DDL Intercettazioni contrario a sentenze Corte europea

Procede a tappe forzate l’iter per l’approvazione al Senato del disegno di legge sulle intercettazioni che, nonostante alcune modifiche più formali che sostanziali, mantiene tutto il suo contenuto dirompente per le indagini giudiziarie, ma anche gli aspetti negativi in materia di stampa, incidendo pesantemente sulla libertà di stampa e il diritto di informazione della pubblica opinione, nonché il comma 28 che ha un impatto devastante sui blog e siti informatici, introducendo l’obbligo della rettifica anche per il web.

Al testo iniziale, già approvato alla Camera lo scorso anno, sono state approntate alcune modifiche che, però, non mitigano l’impatto dell’impianto normativo. In particolare osserviamo che è stata ripristinata la dizione “gravi indizi di reato” invece della dizione “gravi indizi di colpevolezza”, ma collegando i “gravi indizi di reato” all’articolo 192 del c.p.p. che serve per valutare la colpevolezza a carico dell’imputato. Tale ancoraggio comporta che i “gravi indizi di reato” debbano essere intesi secondo i canoni dell’art. 192, cioè sostanzialmente dovranno essere sempre indizi di colpevolezza, riferiti alla persona, non al reato. Rientra per la finestra ciò che era uscito dalla porta!


Altro elemento di rilievo è la regola che per intercettare una persona si deve essere già certi che sia a conoscenza dei fatti per cui si procede e che i risultati degli ascolti siano collegati all’inchiesta. Questo vuol dire che se si procede per truffa e si intercetta una conversazione nella quale si parla di omicidi (il caso è quello della Clinica Santa Rita!), l’intercettazione non potrà essere utilizzata.
Ultimo elemento significativo è l’introduzione di una norma denominata “D’Addario”, in quanto impedirebbe di fatto comportamenti analoghi a quelli compiuti dalla famosa “escort”. In sostanza si impedisce ai cittadini di registrare conversazioni alle quali partecipano in assenza del consenso dell’altra parte. Non stiamo parlando, quindi, di intercettazioni o registrazioni fraudolente, bensì registrazioni di conversazioni nelle quali si è parte, comunemente accettate in ogni processo, e spesso utilizzate da trasmissioni quali Le Iene oppure Report. Anche se la conversazione viene registrata con la consapevolezza dell’altra parte, che però non rilascia il consenso, la pubblicazione della registrazione comporta la pena del carcere da 6 mesi a 4 anni. La fine dei fuori onda, insomma, ma anche l’impossibilità di registrare conversazioni con l’estorsore al fine di denunciarlo in seguito. Con questa norma la registrazione non sarebbe più utilizzabile!

Si tratta di una riforma, quindi, del tutto paradossale e con effetti schizofrenici, in quanto si fa scudo del virtuoso proposito di proteggere la privacy dei cittadini, quando in effetti ottiene esattamente l’effetto opposto. Con tale riforma, infatti, si moltiplicano i soggetti a conoscenza di una intercettazione, aumentando la possibilità di fughe di notizie, di circolazione di dossier segreti e ricatti sotterranei. Quello che si impedisce è solo e soltanto la pubblicazione sui giornali, rendendo impossibile ai cittadini un effettivo controllo non solo sull’operato della magistratura, ma anche e soprattutto sui politici e i dirigenti pubblici, dei quali non si potrà sapere le malefatte se non a distanza di anni, pur rimanendo le notizie relative ai loro processi non più segrete, e quindi circolanti come voci di corridoio.
Si giunge, quindi, ad un infinito silenzio stampa per i cittadini, pregiudicandone i diritti democratici, e tutto questo in palese contrasto con le sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo , la quale ha più volte ribadito come l’importanza a fini pubblici di una vicenda renda legittima la pubblicazione anche di notizie coperte dal segreto (ma il ddl intercettazioni vieta la pubblicazione anche di notizie giudiziarie non più coperte dal segreto), sancendo la prevalenza della libertà di stampa sul diritto alla privacy delle persone note come i politici e gli uomini di Stato.
Ma, in primis, tale disegno di legge è in contrasto con la Costituzione che recita: “La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano”, per cui il popolo ha diritto di sapere come viene amministrata, informarli è un dovere della stampa.

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E come se non bastasse, il disegno di legge contiene una norma (comma 28) che estende l’applicabilità dell’obbligo di rettifica a tutti i siti web, da attuarsi nel termine di 48 ore dalla comunicazione delle presunte parti lese (“lese” a loro insindacabile giudizio, non a giudizio di un giudice).
In sostanza si estende indiscriminatamente un obbligo proprio di giornali e testate editoriali a tutti i siti online, indipendentemente dal fatto se il sito sia la trasposizione online di un giornale, oppure un semplice blog gestito da una o poche persone.
È pacifico che l’equiparazione di stampa e web attuata in maniera così indiscriminata, applicando la legge sulla stampa che è del 1948 ad una realtà del tutto nuova come la rete, non può che produrre guasti. Mentre un giornale ha un direttore responsabile, ed una struttura atta proprio a ricevere le richieste di rettifica e a processarle correttamente per decidere se e come dar loro seguito, il gestore di un blog uni-personale non ha né il tempo né le conoscenze giuridiche per poter svolgere questo compito, per cui finirà per smettere di scrivere su internet.
Ci preme ricordare che le norme per impedire che un blogger possa diffamare o danneggiare qualcuno tramite la rete internet esistono, in quanto le norme penali si applicano comunque anche alla rete, e un giudice è in grado (mezzi, strutture e personale a sua disposizione permettendo) di oscurare o sequestrare un sito od un articolo su un sito in 48 ore circa. Quello che é in discussione non è, quindi, l’applicazione delle norme in rete, piuttosto la necessità di differenziare delle realtà completamente diverse come sono un giornale o una testata editoriale (anche online) ed un singolo sito.
E tutto ciò avviene in un momento in cui la stessa Suprema Corte chiarisce che ad un blogger non può essere addossata una responsabilità editoriale, come pretenderebbe il “ddl intercettazioni”.

Sulla normativa in questione si è espressa anche il commissario europeo Viviane Reding, la quale ha ricordato che la libertà di espressione costituisce un principio basilare dell’Europa ed è sancito dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e che qualsiasi restrizione o ostruzione al giornalismo d’indagine può essere considerata come un grave attentato alla libertà di espressione. Secondo il commissario europeo, la libertà di stampa può essere sottoposta a restrizioni solo se tali restrizioni sono “previste dalla legge” ed imposte ai fini del perseguimento di uno o più dei legittimi obiettivi contemplati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e se costituiscono “misure necessarie, in una società democratica” ai fini dei suddetti obiettivi.

Sotto questo profilo non si può dimenticare che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con la sentenza del 10 febbraio 2009, ha sancito che la libertà di stampa prevale sulla privacy così da tutelare il diritto dei cittadini di ricevere informazioni su ciò che accade nei palazzi del potere. Analogamente, con la sentenza del 7 giugno 2007 (ricorso n. 1914/02, affare Dupuis), il Tribunale di Strasburgo aveva stabilito che il diritto della stampa di informare su indagini in corso e il diritto del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza, precisando che le notizie possono riguardare anche la divulgazione del nome dell'imputato prima dell'udienza e dei capi d'imputazione relativi a un processo penale ancora pendente, così sanzionando la Francia per violazione del diritto di espressione. Dalla Corte dei diritti dell’uomo, le cui sentenze sono vincolanti per gli Stati membri della UE, e quindi anche per l'Italia, un monito di “peso” al Parlamento italiano, chiamato ad approvare la riforma delle intercettazioni: il diritto dei cittadini di conoscere i fatti vince sempre sulla segretezza delle carte processuali.

Contro questo disegno di legge c’è una mobilitazione in atto, in particolare segnalo l’iniziativa www.nobavaglio.it di Stefano Rodotà, Fiorello Cortiana ed altri, per chiedere ai Senatori di non approvare questa legge bavaglio.