni sulle vittime, a livello psicologico, spingendole talvolta a gesti estremi. Gli episodi sono sempre più numerosi al punto che si stanno moltiplicando le richieste di una specifica normativa di contrasto. 

Fino al 2019 non esisteva in Italia una legge specifica a tutela delle vittime del revenge porn. Quindi la condotta poteva rientrare, a seconda dei casi, in diversi illeciti:
- diffamazione aggravata in quanto arrecata con altro mezzo di pubblicità e cioè Internet (art. 595 codice penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni); 
- atti persecutori (stalking, art. 612 bis codice penale, reclusione da 6 mesi a 5 anni); 
- interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.); 
- pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.); 
- estorsione (art. 629 codice penale, reclusione da 5 a 10 anni); 
- diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art.617-septies c.p.) che sanziona con la reclusione sino a quattro anni la condotta di chi, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione; 
- trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice Privacy, che prevede come elemento caratterizzante non solo il profitto ma anche il danno arrecato alla vittima in alternativa, compreso il danno d'immagine e reputazionale, così coprendo le fattispecie di revenge porn); 
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) che sanziona con la pena detentiva fino a 12 anni la produzione e divulgazione di immagini pedopornografiche. .

 

Legge 69 del 2019 (Codice Rosso)

Con la legge 69 approvata il 17 luglio del 2019 (anche detta Codice Rosso) è stato introdotta una normativa che mira a rafforzare specificamente la protezione per i soggetti colpiti da comportamenti di revenge porn. La legge prevede per le autorità l'obbligo di ascoltare la persona offesa dal reato entro 3 giorni dalla denuncia, e che la polizia giudiziaria debba riferire immediatamente dell'acquisizione della notizia di reato al pubblico ministero. 

La legge 69/2019 prevede che chiunque, avendo realizzato oppure sottratto immagini o video sessualmente espliciti, li diffonde a sua volta senza il consenso delle persone ritratte, è punito con la con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila e 15mila euro. La pena è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, oppure con l'impiego di strumenti elettronici. La stessa pena si applica a chi, pur non avendo realizzato o sottratto il video, lo riceve o comunque lo acquisisce e lo diffonde senza il consenso delle persone ritratte. Quindi la norma non si collega soltanto a ipotesi di ricatto sessuale, e comunque punisce non solo chi ha prodotto i video o le immagini, ma anche i soggetti che non hanno partecipato alla produzione del materiale ma ne sono venuti in possesso e lo abbiano diffuso. Nel secondo caso, previsto al comma 2 dell'articolo 612-ter, la punibilità è però subordinata al dolo specifico, cioè al perseguimento dell'ulteriore fine di recare nocumento alla vittima. 

Art. 612-ter. - (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
Salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. 
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. 

Con esclusione del 600-ter c.p., i reati sopra menzionati non costituiscono fatti più gravi rispetto a quelli sanzionati dall'art. 612-ter c.p., per cui possono concorrere od essere assorbiti dal 612-ter senza però escluderne la rilevanza. 

L'elemento oggettivo della fattispecie sta nel contenuto "sessualmente esplicito", concetto recuperato dalla società, in modo da adattarsi al trascorrere del tempo. Il reato è un reato di pericolo in quanto non è richiesta l'effettiva conoscenza di una pluralità di utenti del materiale diffuso, né il verificarsi di stati di ansia o timore nella vittima. Nella prima ipotesi (primo comma) il dolo è generico, mentre nella seconda è specifico (recare nocumento, cioé pregiudizio giuridicamente rilevante anche di natura non patrimoniale). 

Ovviamente rimane sempre la possibilità di agire in sede civile per il risarcimento dei danni occorsi alla vittima. 

  

Come difendersi

Segnalare il contenuto illecito 
La prima cosa da fare è contattare il social network o la piattaforma sulla quale è presente l'immagine, e segnalare l'immagine. Tutte le piattaforme offrono la possibilità di segnalare post, immagini o video, contenuti che violano i loro termini di servizio, ma è anche un diritto specifico delle persone ottenere la cancellazione di dati (come immagini e video) che li riguardano (vedi diritti degli interessati). Oltre alla rimozione delle immagini si potrebbe anche ottenere la sospensione dell'account della persona che ha pubblicato il contenuto illecito. E' inutile cercare di convincere l'ex partner che ha pubblicato l'immagine a rimuoverla. 

Il social network Facebook ha approntato un servizio per prevenire la diffusione di materiali sessualmente espliciti sui suoi server. Per ottenere ciò occorre che le persone che abbiano timore che delle loro fotografie possano essere diffuse online, le carichino tramite l'apposita pagina di Facebook. In realtà Facebook non carica la foto, ma si limita a calcolare l'hash della stessa, cioè un valore numerico che poi sarà comparato con le foto che passano sui server di Facebook in modo da identificare eventuali foto simili. In tal caso la foto sarà rimossa dai server. 

Pagina di segnalazione di Facebook


Denunciare alla Polizia

Prima di segnalare l'immagine occorre raccogliere tutte le prove possibili sulla presenza del contenuto illecito online e su chi (presumibilmente) ha pubblicato il contenuto. Vanno bene anche screenshot o fotografie. Con questo materiale si può denunciare alla Polizia il fatto per ottenere la punizione del colpevole. E' essenziale procedere con la denuncia, per evitare che si generi l'idea che tali fatti non siano punibili e quindi possano ripetersi senza conseguenze per il reo. 

Pagina della Polizia Postale


Garante Privacy e canale di emergenza
Il Garante per la Privacy ha aperto un canale di emergenza per le potenziali vittime. Questa pagina in realtà serve alle persone che temono in futuro di poter essere vittime di comportamenti di revenge porn o comunque di pubblicazione di immagini intime su Facebook. Attraverso un modulo potranno segnalare le circostanze e quindi dovranno caricare su Facebook le immagini che ritengono a rischio (ad esempio perché le hanno fornite a terzi), le quali immagini saranno cifrate da Facebook che conserverà il codice di hash delle stesse (distruggendo l'immagine originale) per compararlo con eventuali immagini caricate sui suoi server. In caso il codice hash corrisponda l'immagine sarà bloccata prima di essere pubblicata. 

Il Garante potrà ingiungere alle piattaforme social di prendere gli opportuni provvedimenti per impedire la diffusione delle immagini lesive delle vittime (blocco preventivo). In caso di reati sarà il Garante a fare la segnalazione alle autorità.