Ecco il registro delle opposizioni al telemarketing

Registro pubblico delle opposizioniCome previsto, a seguito della procedura di infrazione dell’Europa l’Italia ha finalmente approntato il Registro Pubblico delle Opposizioni, dove si potranno iscrivere i cittadini che non intendono essere disturbati da telefonate moleste.
Abbiamo già avuto occasione di chiarire che la nuova disciplina in materia di telemarketing in realtà è peggiorativa rispetto alla precedente, nella quale si presumeva che il cittadino non volesse essere disturbato a meno che non fornisse un previo consenso alle comunicazioni commerciali. Ma evidentemente i cittadini che fornivano tale consenso erano troppo pochi (come non capirli….) per cui si è riformato la normativa che ora prevede che tutti i cittadini sono contattabili a meno che non si iscrivano al suddetto Registro così manifestando la volontà di non essere disturbati da telefonate commerciali.

Già in precedenza abbiamo espresso dei dubbi in relazione alla realizzazione del Registro in questione, e difatti tali dubbi sono stati confermati, in quanto il registro non è stato affidato, come sarebbe ovvio, al Garante per la privacy, bensì alla Fondazione Ugo Bordoni, ente morale senza fine di lucro istituito con lo scopo di effettuare studi scientifici e applicativi nelle materie delle comunicazioni elettroniche, dell’informatica, dell’elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radio-televisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere. Ente di tutto rispetto, però i suoi soci fondatori sono le medesime società della telefonia, cioè quelle che devono contattare il Registro al fine di reperire i nomi dei cittadini che hanno espresso lo volontà di non essere disturbati da telefonate commerciali. Cioè, per la precisione, i soci fondatori sono: Wind, Terna, Telespazio, Vodafone, 3 Italia, Poste Italiane, Telecom Italia, Fastweb ed Ericsson.
In particolare detti soci fondatori sono anche coloro che economicamente sostengono la Fondazione, per cui pare un classico caso all’italiana di controllore e controllato che finiscono per essere la medesima persona. Si tratta, infatti, delle stesse società che operano nel telemarketing, e che dovrebbero essere sanzionate per avere, ad esempio, contattato un cittadino nonostante il suo nominativo sia presente nel registro tenuto dalla Fondazione. È vero che la Fondazione è comunque soggetta al controllo del Ministero per lo Sviluppo, e che comunque il Garante per la privacy ha poteri di controllo del suo operato, purtroppo limitati, ma ci pare una scelta non proprio ottimale affidare il registro ad un ente che di fatto è controllato dalle aziende che operano nel telemarketing.
Ma del resto, se l’art. 6 del DPR 178 del 2010 prevede che il gestore non può guadagnare dalla gestione del Registro (“I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore”), è abbastanza evidente che solo una azienda, od un gruppo di aziende, che operano nel settore, possano avere interesse alla gestione del registro. Insomma, la scelta di escludere il Garante per la privacy, che sarebbe stato il soggetto adatto per tale tipo di attività, non poteva che portare a tale risultato.

Non resta che attendere l’inizio dell’attività del registro per una valutazione effettiva dell’operato della Fondazione. Al momento il registro non risulta ancora operativo, infatti non ci sono operatori di telecomunicazione iscritti, e la pagina per gli utenti è ancora vuota. Del resto il Dpr 178 del 2010 prevede varie fasi per l’operatività del medesimo, in particolare una di consultazione dei telemarketers, una per l’attuazione degli elementi tecnici del registro relativi agli operatori ed una per l’attuazione degli elementi tecnici per l’iscrizione degli utenti. Il registro dovrebbe entrare in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto suddetto, quindi a febbraio, se non ci saranno slittamenti.
Sul sito si indica il termine del 31 gennaio, ma è solo la data dalla quale gli utenti potranno iscriversi, fermo restando che è solo dal momento del completamento della realizzazione del registro che le aziende di telemarketing dovranno consultarlo per verificare se gli utenti dei quali le aziende detengono a vario titolo il nominativo e il numero di telefono si sono iscritti, nel qual caso tali nominativi dovranno essere espunti dai loro elenchi.
Di contro l’utente, abbonato all’elenco telefonico con numero che risulti in chiaro, se non vuole  ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate deve procede all’iscrizione al registro, iscrizione che è gratuita e a tempo indeterminato, in quanto cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza nei casi previsti dalla normativa.

 

Purtroppo, come abbiamo già rilevato in passato, “l’iscrizione di un abbonato nel registro non impedisce comunque il trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di soggetti che li abbiano raccolti da fonti diverse dagli elenchi telefonici, nel rispetto del Codice della privacy”, cioè anche l’iscrizione al registro non garantisce il cittadino dal subire assalti alla propria privacy, come accade in tutti i casi in cui l’utente firma un contratto per attivare una utenza fissa o cellulare, nel quale contratto solitamente sono inserite clausole di autorizzazione all’invio di pubblicità. Firmando quel contratto si accettano le clausole (generalmente se non le si accettano il contratto non viene stipulato) che consentono a quell’azienda (ma non ad altre, fortunatamente) di inviare comunque, nonostante la regolare iscrizione al Registro, telefonate commerciali non desiderate.
In sostanza l’iscrizione al registro impedisce alle aziende di rinvenire i numeri dall’elenco telefonico, ma restano sempre contattabili i numeri estratti da altri elenchi pubblici (come quelli degli ordini professionali), quelli gestiti da un negozio e ceduti a terzi. Nel caso in cui l’utente avesse distrattamente autorizzato in un modulo ad essere contattato per pubblicità telefoniche, può comunque revocare tale consenso contattando direttamente il gestore dell’elenco. Purtroppo l’azienda che chiama ha solo l’obbligo di comunicare se ha utilizzato l’elenco pubblico per cui può essere difficoltoso capire da dove effettivamente è stato reperito il nostro numero. Comunque è al Garante per la privacy che, nel caso ritenessimo che la telefonata sia illecita, dobbiamo rivolgerci, e che può applicare delle sanzioni, da 30mila e 300mila euro.

In ogni caso, per le aziende che operano nel settore l’avvio del registro può creare problemi, e per impedire una registrazione di massa degli utenti, come è accaduto negli Usa, hanno deciso di darsi una regolata mediante un apposito codice di autoregolamentazione.
Nel codice si precisa che i numeri utilizzabili per i contatti telefonici sono quelli presenti nell’elenco abbonati e non iscritti al Registro, si precisano le fasce orarie e i giorni in cui si devono escludere attività di telemarketing, cioè domeniche e festivi e tutti i giorni dalle 21.30 alle 9.00, sabato prima delle 10.00 e dopo le 19.00. Si stabilisce, inoltre, un periodo di rispetto, cioè 30 giorni nei quali un numero non può essere ricontattato, e si fissano una serie di obblighi per gli operatori, come quello di identificarsi correttamente al’inizio della telefonata, spiegare lo scopo commerciale e promozionale della telefonata, e che il numero è stato reperito nell’elenco telefonico, ed infine segnalare l’esistenza del Registro delle Opposizioni.