Non c’è pace per il diritto all’oblio, un diritto giovane che però non trova ancora una definizione condivisa, tanto che nel nuovo Regolamento generale per la protezione dei dati personali si parla di diritto alla cancellazione. Il Consiglio di Stato francese (qui il comunicato in inglese), infatti, rimanda il diritto all’oblio alla massima Corte dell’Unione europea, chiedendo di precisare alcuni aspetti non secondari dell’applicazione di tale diritto.
Siamo in Francia, dove quattro cittadini si rivolgono all’Autorità di Vigilanza (il CNIL) per ottenere l’oblio su dati presenti online. Il primo è un ex candidato alle elezioni cantonali che desidera rimuovere il collegamento ad un videomontaggio che ritiene diffamatorio. Il secondo, ex capo della chiesa francese di Scientology, impugna un articolo di un giornale. Il terzo caso riguarda un ex consigliere regionale di un alto funzionario, imbarazzato dai numerosi articoli che citano il procedimento giudiziario per il quale è stato licenziato. L’ultimo, un condannato per pedofilia, chiede che scompaiano dei link che riguardano le sue perversioni.
Il motore di ricerca per eccellenza, Google, si rifiuta di concedere la deindicizzazione delle notizie, sostenendo che permane un interesse pubblico. Anche il CNIL si adegua alla lettura di Google. E quindi i quattro casi approdano al Consiglio di Stato.
Oggi il diritto all’oblio trova la sua principale fonte di interpretazione nella sentenza della Corte europea del 2014, citata come tale nella decisione del Consiglio di Stato. Tale sentenza non è stata esattamente sconvolgente, inquadrandosi per lo più nel solco delle precedenti discussioni, per lo più europee, sul diritto all’oblio. È da citare, infatti, il rapporto dell'Agenzia per la sicurezza europea (ENISA) che nel 2012 sostenne che attuare il diritto all’oblio in rete è impossibile, poiché una notizia può essere ripubblicata, ripresa e diffusa in maniera esponenziale, al punto che diventa impossibile seguirne le tracce. Ma sempre l’ENISA avanzò un sistema parziale, più pratico che altro, per l’attuazione dell’oblio in rete, sostenendo che Internet è una massa informe e non organizzata di dati, quindi difficili da rintracciare, e che solo i motori di ricerca ne danno una struttura ed organizzazione. Per cui è possibile chiedere ai motori di ricerca di filtrare i termini per il quali si chiede l’oblio.
L’eco del rapporto dell’ENISA si ritrova non solo nella sentenza del 2014 della Corte europea, ma anche nel nuovo Regolamento generale per la protezione dei dati personali, che, all’articolo 17, prevede il diritto di cancellazione, una rivisitazione del diritto all’oblio.
Nella pronuncia della Corte europea del 2014, di veramente nuovo abbiamo la precisazione che anche il motore di ricerca è un titolare del trattamento (controller), il cui trattamento è differente rispetto al sito fonte. Il sito fonte spesso, per quanto riguarda le notizie, è un giornale, o comunque un sito che svolge attività giornalistica, e quindi la pubblicazione del dato (insito nella notizia) è giustificata in base alla finalità giornalistica (o eventualmente storica per gli archivi). Sappiamo, infatti, che l’attività giornalistica è sostanzialmente a trattamento libero, cioè non necessita di alcun consenso, purché sia svolta nell’ambito delle regole deontologiche. Il trattamento del motore di ricerca è, dice la Corte europea, differente rispetto al sito fonte, e non ha una finalità giornalistica.
All’epoca della sentenza si sollevò immediatamente il dubbio. Ma se il motore di ricerca svolge un trattamento proprio, quale è la base giuridica di questo trattamento, in assenza di consenso? Chiaramente la base giuridica si trova nei legittimi interessi (art. 7 lett. f della Direttiva 95/46) del controller, che comunque vanno contemperati con gli interessi, e i diritti, dell’interessato (il cittadino oggetto della notizia).
Il punto essenziale è la diversità del trattamento. Se un giornale svolge un trattamento, nel pubblicare una notizia inserisce pochi dati (es. un arresto, un precedente, ecc...), insufficienti a dare un quadro complessivo dell’individuo. Diversamente il motore di ricerca raggruppa in poche pagine tutti i riferimenti allo stesso individuo, creando un vero e proprio profilo che da conto della rappresentazione sociale dell’individuo stesso, con una invasività massima nella privacy della persona. Ecco perché i due trattamenti sono differenti.
In conclusione, un cittadino può esercitare i suoi diritti anche direttamente nei confronti del motore di ricerca, quale titolare del suo trattamento, chiedendo eventualmente la rettificazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati (diritto di opposizione). In questo caso il motore di ricerca deve effettuare direttamente il bilanciamento tra i diritti in gioco ed eventualmente applicare direttamente il diritto all’oblio.
In questa prospettiva occorre dire che ormai Google sembra aver digerito piuttosto bene i dettami dell’alta Corte europea, al punto che raramente i suoi dinieghi vengono ribaltati dalle Autorità di vigilanza locali. Anche se rimane il problema che l’applicazione del diritto all’oblio è per lo più demandata ad un privato.
Tornando alla vicenda francese, il 24 febbraio il Consiglio di Stato ha dovuto occuparsi dei quattro casi sopra menzionati, rilevando non poche difficoltà nell’applicare il diritto all’oblio. Per questo motivo ha inviato gli atti alla Corte di Giustizia europea, chiedendogli di chiarire i contorni di questo diritto.
Detto in breve, il Consiglio di Stato si pone principalmente il problema del trattamento dei dati sensibili. In base alla normativa europea occorre sempre il consenso per tali categorie di dati, e in alcuni Stati addirittura il consenso scritto, a meno ché non esistano specifiche deroghe, ad esempio per l’attività giornalistica. Appare evidente che il motore di ricerca (si pensi a Google) non ha praticamente mai questo consenso. Quindi, si chiede il Consiglio francese, ciò potrebbe significare che Google, nel momento in cui un cittadino esercita il diritto di opposizione, non potrebbe opporre alcunché, essendo tenuto sempre e comunque alla cancellazione del dato (deindicizzazione della notizia) poiché è sprovvisto di consenso. Non dovrebbe nemmeno effettuare una valutazione o un bilanciamento dei diritti in gioco, semplicemente perché il trattamento di dati sensibili è illecito in assenza di consenso.
I dati sensibili sono quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. Quindi tra essi rientrano i dati rappresentati nei quattro casi di cui si è occupato il Consiglio di Stato.
Il diritto all’oblio nasce come elaborazione giurisprudenziale, inquadrato all’interno del diritto alla privacy, ma si evolve come diritto alla corretta rappresentazione dell’identità personale nella società, per cui in tale prospettiva consente di ottenere la cancellazione di quei dati che sono in contrasto con l’attuale identità della persona. Un tale diritto fin dagli esordi ha manifestato le potenzialità per un’espansione senza limiti, al punto ché la stessa sentenza della Corte europea del 2014 in realtà apparve ai più come la fissazione di paletti a questa possibilità espansiva. Le risposte alle domande poste dal Consiglio di Stato potrebbero avere delle implicazioni davvero importanti sulla possibilità o meno di pubblicare dati personali online.
Si attende la decisione della Corte di Giustizia europea.