Oggetto del diritto d’autore
Il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera, non necessita di alcuna formalità od adempimento (a differenza dei marchi che devono essere registrati), ed ha come oggetto le opere dell’ingegno di carattere creativo, come specificato nell’articolo 2575 del codice civile:
“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Le opere poste sotto tutela sono, quindi, le opere letterarie (che comprendono non solo narrativa e saggi ma anche il codice sorgente di un programma per computer), le opere musicali, quelle cinematografiche, fotografiche, artistiche, pantomimiche, le banche dati e in generale tutto ciò che è prodotto della mente umana, compreso le opere orali come discorsi e lezioni.
Requisiti dell'opera tutelata
Requisiti dell'opera dell'ingegno tutelato sono: creatività, originalità, novità ed esteriorità.
L’elemento comune ed identificativo è il carattere della creatività che si identifica nella capacità dell’opera di esprimere il pensiero dell’autore, da alcuni definita anche personalità dell’opera. Il diritto d’autore non tutela solo le opere artistiche (il valore artistico è richiesto invece per i disegni e i modelli industriali), il carattere della creatività deve essere inteso nel senso che l’opera deve mostrare una chiara impronta della personalità dell’autore, che si può intendere come l’originalità dell’opera. Dunque non vi è una selezione tra opere dell’ingegno più o meno creative, ma ogni opera dell’ingegno creativa è tutelata. L’originalità non è riferita al contenuto dell’opera, bensì alla sua forma espressiva.
Quindi, il diritto d’autore non protegge un’idea, né il suo supporto materiale (salvo casi specifici quando la forma coincide col supporto, pensiamo alla scultura), bensì la forma espressiva dell’idea medesima. Il supporto in quanto tale diventa di proprietà di chi lo acquista, ma il diritto d’autore sussiste a prescindere, e per questo il proprietario del supporto subisce comunque delle limitazioni nell’utilizzo dell’opera.
Ovviamente un'opera per essere tutelabile deve essere diversa dalle altre. La novità non è però riferita all'idea, ma alla forma esteriore dell'opera, cioè deve essere diversa dalle altre nel modo concreto in cui è realizzata.
L'esteriorità è, invece, la suscettibilità di estrinsecazione nel mondo esteriore, per cui l'opera è tutelatile per il solo fatto di essere stata creata ed è in grado di essere diffusa. Si concretizza nella trasfusione in un supporto materiale, ma si distingue dalla pubblicazione che è il momento iniziale della divulgazione.
Normativa
Anche se il codice civile detta una disciplina specifica per il diritto d’autore, cioè il capo I del titolo X del libro V, intitolato “Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche”, il cuore della normativa è dato dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, in particolare ad opera del decreto legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992, in materia di tutela del software, e del decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, in materia di diritto d’autore nella società dell’informazione.
Nel sistema delle fonti si può costruire una gerarchia che vede alla sommità il diritto e i trattati internazionali, dove generalmente vengono stabiliti i principi generali, poi vi è la legge comunitaria, legge che recepisce per l’Italia le singole norme dettate in sede comunitaria, segue la normativa nazionale, accompagnata dalla giurisprudenza e dalla prassi contrattuale.
Diritti morali
Le opere dell'ingegno sono opere immateriali, costituite sostanzialmente da un'idea espressa, ma possono anche essere trascritte o acquistare materialità con la trasposizione in un supporto, un qualsiasi materiale sul quale vengano incorporate le opere, come un libro, un quadro, un dvd o una memoria flash. Quindi, all'idea immateriale si affianca il supporto dell'idea medesima.
La forma espressiva dell'idea è oggetto di diritti morali che appartengono indissolubilmente all'autore, sono inalienabili e perpetui, imprescrittibili, irrinunciabili ed autonomi. Possono essere esercitati anche indipendentemente dai diritti economici e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi. Sono, inoltre, inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi. Dopo la morte dell'autore possono essere fatti valere dai discendenti, dagli ascendenti, oppure, in assenza di parenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I diritti morali appartengono alla categoria dei diritti relativi alla personalità (come il diritto al nome), e si scompongono in diverse facoltà:
- diritto di rivendica della paternità dell’opera;
- diritto all’integrità dell’opera;
- diritto di inedito o di pubblicazione;
- diritto di ripensamento.
Il diritto di rivendica della paternità dell’opera, previsto dall’art. 20 della legge sul diritto d’autore, consente all’autore di un opera di rivendicarne la paternità, anche dopo la cessione dei diritti economici, e viene rispettato principalmente tramite la citazione della fonte (che è legata al concetto di porzione dell’opera; non si può parlare di citazione se si riprende o copia integralmente l’opera).
La normativa non prevede limitazioni per gli autori che hanno deciso di non rivelare la loro identità, servendosi di uno pseudonimo, in quanto il nostro ordinamento riconosce alla pseudonimo la stessa valenza del nome (articoli 7 e 9 del codice civile). Quindi l'autore che pubblica con uno pseudonimo conserva il diritto di paternità, rivendicabile in qualsiasi momento dopo averla dimostrata. In caso di pubblicazione con pseudonimo o in anonimato, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di 70 anni a partire non dalla morte dell'autore, ma dalla prima pubblicazione (art. 27 LDA). Solo nel caso in cui l'autore si riveli mediante denuncia al Ministero dei Beni Culturali, il termine ritorna ad essere quello usuale.
Il diritto all’integrità dell’opera (art. 20 LDA) si scompone in un diritto morale, secondo il quale l’autore può opporsi a tagli, modifiche, mutilazioni e deformazioni dell’opera tali da recare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione, e in un diritto patrimoniale. In quest’ultimo caso manca la lesione dell’onore e della reputazione, e tale diritto economico può essere liberamente cedibile.
L'autore può chiedere il rispetto del diritto morale all’integrità dell’opera anche se ha ceduto il relativo diritto economico. Per questo motivo è sempre preferibile sottoporre all’autore le eventuali modifiche che si volessero apportare all’opera, concedendo un termine per manifestare un eventuale dissenso. La normativa, infatti, prevede che l’autore che ha avuto conoscenza delle modifiche e le ha accettate, non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, non è ammissibile invocare tale diritto morale in presenza di modifiche con finalità parodistiche.
Il diritto d’inedito è il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera, e di individuare il momento più opportuno per tale pubblicazione. Tale diritto, anche detto diritto di pubblicazione, spetta all’autore, oppure, nel caso in cui l’autore non sia più in vita, agli eredi o ai legatari, a meno che l’autore non abbia dato diversa ed espressa indicazione nel testamento.
Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione. Un qualsiasi consenso alla diffusione dell'opera, come potrebbe essere la registrazione su un blog o su un forum con accettazione delle clausole del sito (nelle quali è espressamente inclusa la libera disposizione dei testi pubblicati) fa perdere tale diritto.
Il diritto di ritirare l’opera dal commercio, o diritto di ripensamento, permette all’autore di ritirare l’opera già pubblicata per gravi ragioni morali. In questo caso è previsto un equo indennizzo per chi aveva acquistato i diritti di sfruttamento economico dell’opera. Le gravi ragioni morali non possono essere sindacate. Il diritto di ripensamento si esercita comunicando l’intenzione agli aventi causa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In merito alle opere già pubblicate e acquistate, la legge prevede esplicitamente che l’autore ne perda il controllo dopo la prima vendita (principio di esaurimento), per cui un acquirente è libero di rivenderla o prestarla. Questo non si applica però alle opere di arte figurativa (pitture e sculture) dove l’autore ha un diritto di seguito, cioè il diritto di ottenere una percentuale sul prezzo dell’opera nel caso essa si rivaluti. In merito alle opere rese disponibili agli acquirenti in rete tramite download, la legge prevede un’eccezione, cioè chi scarica l’opera dalla rete non può rivenderla, perché potenzialmente potrebbe duplicarla infinite volte.
Diritti economici
Il supporto, invece, è oggetto di diritti patrimoniali, e cioè lo sfruttamento economico dell’opera stessa. Tali diritti possono essere esercitati dall’autore solo se questi ha compiuto 16 anni.
I diritti economici, a differenza di quelli morali, sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi, ed hanno un limite temporale, cioè, per quanto riguarda la durata massima, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Questo perché esiste un interesse collettivo alla diffusione della cultura, che si concreta nella libera utilizzazione delle opere protette allo scadere dei diritti. Quando scadono i diritti di sfruttamento economico, infatti, l’opera entra nel pubblico dominio, per cui chiunque è libero di ripubblicarla, modificarla, tradurla, ecc…, purché nel rispetto dei diritti morali.
Vi sono però delle eccezioni poiché l’edizione critica di un romanzo viene considerata dalla legge come un’opera derivata (perché arricchita dalle considerazioni del curatore) e quindi protetta anch’essa per ulteriori 20 anni. Anche le traduzioni sono considerate opere tutelate, fino ai 70 anni dopo la morte del traduttore. Per cui può accadere che alla scadenza dei 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera non sia comunque liberamente riproducibile.
Acquistare un opera non vuol dire avere i diritti di riproduzione dell’opera stessa, a meno che non siano stati espressamente riconosciuti, per cui non è possibile fotografare un dipinto e rivenderne le foto, non è possibile fotocopiare un libro (il limite per le fotocopie ad uso personale è del 15%) o copiare un film da un dvd, al fine di rivenderli (ma è possibile copiarlo per uso personale e non a fini di lucro).
Il diritto di utilizzazione economica attribuisce al titolare diverse facoltà:
- diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera, ivi compreso il diritto di registrazione meccanica;
- diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- diritto di diffusione o comunicazione al pubblico;
- diritto di distribuzione;
- diritto di noleggio e di prestito;
- diritto di trascrizione dell’opera orale;
- diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta;
- diritto di modificazione dell’opera.
Il diritto di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, dell’opera, ed è riservata all’autore. È però libera la riproduzione per uso personale, cioè la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione dell’opera in pubblico. Per cui non è necessaria l’autorizzazione quando il mezzo di riproduzione non sia idoneo alla diffusione dell’opera in pubblico. La nuova normativa rende incompatibile l’uso di fotocopiatrici o sistemi analoghi, e limita quantitativamente (al 15%) la possibilità di riproduzione per uso personale mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi (reprografia), aggiungendo l’obbligo della corresponsione di un compenso da parte del responsabile del centro copie.
Esistono delle eccezioni che consentono gli atti di riproduzione tecnica necessari alla fruizione di un’opera, particolarmente per quanto riguarda i contenuti digitali, purché non violino i diritti esclusivi dell’autore. Infatti si prevede che non costituiscano violazione del diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio, che siano transitori o accessori e parte integrante del processo di trasmissione in rete. Si pensi ovviamente alle copie cache dei siti web.
I feed RSS, invece, non sono considerati atti di riproduzione tecnica.
Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera in pubblico (art. 15 LDA) non distingue tra esecuzioni a pagamento o gratuite ("comunque effettuate"). La particolarità dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione sta nel fatto che i destinatari sono raggiunti direttamente e non attraverso mezzi tecnici.
In caso di comunicazione diretta al pubblico occorre versare l'apposito compenso alla SIAE, a meno che nessuno degli autori sia iscritto ad essa.
Non è comunque considerata pubblica, e quindi non è soggetta ad autorizzazione, l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia della famiglia, del convitto, della scuola, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci e invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.
Il diritto di diffusione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione ha per oggetto l’impiego di un mezzo di diffusione a distanza come il telefono, la televisione e mezzi analoghi, e comprende la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che sia fruibile da ciascuno dal luogo e nel momento di sua scelta, come appunto accade in internet.
Con l’emanazione della Direttiva 2001/29/CE si è avuto un adeguamento delle legislazioni nazionali alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici. Il decreto legislativo 68 del 2003, infatti, recependo la direttiva in questione, ha ampliato la portata dell’art. 16 che riguarda, appunto, il diritto di diffusione al pubblico, stabilendo che "il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
La messa a disposizione è una modalità alternativa al più classico sistema di diffusione da punto a massa. Se, infatti, nella forma tradizionale di diffusione il soggetto attivo è il fornitore che offre i contenuti ad un pubblico potenziale, nella messa a disposizione rientrano le forme di comunicazione da punto a punto, come accade nella rete internet, dove il pubblico diventa a sua volta fornitore dei contenuti.
La trasmissione di un’opera protetta in rete (ad esempio in streaming) coinvolge vari diritti contemporaneamente, in particolare il diritto di riproduzione, quello di esecuzione e quello di diffusione o comunicazione.
Il diritto di diffusione è necessario anche in relazione a opere testuali, poiché queste, per essere messe a disposizione in rete, devono prima essere trasformate in file (diritto di modifica), poi caricate in uno spazio web (diritto di esecuzione) e infine messe a disposizione del pubblico.
Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con i relativi atti di esercizio, ma per ogni diffusione è necessaria la relativa autorizzazione degli autori e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera, e deve essere corrisposto il compenso stabilito ai titolari dei diritti connessi. Ovviamente, il presupposto per il versamento di compensi agli autori delle opere è dato dalla diffusione dell’opera a scopo di lucro in un luogo pubblico o aperto al pubblico, per cui in assenza di tale presupposto ogni diffusione deve intendersi come consentita.
La particolarità delle trasmissioni digitali ha determinato una riconsiderazione dei confini tra comunicazione pubblica e privata, consentendo le nuove tecnologie la fruizione individuale in momenti differenti ma potenzialmente da parte di un numero molto elevato di individui. Si sono cercati, quindi, nuovi criteri per individuare le comunicazioni al pubblico al fine di distinguerle dalle comunicazioni tra privati, ad esempio basandosi sulla definizione di cui all’art. 15 comma 2, che non considera pubblica “la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro”. Di conseguenza ogni comunicazione o messa a disposizione al di fuori della cerchia di persone evidenziate nella suddetta norma ricadrebbe nella comunicazione al pubblico, per cui se non vi sono dubbi che luogo pubblico sia un ospedale, un bar, od una festa di beneficenza, il dubbio è sorto in relazione ad uno studio professionale dove si diffonde musica in sala d’aspetto, in quanto si tratta comunque di luogo accessibile a soggetti che non fanno parte della ristretta cerchia della famiglia.
I produttori fonografici e gli artisti hanno diritto al compenso di cui all’articolo 73 della legge sul diritto d’autore per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis per l’utilizzo senza scopo di lucro dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi.
Il diritto di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo senza diffusione diretta o indiretta, dell’originale dell’opera, e comprende il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'Unione Europea, ai fini di distribuzione, delle riproduzioni effettuate negli Stati extraunione. L’autore ovviamente può decidere della migliore forma di distribuzione dell’opera.
Collegato a tale diritto è il principio di esaurimento, valido nel momento in cui la distribuzione avviene in Italia o in altri Stati della Comunità europea, secondo il quale il titolare del diritto non può opporsi all’importazione e alla commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio nello Stato di esportazione da lui stesso o con il suo consenso da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica. Questo per evitare che il titolare del diritto, attraverso la costituzione di diritti paralleli nei diversi Stati membri, possa compartimentare i mercati e impedire la circolazione dei prodotti all’interno del territorio dell’Unione europea.
Quindi l'acquirente può rivendere o prestare il prodotto acquistato senza necessità di autorizzazioni ulteriori.
Tale principio non si applica alle opere digitali vendute via internet e distribuite mediante download (pensiamo ad un brano musicale), perché potenzialmente si acquista non una sola opera ma indefinite. In tal caso non si parla di vendita bensì di prestazione di servizi, per cui viene ceduto un servizio e non il bene. Per questo motivo le opere digitali sono protette dai DRM (Digital Rights Managements). Sul punto si è espressa di recente la Corte di Giustizia europea, chiarendo in quali casi di deve qualificare il contratto come vendita e non licenza. In caso di vendita il principio di esaurimento consente la rivendita del software da parte del legittimo acquirente.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce con la semplice comunicazione, o per la consegna di esemplari gratuiti dell’opera, a fini promozionali o scientifici.
Il diritto di noleggio, soggetto ad autorizzazione dell'autore, è il diritto di cedere a terzi l'uso di un esemplare dell'opera per un periodo di tempo limitato dietro compenso. Il noleggio di un'opera non consente l'ulteriore noleggio della stessa.
Il diritto di prestito tra privati, purché senza scopo di lucro, è permesso senza necessità di autorizzazioni, tranne per quanto riguarda le opere digitali protette e soggette a restrizioni di utilizzo (ad esempio dotati di chiavi di attivazione).
Il diritto di elaborare, modificare e trasformare l’opera è soggetto ad autorizzazione dell’autore, a meno che l’opera non venga utilizzata come mero motivo di ispirazione. Le singole manipolazioni sono oggetto autonomo di tutela.
L’opera risultante dall’elaborazione o modifica dell’opera originale è detta “opera derivata”, ed è anch’essa tutelata dal diritto d’autore, salvi i diritti spettanti all’autore dell’opera originaria. Le traduzioni delle opere (tranne quelle dei manuali) sono anch’esse considerate opere derivate, e quindi protette dal diritto d’autore.
Nel caso della satira e della parodia, invece, non è necessaria l’autorizzazione per l’elaborazione dell’opera protetta.
Pubblico dominio
Quando i diritti di sfruttamento economico scadono, oppure decorre il tempo massimo di tutela stabilito dall’ordinamento, l’opera entra nel pubblico dominio. I diritti di utilizzazione economica scadono generalmente dopo 70 anni dalla morte dell’autore, ma vi sono altri casi in cui il termine è diverso:
- per le opere in comunione i 70 anni decorrono dalla morte dell’ultimo dei coautori;
- per le opere collettive la durata dei diritti sull’opera scadono dopo 70 anni dalla pubblicazione dell’opera, ma i diritti del singolo autore seguono la regola generale;
- per le opere anonime i 70 anni decorrono dalla pubblicazione dell’opera, salvo che l’autore decida di rivelarsi, nel qual caso si applica la regola generale;
- per le opere delle amministrazioni pubbliche dello Stato, enti pubblici, regioni ed enti locali, accademie, enti pubblici culturali ed enti privati che non perseguono scopo di lucro, i diritti scadono 20 anni dopo la pubblicazione dell’opera;
- per le opere inedite pubblicate dopo la scadenza dei diritti di sfruttamento economico, il termine è di 25 anni dal primo atto di pubblicazione.
L’opera in pubblico dominio può liberamente essere pubblicata, riprodotta, tradotta, recitata, comunicata, diffusa, eseguita, ecc…, ma i diritti morali devono essere sempre rispettati.
Nel caso si realizzi una riedizione critica, questa è a sua volta protetta per 20 anni dalla pubblicazione, anche se l’opera originale è di pubblico dominio. Lo stesso vale per le traduzioni, autonomamente tutelate.
I beni culturali, anche se entrati nel pubblico dominio, comunque non sono riproducibili liberamente. Il diritto di riproduzione è attribuito, infatti, all’ente titolare delle tutela del bene culturale, così come stabilito dal codice dei beni culturali (Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). In ogni caso non possono essere considerati beni culturali le opere create da autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni.
Gli enti che hanno in consegna i beni culturali possono consentirne la riproduzione nonché l’uso strumentale, a titolo oneroso. Nessun canone è invece dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio.