La legge sul legittimo impedimento, dopo l’approvazione al Senato con la fiducia, è stata promulgata dal Presidente della Repubblica, quindi è entrata in vigore. La normativa in questione consente al presidente del Consiglio e ai ministri di non comparire alle udienze dei procedimenti penali nei quali sono imputati, qualora sussista un concomitante impegno relativo all’esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti.
La legge prosegue enunciando numerose norme che elencano le attribuzioni del presidente del Consiglio e dei ministri.
Il rinvio dell’udienza può essere chiesto dall’imputato, e deve (cioè è obbligatorio) essere concesso dal giudice procedente, anche nei casi in cui si tratti di attività preparatorie e consequenziali, nonché di “ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo”. Da notare che “coessenziale” è un termine che si ritrova nel linguaggio filosofico, e vuol dire “che ha la stessa essenza”.
Quindi, il giudice su richiesta dell’imputato, qualora ricorrano le ipotesi indicate dalla legge, rinvia il processo ad altra udienza. Nel caso in cui la presidenza del Consiglio “attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni”, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato (dalla Presidenza del Consiglio), che però non può essere superiore ai 6 mesi.
Per tutto il periodo del rinvio la prescrizione, ovviamente, rimane sospesa.
La normativa in questione si applica anche ai processi in corso, ed è prevista già con una durata temporanea, cioè fino “alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge”.
La legge, quindi, come leggiamo nella scheda informativa, si pone l’obiettivo di tenere al riparo le cariche elettive e, in particolare, le cariche esecutive specificate dall’esercizio strumentale dell’azione giudiziaria da parte della magistratura. Lo stesso art. 2 afferma che è necessaria al fine di consentire al presidente del Consiglio e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione.
Sorgono però dei dubbi sulla legge. Prima di tutto, se la norma tende a regolare il contrasto tra gli impegni di governo del presidente del Consiglio e dei ministri e le necessità della giurisdizione, non ha senso porne un limite temporale a 18 mesi. Se un contrasto si verifica non viene meno trascorso tale periodo temporale. Vero è che dovrebbe intervenire entro quel periodo la “disciplina organica delle prerogative del Consiglio dei Ministri e dei Ministri”, che poi sarebbe il nuovo lodo Alfano.
Inoltre, il legittimo impedimento vale solo nel caso in cui il ministro, o il presidente del Consiglio, sia imputato in un processo penale, e non nel caso in cui egli sia un testimone. In quest’ultimo caso, infatti, non può invocare il legittimo impedimento, e deve presentarsi in aula. Se sussiste un impegno concomitante, relativo alle funzioni assegnate dalla Costituzione, oppure una attività “comunque coessenziale” alle funzioni di governo, degna di tutela, dovrebbe valere anche nei casi in cui il soggetto sia chiamato a testimoniare, e non solo quando sia chiamato in aula come imputato.
Tale limitazione appare in contrasto con l’esigenza di dirimere il contrasto tra gli impegni di governo e le necessità della giurisdizione, mentre appare del tutto coerente con l’esigenza di tenere al riparo le cariche esecutive, di governo, dall’esercizio strumentale dell’azione giudiziaria.
Sotto tale profilo, quindi, la normativa in questione si manifesta come una prerogativa dei ministri, una immunità, come già contenuta nel lodo Alfano, in passato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Oltretutto appare dubbia anche la circostanza che sia la stessa presidenza del Consiglio a stabilire se l’impegno è continuativo, e quindi meritevole di rinvio per almeno 6 mesi, anche in relazione ad impegni “coessenziali” a quelli di governo. Su tale dichiarazione il giudice non avrà alcun potere di sindacato sulla legittimità dell’impegno, né sul bilanciamento degli interessi coinvolti, e dovrà limitarsi a prenderne atto e rinviare.
Come argutamente fa rilevare il Prof. Alessandro Pace, l’art. 420 ter del codice di procedura penale prevede che il rinvio dell’udienza sia possibile in presenza di una assoluta impossibilità a comparire, laddove tale legge, del medesimo rango del codice, prevede invece una presunzione assoluta di impedimento che mal si concilia con quanto previsto dal codice di procedura. Inoltre, l’impossibilità da parte del giudice di sindacare l’assolutezza dell’impedimento viola l’indipendenza delle funzione giurisdizionale prevista dall’articolo 101 della Costituzione.
Vero è che in passato la Corte Costituzionale, con la sentenza 225 del 2001 (caso Previti) sancì che la funzione giurisdizionale non può prevalere aprioristicamente sulla politica, ma allo stesso tempo sancì anche che la politica non può prevalere sulla funzione giurisdizionale, come invece si avrebbe nel caso in cui sia il governo a stabilire la legittimità di un impedimento dei membri del governo medesimo, senza possibilità alcuna di sindacato da parte del giudice procedente.
Considerati tutti questi profili, è evidente la natura di privilegio da parte dei governo rispetto ai cittadini ordinari, per cui si deve ritenere stabilita, con questa legge, una prerogativa costituzionale che non può essere introdotta nel nostro ordinamento se non con legge costituzionale, laddove la legge in discussione è invece una legge ordinaria.
Ed è proprio ciò che disse in passato la Corte Costituzionale giudicando il lodo Schifani e il lodo Alfano e dichiarandoli, appunto, incostituzionali. Ma, del resto, è la stessa legge che ammette che una prerogativa del genere può essere introdotta solo con norma costituzionale proprio nel punto in cui stabilisce che tale legge avrà durata temporanea, fino “alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministri”.
Questa legge, quindi, si avvia presumibilmente a ricevere la medesima bocciatura in quanto soffre delle medesime mancanze delle precedenti leggi citate.