European Accessibility Act
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European Accessibility Act

Lo European Accessibility Act è la direttiva europea che prevede oneri di accessibilità per i prodotti e i servizi essenziali. 

La direttiva europea n. 882 del 2019 (European Accessibility Act) è entrata in vigore il 28 giugno 2025, ed è stata recepita dall'Italia col decreto legislativo n. 82 del 2022. Si applica principalmente alle aziende e organizzazioni che offrono prodotti o servizi digitali, quindi non ai siti non commerciali o personali, e riguarda i prodotti e i servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025. 

Lo scopo della direttiva, e della relativa normativa di recepimento, è quello di garantire l'accessibilità a tutti, quindi non solo alle persone con disabilità ma anche a soggetti ritenuti "fragili", come anziani o donne in gravidanza, per determinati prodotti e servizi essenziali. In questo modo si realizza una società più inclusiva e si facilita la vita indipendente delle persone con disabilità. La definizione di soggetti con disabilità è: "coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale", richiamando quanto già disciplinato nella legge 104/92. La normativa si riferisce anche al "consumatore", persona fisica che acquista il prodotto in questione o è destinatario di un servizio per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. 

La direttiva si applica sia alle imprese B2C che B2B e riguarda ogni realtà che offre online contenuti informativi o promozionali, moduli di contatto o prenotazione, e-commerce, piattaforme di download o servizi digitali. Apposite esenzioni sono previse per le microimprese. In Italia, la normativa sull'accessibilità web ha avuto un'evoluzione:
- Legge Stanca (2004): inizialmente, la Legge Stanca imponeva l'obbligo di accessibilità solo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcuni enti specifici, escludendo la maggior parte delle aziende private; 
- Decreto-legge n. 76/2020: questo decreto ha esteso gli obblighi alle aziende private con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro; 
- European Accessibility Act (dal 28 giugno 2025): l'EAA amplia significativamente la platea di soggetti obbligati, includendo tutte le imprese che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: 
-- più di 10 dipendenti; 
-- fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro.

Il decreto definisce anche i soggetti ai quali si applicano gli oneri normativi: 
- fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa;
- rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;
- distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato.

I prodotti e servizi interessati sono: 
- computer e sistemi operativi generici per consumatori; 
- servizi di trasporto passeggeri e di fornitura informazioni relativi ai servizi di trasporto, e terminali self-service di pagamenti e quelli destinati alla fornitura di tali servizi (es. biglietterie e macchinette per il check-in, ma anche app di pagamento); 
- servizi di comunicazione elettronica e dispositivi per i servizi di comunicazione elettronica (es. smartphone) e lettori di libri elettronici; 
- servizi di media audiovisivi e dispositivi utilizzati per accedere a tali servizi (es. smart TV); 
- servizi di telefonia e apparecchiature correlate; 
- servizi bancari per consumatori; 
- servizi di commercio elettronico
- raccolta di comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero di emergenza "112". 

 

Obblighi dell'EAA

La normativa richiede che la progettazione e la realizzazione dei prodotti sia realizzata in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di una persona con disabilità. Inoltre, ogni prodotto deve essere accompagnato da informazioni accessibili sul funzionamento e sulla caratteristiche di accessibilità. A ciò si aggiugono etichettature e istruzioni attraverso più di un canale sensoriale, presentante in modo comprensibile e in modalità percepibili. Ogni prodotto deve includere una descrizione di come si interfaccia con i dispositivi assistivi. 

I fabbricanti hanno l’obbligo di certificare che i prodotti immessi sul mercato EU siano stati progettati e fabbricati in conformità ai suindicati requisiti. Ulteriori obblighi sono imposti per l’importatore e del distributore: ad esempio su ogni prodotto deve essere indicato il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio d'impresa nonchè istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 

In particolare per i siti web gli standard sono rappresentati dalle regole WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) e si basano su quattro principi fondamentali per ogni contenuto online: percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto. Quindi, la conformità a tali regole prevede, ad esempio: l’uso di testi chiari e leggibili, con caratteri di dimensioni adeguate e contrasti sufficienti per favorire la visibilità; immagini accompagnate da descrizioni testuali per renderle accessibili ai lettori di schermo utilizzati da persone non vedenti; garantire una navigazione fluida anche solo con la tastiera, senza l’uso del mouse; utilizzare etichette coerenti per moduli e bottoni, per agevolare chi ha difficoltà cognitive; corredare tutti i contenuti multimediali da sottotitoli e trascrizioni per rispondere alle esigenze di persone con disabilità uditive.

Una clausola di chiusura prevede che i requisiti di accessibilità si applicano soltanto nella misura in cui la conformità non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura. Inoltre, i requisiti di accessibilità non si applicano qualora ciò comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

La normativa impone obblighi differenti a seconda del tipo di prodotto o servizio.

Prodotti

L'obbligo è di garantire che siano accompagnati da informazioni fornite in modo accessibile, tramite etichette, istruzioni o imballaggi). Inoltre, le interfacce devono essere comprensibili e utilizzabili, prevedendo fin dalla progettazione delle alternative ai comandi vocali e acustici e funzionalità aggiuntive nei casi in cui siano presenti elementi visivi. 

Servizi

La normativa obbliga e includere funzionalità e procedure mirate a rispondere alle specifiche esigenze delle persone con disabilità e a garantire l'interoperabilità con le tecnologie assistite. In particolare, i metodi di identificazione, le firme elettroniche e i sistemi di pagamento devono essere percepibili, utilizzabili e comprensibili. Devono inoltre essere fornite informazioni sui servizi venduti, ad esempio nell'ambito della fornitura di servizi di viaggio, occorre fornire in tempo reale informazioni sul viaggio, tramite siti web o applicativi mobili o schermi informativi interattivi. 

La normativa prevede la pubblicazione delle informazioni relative al servizio fornito, tra cui la descrizione del servizio e come questo soddisfa i requisiti di accessibilità. 

Con riferimento ai servizi, la normativa prevede un'eccezione che consente di usare fino al 28 giugno 2030 i prodotti già legittimamente utilizzati per la fornitura dei servizi (ad esempio le macchine per l'emissione dei biglietti). 

 

Segnalazioni e sanzioni

Il mancato rispetto delle norme in materia di accessibilità può essere segnalato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con riferimento ai prodotti, o all'Agenzia per l'Italia Digitale, per i servizi. La normativa europea prevede anche la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, eventualmente anche tramite associazioni rappresentative. 

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale. Per l'Italia variano tra 2500 e 40mila euro, a seconda della gravità, del numero di servizi o prodotti non conformi e delle persone coinvolte. 

 

Linee Guida AGID

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha pubblicato le Linee guida per l'accessibilità

 

Leggi nazionali

La normativa europea non abroga la normativa nazionale, cioè la legge Stanca, ma ovviamente le due normative devono essere coordinate tra loro. Tale legge stabilisce requisiti tecnici e linee guida da seguire per garantire che i siti web e le applicazioni siano accessibili.