Il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto interpretativo sulle procedure elettorali.
Il primo comma dell’articolo 1 prevede che “il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale”, e che la presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale può “può essere provata con ogni mezzo idoneo”.
Il secondo comma stabilisce che le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulta corredata da tutti gli elementi richiesti, purché tali elementi siano comunque desumibili in modo univoco dal resto della documentazione prodotta.
Infine, le disposizioni si applicano anche “alle operazioni e ad ogni altra attività relativa alle elezioni Regionali, in corso alla data di entrata in vigore del decreto”. Per le elezioni regionali, i delegati possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti di lunedì 8 marzo.
Il decreto in questione viene definito decreto interpretativo perché avrebbe dato una più corretta interpretazioni alle norme già vigenti. Per questo motivo, non introducendo alcuna norma nuova nell’ordinamento, un decreto interpretativo può essere giustamente anche retroattivo, applicandosi, quindi, anche a fatti passati o in corso.
In realtà, a ben vedere, il decreto non appare affatto interpretativo. Infatti, laddove il decreto spiega che “per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”, di fatto introduce una deroga che è sostanzialmente una innovazione normativa, non certo una interpretazione di norme già esistenti.
Anche la parte relativa alle formalità di presentazione della documentazione, dove si dice che “la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata”, appare problematica, in quanto non sembra affatto una semplice formalità. Potrebbe mancare il timbro o la certezza dell’autorità autenticante.
Il primo comma anche apporta una modifica sostanziale, più che una semplice interpretazione, laddove dice che il rispetto del termine di presentazione delle liste si considera assolto nel momento in cui i delegati, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali. Inoltre, il semplice ingresso è un fatto giuridicamente irrilevante, potrebbero presentarsi delegati con buste vuote da riempire successivamente.
In verità ci sembra che il diritto alla partecipazione alle elezioni sia garantito dalle norme già presenti nell’ordinamento. Per partecipare è sufficiente rispettare quelle norme, e si tratta di norme perfettamente comprensibili. In passato ci sono state esclusioni formali, ma mai nessuno ha pensato di riscrivere le norme per sanare situazioni in corso, cosa che tale decreto sembra fare.
Soprattutto si deve ricordare che la legge n. 400 del 1988, all’articolo 15 comma 2, vieta al governo di legiferare con decretazione di urgenza nella materia elettorale, questo perché la materia elettorale è molto importante e non può essere lasciata in mano al governo, soggetto interessato a modificarla al fine di auto perpetuarsi. Per questo motivo vi è una riserva di legge, in tale materia, a favore del Parlamento.
Il Capo dello Stato ha voluto motivare la sua firma al suddetto decreto con l’esigenza di contemperare due "beni" entrambi meritevoli di tutela: “il rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge e il diritto dei cittadini di scegliere col voto tra programmi e schieramenti alternativi”.
Questo decreto appare dubbio sotto vari profili, laddove in democrazia è il rispetto delle leggi, e la sua applicazione certa, che garantisce ai cittadini il rispetto dei loro diritti.