Google, Viacom e dintorni

viacom-youtubeCon la sentenza del 23 giugno il giudice federale di New York, Louis Stanton, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per un miliardo avviata dalla Viacom (conglomerato di media, tra i quali MTV, Paramount e Dream Works) contro YouTube e Google, per violazione dei diritti d’autore. L’azione giudiziaria, iniziata nel 2007, si basava sul fatto che sul popolare sito di streaming video sarebbero stati presenti centinaia di video appartenenti alla Viacom, video dai quali Google guadagnava dei profitti.
Secondo l’accusatore, infatti, YouTube, e quindi Google, sarebbe stato a conoscenza della presenza di video illeciti sui suoi server, e nonostante ciò non solo non si sarebbe prodigato per rimuoverli, bensì i suoi dirigenti ne erano ben felici sapendo che quei video erano appetibili per gli utenti, e quindi consentivano maggiori guadagni. Infatti, negli ultimi giorni erano emerse alcune lettere dalle quali risultava che i gestori di YouTube fossero a conoscenza delle presenza di materiale pirata, che giudicavano interessante per gli utenti in quanto attira pubblico sul sito. Secondo Viacom, quindi, Google, e YouTube nello specifico, non sarebbero solo degli intermediari della comunicazione, e quindi non usufruirebbero della limitazione di responsabilità prevista dal “safe harbor” del Digital Millennium Copyright Act.


La vicenda in questione ha molti punti in comune con analoghe vicende giudiziarie che abbiamo vissuto negli ultimi mesi in Italia, come la vicenda Pirate Bay, quella che ha visto contrapposti Google e l’associazione Vividown, oppure Telecom e Fapav, ma principalmente Mediaset e YouTube.

Secondo gli accusatori Google e YouTube avrebbero avuto una conoscenza diretta (actual knowledge) delle attività illecite, ma non si sono attivati in tempi brevi per impedirle, inoltre avrebbero ricevuto un beneficio economico direttamente attribuibile alle attività illecite.
È necessario precisare che il Digital Millennium Copyright Act stabilisce una limitazione di responsabilità (limitation of liability), che garantisce il “porto sicuro” (safe harbor) per gli intermediari della comunicazione (internet provider) in presenza di alcuni requisiti.
Innanzitutto, il provider non deve avere consapevolezza (actual knowledge) che il materiale presente sui suoi server sia illecito, e comunque non deve essere a conoscenza di fatti o circostanze dalle quali emerge l’illiceità di attività poste in essere a mezzo dei suoi servizi. In tali ipotesi il provider deve agire in tempi brevi (acts expeditiuosly) per rimuovere od impedire l’accesso al materiale illecito. Inoltre, per poter usufruire del regime di responsabilità limitata non deve riceve un profitto diretto dalle attività illecite.
Infine, in caso di comunicazioni (notifications) relative alla presenza di materiale illecito sui suoi servizi, deve agire in tempi brevi per rimuovere tali materiali o disabilitarne l’accesso.
Per ultimo si prevede la necessità di un agente designato dal provider che abbia la funzione di ricevere le comunicazioni relative ad attività illecite.

In particolare la normativa americana stabilisce anche i requisiti di validità delle comunicazioni, le quali devono essere accompagnate dai dati della persona che invia la comunicazione, dalla precisa identificazione del materiale illecito (url), nonché dell’opera copiata, e dalla precisazione che la comunicazione è corretta e dalla dichiarazione, sotto pena di spergiuro, che la persona che invia la comunicazione è autorizzata ad agire per conto del titolare del diritto violato.

Sulla base di tale normativa il giudice ha deciso di non condannare Google e YouTube. Prima di tutto, secondo il giudice, emerge che gli accusati erano genericamente a conoscenza della presenza di materiale illecito sui loro server, ritenendolo, tra l’altro, attrattivo per gli utenti, ma non sussisteva alcuna conoscenza diretta e specifica di materiale illecito (“knowledge of specific and identifiable infringements of particolar individual items”). Cioè si era statisticamente a conoscenza del fatto che materiale illecito era presente sui server, ma senza una precisazione dei singoli video illeciti. Per questo motivo correttamente Google non si è attivata per rimuovere i video illeciti. Inoltre risulta che YouTube non facesse alcuna differenziazione tra i video leciti ed illeciti, trattandoli tutti allo stesso modo, dal punto di vista pubblicitario.
Il giudice precisa che un provider non ha alcun obbligo di monitorare il materiale immesso nei suoi server, per cui, in assenza di una conoscenza specifica di materiale illecito, non scatta alcun obbligo a suo carico di rimozione, né di attivarsi in alcun modo. L’obbligo si ha solo nel momento in cui l’intermediario viene a conoscenza dell’illiceità di materiale immesso dagli utenti, oppure nel caso di comunicazione (notification) che presenti tutti i requisiti di legge. Nel caso specifico risulta che, a seguito di mesi di controlli, Viacom accumulò dati di circa 100.000 video illeciti presenti su YouTube, e che inviò una unica comunicazione di massa il 2 febbraio 2007, e che YouTube rimosse virtualmente tutti i video indicati per il giorno lavorativo successivo, per cui si può senz’altro dire che YouTube si sia attivata celermente appena venuta a conoscenza specificamente dei materiali illeciti.
Aggiungiamo inoltre che, continua il giudice, un guadagno derivante dal fornire un servizio ad un utente non può essere ritenuto un guadagno direttamente derivante dall’uso illecito di quel servizio effettuato dall’utente medesimo.

Conclude, quindi, il giudice rigettando le richieste di Viacom e stabilendo che YouTube è un intermediario della comunicazione e quindi usufruisce dello speciale regime di responsabilità limitata garantita a tali servizi dal DMCA in presenza di specifiche condizioni realizzate nel caso in oggetto.

Fin qui la sentenza del giudice Stanton, essenzialmente molto chiara nel precisare le motivazioni della decisione.
Emerge, comunque, palese la differenza di orientamento tra tale sentenza e le recenti pronunce giurisprudenziali che hanno riguardato casi analoghi in Italia. Vero è che la legislazione relativa alla responsabilità degli intermediari della comunicazione non è identica, ma allo stesso tempo è ispirata ai medesimi principi che ritroviamo alla fine della sentenza newyorchese: la ratio della normativa è di limitare la responsabilità degli Isp, in tal modo assicurando che l’efficienza di internet migliori e la qualità e la varietà dei servizi online si espanda.
La normativa italiana, che di fatto non è altro che la pedissequa ripetizione della direttiva ecommerce europea, non prevede l’obbligo di rimuovere i contenuti a seguito di comunicazione da parte del titolare del diritto violato, né del resto prevede requisiti per la validità della comunicazione del titolare. Unico obbligo da parte del provider, secondo la normativa italiana, è di rimuovere i contenuti a seguito di comunicazione dell’autorità giudiziaria. In presenza di una comunicazione da parte di un terzo (e non quindi necessariamente il titolare del diritto) si prevede solo l’obbligo di informativa all’autorità giudiziaria, e non di rimozione dei contenuti. Di contro il soggetto che effettua la cosiddetta notification non assume alcun obbligo specifico nei confronti del provider, mentre ai sensi della normativa statunitense il titolare che effettua una notification rimane responsabile verso il provider.

Tanti sono gli elementi di contatto tra le due normative, europea (ed italiana quindi) e statunitense, e quindi sorgono dei dubbi nel verificare che situazioni analoghe vengono decise in maniera tanto difforme tra gli Usa e l’Italia. Ad esempio, nel processo a carico di Pirate Bay si è sostanzialmente giunti al sequestro in Italia in quanto si è ritenuto che il sito non fosse neutrale rispetto ai contenuti immessi dagli utenti poiché presentava un indice degli stessi.
Anche YouTube indicizza i video, addirittura li organizza secondo talune caratteristiche (più visti, più votati…), ma sempre secondo modalità tecniche del tutto neutrali ed automatiche, per cui il giudice Stanton ha ritenuto il sito di streaming comunque un intermediario della comunicazione.

Nel famoso caso Google-Vividown, i PM procedenti italiani hanno più volte sostenuto che Google Video non sarebbe un intermediario perché guadagna dai video immessi dagli utenti. Sotto questo profilo dobbiamo ammettere che il DMCA contiene una apposita previsione che stabilisce l’assenza di responsabilità di un provider qualora non guadagni direttamente dai contenuti illeciti, previsione non presente nella normativa europea ed italiana. Ma di contro ci appare evidente che la questione dei profitti non può avere alcuna attinenza con lo status di intermediario della comunicazione, che di fatto sono tutte società private che guadagnano dai loro servizi. Il punto è, piuttosto, stabilire se il guadagno è direttamente collegato all’attività illecita, oppure no. Cioè, per chiarire, se, come sentenzia anche il giudice di New York, Google guadagna solo dalla fornitura del suo servizio non può tale fatto elidere la sua condizione di provider, diverso sarebbe il caso se sfruttasse commercialmente i video illeciti avendone coscienza, perché tale situazione comporterebbe una partecipazione all’illecito.
Diversamente dovremmo ritenere che un gestore di telefonia è corresponsabile delle minacce intentate da un suo cliente ad altro utente telefonico, solo perché guadagna dalla telefonata, pagata da chi minaccia!

Nel caso che ha visto contrapposti Fapav e Telecom, al di là della problematica relativa alla privacy degli utenti, sostanzialmente la Fapav ha asserito di aver verificato statisticamente un certo numero di violazioni del diritto d’autore sulle reti Telecom, e quindi chiedeva all’intermediario di interrompere le connessioni agli utenti resisi autori di tali violazioni. In tale caso, giustamente, il Tribunale di Roma ha sancito che una richiesta di rivelare i nomi di utenti che commettono illeciti in rete può venire solo dall’autorità giudiziaria, e che la richiesta della Fapav di agire contro gli autori delle violazioni interrompendo loro il servizio non ha alcun pregio giuridico, non essendo in alcun modo Telecom responsabile delle informazioni degli utenti veicolate dai suoi server, e non essendo obbligata a nessuna sorveglianza su tali informazioni.
Telecom addirittura, secondo la sentenza, non è obbligata nemmeno a informare gli utenti, cioè ad avvisarli che stanno commettendo illeciti e a persuaderli di smettere, secondo una logica pedagogica che invece pervade la sentenza Google Vividown.

In relazione al caso Mediaset-YouTube, ricordiamo che il provvedimento cautelare col quale YouTube veniva condannata a rimuovere i video del Grande Fratello è stato poi confermato in sede di reclamo, per cui si è sostanzialmente stabilito che solo chi investe in contenuti ha il diritto di sfruttarli economicamente. La conclusione dei giudici è stata di imporre a YouTube di rimuovere i video del Grande Fratello, e inibire la pubblicazione futura di contenuti che vengono però individuati solo nel genere e non specificamente uno ad uno.
Il risultato è ovvio, imporre ad un intermediario della comunicazione l’obbligo di sorveglianza dei contenuti immessi dagli utenti, costringendolo quindi di fatto a perdere lo status di provider e le sue prerogative, forzandolo anche a sobbarcarsi i costi delle attività illecite di coloro che usufruiscono dei suoi servizi, come se ne fosse responsabile, mentre, di contro, i titolari dei diritti, i produttori, dispongono di ingenti risorse recuperate proprio per attività istituzionali di antipirateria.
Imporre, tra l’altro, a YouTube di rimuovere, ad esempio, tutti i video del Grande Fratello, poiché ovviamente è impossibile visionarli uno ad uno, vorrebbe dire costringere il portale a rimuovere tutto ciò che ha un titolo attinente al Grande Fratello, e quindi rimuovere anche ciò che non ha contenuti attinenti alla trasmissione (mentre non sarebbero rimossi i video che hanno contenuti attinenti ma titoli diversi!), in tal modo si consentirebbe una discrezionalità eccessiva al servizio, che non sarebbe più neutrale.
La sentenza del giudice Stanton, invece, stabilisce chiaramente che una responsabilità del provider non sussiste in casi del genere poiché l’intermediario non ha un vantaggio economico diretto dall’attività illecita, e soprattutto chiarisce che per far sorgere obblighi in capo al fornitore di servizi online necessita una individuazione specifica dei contenuti illeciti, non essendo sufficiente una conoscenza generica, e tantomeno un ordine di rimozione potrebbe essere valido per il futuro, aggiungiamo noi.