Con una sentenza dei primi di dicembre scorso il tribunale di Agrigento ha assolto, con la formula “il fatto non costituisce reato”, il giornalista Fabrizio Gatti, accusato di aver fornito false generalità alle forze dell’ordine, così riconoscendo la predominanza del diritto di cronaca sancito dall’articolo 21 della Costituzione.
Nonostante varie denunce sulle condizioni del centro di permanenza temporanea per immigrati di Lampedusa, ai giornalisti ne era vietato l’accesso, per questo motivo Gatti si è finto un immigrato, cioè si è fatto trovare su una spiaggia, ha dichiarato di essere un curdo di nome Bilal, e in tal modo ha potuto vivere e raccontare le condizioni del centro di accoglienza.
Dopo la sua permanenza del centro, durata otto giorni, Gatti si è visto contestare dalla procura di Agrigento il reato di false generalità, ed è stato rinviato a giudizio, dove il pm di udienza ha chiesto la condanna ad un anno di reclusione. Il magistrato giudicante, invece, ha deciso per l’assoluzione, così sostenendo che il comportamento di Gatti doveva ritenersi legittimo in presenza di un interesse superiore quale il diritto di cronaca, e quindi che il giornalista ha il diritto di svolgere inchieste su vicende di interesse generale per informare il pubblico, e durante queste inchieste la commissione di alcuni reati, come quello del caso specifico, è scriminata appunto dall’interesse superiore della collettività a conoscere i fatti.
La vicenda in questione è molto importante, perché negli ultimi tempi spesso osserviamo che alcuni fatti di cronaca, specialmente quando interessano soggetti politici, vengono messi a tacere, e talvolta si utilizzano pressioni sui giornalisti anche prima che la notizia sia pubblicata, e questo in nome del diritto alla privacy del soggetto coinvolto.
In realtà la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che quanto maggiore è l’interesse pubblico a sapere, per la gravità del fatto, per i soggetti coinvolti specialmente se sono soggetti pubblici, tanto maggiore è la possibilità di esercitare, da parte del giornalista, il diritto di cronaca, e quindi andare esente da responsabilità nella pubblicazione della notizia. In tali casi la pubblicazione della notizia diventa, infatti, espressione dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica, a seconda dei casi.
Il diritto di cronaca, in particolare, trova il suo fondamento nell’art. 21 della Costituzione, ed è sostanzialmente una narrazione dei fatti rivolta alla collettività. Poiché la collettività ha il ruolo di esercitare la sovranità popolare, come sancito dall’art. 1 della Costituzione, e poiché il popolo è sovrano solo se è pienamente informato, come precisato dalla Cassazione con la sentenza 16236 del 2010, se ne evince che in assenza di una completa, corretta e puntuale informazione il popolo non può esercitare il fondamentale diritto alla sovranità. Ecco, dunque, che la raccolta di informazioni e la loro diffusione da parte degli organi di informazione, dei giornalisti, è strumentale all’esercizio del diritto di cui all’art. 1 della Costituzione.
È ovvio che il diritto di cronaca trova delle limitazioni, rappresentate dal rispetto dei diritti involabili previsti dall’art. 2 della Costituzione, articolo inteso quale norma aperta a nuove istanze di tutela della persona. Ci si riferisce alla tutela prevista dai reati penali, ingiuria e diffamazione, ma anche alla privacy, ma queste sono limitazioni di un diritto, non sono sovraordinate al diritto stesso, e il bilanciamento degli interessi e diritti contrapposti spetta alla magistratura.
Nel conflitto tra manifestazione del pensiero e diritti inviolabili della persona generalmente sono questi ultimi a prevalere, ma non in relazione al diritto di cronaca, proprio per il suo aspetto peculiare di diritto strumentale all’esercizio della sovranità popolare, finendo per prevalere anche sul diritto inviolabile. In tali casi il reato o la violazione viene meno proprio perché è lo stesso ordinamento a permettere ciò, a mezzo di espresse previsioni normative, come appunto sancisce l’art. 51 del codice penale: “L’esercizio di un diritto … esclude la punibilità”.
La tutela rafforzata del diritto di cronaca non deve però essere intesa come una libertà assoluta, in quanto essa prevale sul diritto del singolo fin quando sono rispettate precise condizioni, fissate nel corso degli anni dalla giurisprudenza a partire dalla sentenza della Cassazione del 18 ottobre del 1984, n. 5259, che pose il decalogo del giornalista, così stabilendo che i requisiti per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca sono: la verità dei fatti; l’interesse pubblico alla notizia; la continenza formale, cioè la corretta e civile esposizione dei fatti.
Un punto essenziale è dato dal richiamo all’articolo 21 della Costituzione, come nella sentenza che ha mandato assolto Gatti. Tale articolo, infatti, non è applicabile solo alla categoria dei giornalisti, ma alla generalità degli individui, per cui il diritto di informare la collettività non è limitato ad una specifica categoria, ma è riferibile al mezzo più che al soggetto. Ciò vuol dire che anche un cittadino non giornalista può invocare tale diritto, con le medesime modalità proprie di un giornalista iscritto all’albo.
In conclusione, se per pura ipotesi un personaggio pubblico, ad esempio un politico di primo piano, fosse stato immortalato nell’intento di commettere dei reati in casa sua, non potrebbe comunque invocare il diritto alla privacy e, fermo restando la necessità di una pubblicazione corretta della notizia, la pubblicazione delle immagini in questione sarebbe quasi sicuramente scriminata dal diritto di cronaca per l’esistenza di un elevato interesse generale alla notizia.