Eccezioni e limitazioni al copyright

copyright exceptions

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Eccezioni e limitazioni
Uno dei punti chiave del Rapporto Reda, il quale è confluito, con modifiche, all'interno della proposta di revisione della normativa europea in materia di copyright, riguarda le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore.
Il parlamentare europeo Julia Reda, relatore per la revisione della Direttiva Copyright, ha proposto di rendere obbligatorie tutte le eccezioni al copyright di cui alla direttiva Infosoc (2001/29/CE) raccomandando che l'esercizio di tali eccezioni non sia ostacolato da misure tecnologiche (DRM).

Se l'autore di un'opera ha, infatti, il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, la normativa europea e nazionale fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio. Per cui le limitazioni all'esercizio del diritto d'autore sono giustificate dall'interesse generale che prevale sull'interesse personale dell'autore.


Pur essendo diversi, l'approccio americano e quello europeo al copyright si sono nel tempo avvicinati, e anche la Corte Suprema Usa (causa Fox film vs Doyal) ha stabilito che l'unico interesse degli Stati Uniti e obiettivo primario nell'assegnazione del monopolio sul copyright va cercato nei benefici generali derivanti al pubblico dalle opere degli autori. Per la Corte americana promozione del progresso vuol dire apportare benefici alla collettività, agli utenti delle opere protette da copyright.
In realtà l'approccio anglosassone, anche per le pressioni americane al fine di far recepire le norme statunitensi a tutti gli altri Stati, si è progressivamente esteso a tutto il mondo, e trova il suo fulcro nel soggetto imprenditoriale. Quando si parla di tutela del copyright, infatti, si intende principalmente la tutela degli interessi economici degli editori.
In tale quadro sono, quindi, tenuti ai margini non solo i diritti degli utenti, cioè i diritti dei cittadini, ma anche gli stessi artisti.

La normativa sul copyright dovrebbe, in realtà, considerare l'opera dell'artista come un'estensione dell'autore e della sua personalità (dal diritto tedesco), il quale autore dovrebbe avere il controllo dei diritti morali. Alla base della normativa c'è la considerazione che l'autore deve ottenere un beneficio economico dal suo lavoro, in modo che sia incentivato a produrre altre opere. Questo perché esiste un ritorno di valore sociale nella moltiplicazione delle opere e delle opinioni espresse.
A tal fine si accetta un monopolio sulle opere soggette a copyright sperando che gli ovvi svantaggi determinati dall'imposizione del monopolio siano poi compensati dall'incremento della cultura, dell'innovazione e della competizione.
Perché la normativa sul copyright sia efficace in relazione al suo scopo è, però, necessario che consenta all'artista di creare cultura e promuoverla, diffondendola. Se la normativa sul copyright, invece, impedisce la diffusione delle opere ai cittadini ponendo, ad esempio, gli interessi economici degli intermediari delle opere (cioè l'industria del copyright) al di sopra di quelli degli autori, è evidente che la normativa sul copyright fallisce il suo scopo primario.

In tale prospettiva è evidente che il ruolo delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore è fondamentale, perché dall'applicazione di tali eccezioni dipende, appunto, la diffusione delle opere al pubblico.
In realtà già parlare di eccezioni o limitazioni tradisce lo scopo primario, perché è assurdo solo ritenere che la libertà di espressione possa essere un'eccezione a qualcosa, laddove è invece evidente che il diritto primario è la libertà di espressione che di contro trova la sua limitazione nel copyright o diritti d'autore, per i motivi sopra esposti.

Comunque, le eccezioni non si applicano ai diritti morali bensì ai diritti di utilizzazione economica, in particolare al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Le norme hanno carattere eccezionale e la loro interpretazione è molto restrittiva.

Normativa europea
La direttiva europea 2001/29/CE si occupa di regolamentare le eccezioni al copyright. I Considerando della direttiva prevedono quanto segue:

 

(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(33) Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.

(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l’utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d’informazione giornalistica, per citazioni, per l’uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.

(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(36) Gli Stati membri possono prevedere l’equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.

(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un’eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia.

(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell’informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.

(39) All’atto dell’applicazione dell’eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l’uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.

(40) Gli Stati membri possono prevedere un’eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l’utilizzo effettuato nel contesto della fornitura “on-line” di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all’articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.

(41) L’applicazione dell’eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un’emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva.

(42) Nell’applicare l’eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l’apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell’attività in questione dovrebbe essere determinata dall’attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell’organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.

(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure per favorire l’accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.

(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.

(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.

 

L'art. 5 della direttiva fissa le eccezioni:

 

Articolo 5
Eccezioni e limitazioni

1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo
di un'opera o di altri materiali.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.

4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

 

Il primo comma prevede l'unica eccezione obbligatoria per tutti gli Stati membri. Si tratta dell'ipotesi della copia temporanea in assenza di rilevanza economica indipendente. Esempi classici sono la copia cache del browser, la copia in RAM del computer, la copia nei proxy e nei routers. Sono tutti casi di copie effettive, anche se temporanee, che in assenza dell'eccezione sarebbero soggette ad autorizzazione del titolare dei diritti. Vengono esentate in quanto atti temporanei e funzionali all'effettivo utilizzo dell'opera.
Il secondo comma individua altri 5 casi di eccezioni la cui introduzione è lasciata alla discrezionalità del singolo Stato. Alla lettera a) si prevede l'eccezione per fini illustrativi per finalità di insegnamento o ricerca scientifica. Per poter godere dell'eccezione occorre l'indicazione della fonte e del nome dell'autore, oltre ovviamente all'assenza di scopo commerciale. La lettura dl Considerando 42 permette di ricostruire l'eccezione includendo anche l'insegnamento a distanza (e-learning). Altro elemento riguarda lo scopo non commerciale che deve essere ricavato dall'attività stessa e non da fattori ulteriori quali la struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento.
Alla lettera c) si prevede la facoltà di introdurre un'eccezione riguardante l'attività di informazione a mezzo stampa, e quindi nei casi di riproduzione, di comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli di attualità economica, politica o religiosa, o della trasmissione di opere dello stesso carattere, quando tale uso non sia espressamente vietato e con l'obbligo di indicare la fonte e il nome dell'autore.
Alla lettera d) e f) si introduce l'eccezione riguardante il diritto di critica e citazione e la riproduzione di discorsi politici e pubbliche conferenze.
Alle lettere i) e o) sono previste le eccezioni riguardanti l'inclusione accidentale o anche intenzionale di opere protette in altre opere purché la ripercussione sia insignificante sulla vita economica dell'opera.
Decisamente più importante la previsione di cui alla lettera k), che prevede l'eccezione della parodia, critica e satira. Non fornisce altri parametri lasciando ampia discrezionalità.
Di rilievo, anche se minore, l'eccezione relativa all'uso di opere nei casi di riparazione od esposizione di apparecchiature e dispositivi vari, compresi quelli digitali.
Alla lettera n) abbiamo l'ipotesi delle biblioteche ed istituzioni quali musei, enti educativi ed archivi, che operano senza scopi commerciali, di comunicare o mettere a disposizione opere allo scopo di ricerca o studio privato. L'eccezione non ricomprende l'accesso online alle opere, ma ristretta all'accesso nei propri locali.

Si tratta di limitazioni non obbligatorie per gli Stati membri, come del resto quelle di cui al comma successivo.
Ricordiamo che la normativa sulle eccezioni deriva dalle regole dettate dalle convenzioni internazionali, in particolare dal three step test previsto dalla Convenzione di Berna (art. 9 co. 2) e ripreso dai trattati WIPO (art. 10 WCT e art. 16 WPPT) e TRIPs (art. 13), e dal considerando 44 della Direttiva 2001/29/UE. In particolare la direttiva del 2001 nasceva in applicazione dei trattati WIPO del 1996, laddove, però, le eccezioni furono introdotte solo negli ultimi momenti di redazione delle bozze. A differenza degli altri aspetti della normativa sul copyright, le eccezioni non furono, quindi, il risultato di uno studio comparativo né la conseguenza di un preciso intento politico. Per questo motivo la loro implementazione ha sempre creato problemi.
In base al three step test la limitazione richiede che:
1) sia prevista espressamente dalla legge;
2) non sia in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera;
3) non arrechi pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare dei diritti.

 

Normative nazionali
La direttiva europea viene recepita dalla normativa italiana con D. Lgs. 68/2003, e le eccezioni sono regolate in ambito nazionale dagli articoli da 65 a 71 decies della legge sul diritto d'autore (per alcune di queste si veda l'articolo “diritto d'autore e libere utilizzazioni in rete”). Ulteriori limitazioni sono previste da: art. 15 commi 2 e 3 (esecuzione), 64-ter, 64-quater (programmi per elaboratore), 64-sexies (banche dati), art. 97 (pubblicazione del ritratto), 102-ter l.d.a. (diritto sui generis del costitutore di banche di dati).
Al di fuori di tali casi, quindi, le utilizzazioni sono riservate esclusivamente all'autore dell'opera.

Delle 21 eccezioni previste dalla direttiva europea solo una (quella relativa agli atti temporanei di riproduzione che non abbiano rilevanza economica indipendente) è obbligatoria e viene trasposta in tutte le legislazioni europee nazionali, mentre per le altre limitazioni si è lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati l'onere di implementarle.
Tale tecnica normativa creò perplessità fin dall'inizio, essendo ovvio che non avrebbe affatto favorito una maggiore armonizzazione.
La conseguenza è una notevole diversità di diritti degli utenti tra i vari paesi, laddove ogni paese ha differenti norme e differenti limitazioni.

Ma non solo, quasi nessun paese europeo prevede norme che proteggano l'utente dalla sostituzione contrattuale o tecnologica di tali limitazioni. Cioè i titolari dei diritti sono in grado di elidere le eccezioni, cioè i diritti dei cittadini, attraverso clausole contrattuali o protezioni tecnologiche dei prodotti digitali (DRM). Caso più unico che raro è l'art. 75 del codice dei diritti sul copyright del Portogallo, il quale prevede la nullità di qualsiasi clausola contrattuale che mira ad eliminare o impedire il normale sfruttamento da parte dei beneficiari di usi previsti nel medesimo articolo, fatta salva la possibilità delle parti liberamente accordarsi sulle modalità di esercizio, in particolare per quanto riguarda gli importi di remunerazione equa.

È di solare evidenza che, data la disparità di forza contrattuale tra l'industria del copyright e gli utenti, il cittadino non ha alcuna alternativa se non accettare tali clausole oppure rinunciare al prodotto o servizio.
Il caso classico riguarda l'acquisto di un DVD, sulla cui confezione vi è stampato il divieto di copia in qualsiasi forma. Tale clausola è in contrasto con il diritto di copia privata ammesso senza alcuna autorizzazione del titolare dei diritti. Il contratto tra acquirente e titolare dei diritti determina, perciò, la cancellazione del diritto di copia privata previsto dalla normativa.
Quindi l'attuale previsione di cui alla direttiva Infosoc di fatto permette all'industria di elidere completamente alcuni diritti dei cittadini.

Da ciò l'importanza della riforma sul copyright in discussione, nella quale si prevede che l'esercizio effettivo delle eccezioni o limitazioni e l'accesso ai contenuti non dovrebbe essere sospeso dalle condizioni contrattuali, e rimarca l'importanza di una armonizzazione del diritto comunitario estendendo le eccezioni a tutti gli Stati.
Questo perché allo stato il sistema di eccezioni non è armonizzato, così come invece si pone come obiettivo la direttiva al punto 32. Un'applicazione coerente delle eccezioni sarebbe, invece, vantaggiosa anche per gli stessi detentori dei diritti, e per l'industria del copyright, in quanto consentirebbe un maggiore sfruttamento, lecito, online transfrontaliero, moltiplicando le situazioni di profitto. Nel contempo gli utenti potrebbero beneficiare di regole certe sull'utilizzo dei lavori.

In ogni caso il dibattito dottrinario sull'implementazione delle eccezioni ha rilevato un problema di non poco conto. Il carattere tassativo delle stesse rende difficoltoso adattare tali eccezioni al mutevole quadro tecnologico e ai nuovi modelli di business nascenti in rete. Anche la Corte di Giustizia europea, che raramente si è occupata di eccezioni al diritto d'autore, nel caso C-145/10 (Painer) ha stabilito che gli Stati membri i quali hanno implementato le eccezioni non obbligatorie devono comunque interpretarle in senso restrittivo. E infatti così accade.
Ecco perché molti commentatori rilevano l'utilità di una modifica della regolamentazione delle eccezioni, passando da norme tassative ad una configurazione più vicina al fair use anglosassone (come avvenuto in Israele), che consentirebbe una maggiore adattabilità delle eccezioni.