Il fattoLa frase, citazione di un’opera shakespeariana, è contenuta nella motivazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1972 del 2010 che ha visto condannare tre dirigenti di Google Italia a seguito di una denuncia dell’associazione ViviDown.
I fatti sono noti, l’8 settembre 2006 alcuni ragazzini di una scuola di Torino filmano un ragazzo autistico mentre viene da loro maltrattato e dileggiato, facendo riferimento all’associazione suddetta nell’audio del filmato. Il video in questione viene poi caricato sul servizio Google Video dove rimane visibile per circa due mesi, raggiungendo un certo numero di visualizzazioni (almeno 5.500) e venendo inserito tra i video “divertenti” più visti.
Il 6 novembre un utente, dopo aver visto il filmato, lo segnala a Google. Di seguito qualcuno contatta l’associazione ViviDown che si attiva ulteriormente. Il 7 novembre, alle 4 e 25, la polizia postale invita Google a valutare se è il caso di rimuovere il video, in quanto sono in corso accertamenti in relazione al filmato. Nella stessa data dagli USA autorizzano la rimozione del video che avviene verso le 21. Il 9 novembre l’associazione ViviDown sporge querela per il fatto, e il 13 novembre la Polizia comunica i fatti alla Procura della Repubblica precisando che il video in questione era su server all’estero, per cui si è contattato, via mail, Google per la rimozione del filmato. Il video viene definito come ingiurioso.
Il processo
Nel corso del processo i genitori del ragazzo ritirano la querela che anche loro avevano sporto contro Google, a seguito delle scuse da parte di Google Italia ed alle iniziative di Google promosse in ambito sociale. Ritengono che proseguire non è il modo migliore per tutelare il ragazzo.
Il processo continua, però, con la costituzione di parte civile dell’associazione ViviDown e del Comune di Milano (ammesso nonostante il fatto che la vicenda si sia svolta in una scuola steineriana di Torino), e si conclude con una sentenza di condanna a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) per i tre dirigenti, per violazione della normativa sulla privacy, e con una assoluzione per il reato di diffamazione.
La sentenza in questione fa scalpore, perché è la prima volta che in un paese un dirigente di Google viene condannato in relazione a dei contenuti immessi da un utente.
Il 12 aprile 2010 vengono finalmente depositate le motivazioni della sentenza.
L’accusa
Secondo i PM che hanno sostenuto l’accusa, il problema non riguarda affatto la condizione di intermediario della comunicazione che non si attaglia a Google Video, in quanto Google non si limita a mettere in comunicazione gli utenti in modo indifferente rispetto ai contenuti, ma trae un vantaggio economico dal servizio. I PM fanno l’esempio di Ebay, inteso come un intermediario della comunicazione, dimenticando che Ebay offre i suoi servizi a pagamento, mentre invece Google Video è sostanzialmente gratuito, a parte gli introiti derivanti dalla pubblicità sulle pagine. Già dalle tesi dei PM si evidenzia un pregiudizio etico morale relativamente a chi guadagna da un servizio, pregiudizio che si trasporta in parte anche nella sentenza.
Esisterebbe, quindi, secondo i PM, un obbligo giuridico di controllo dei contenuti immessi sul sito, obbligo derivante dalla posizione di garanzia a carico del sito web.
La sentenza
La motivazione della sentenza si struttura in due parti, la prima ricostruisce la indagini della Procura di Milano, la seconda si sofferma sui capi di imputazione e sulle risultanze probatorie, al fine di giungere alla decisione conclusiva.
Il comportamento di Google
La prima parte si attarda, anche troppo, su considerazioni relative alle modalità di funzionamento di Google, in particolare di Google Italia, dipingendo quest’ultima come una azienda sorta con minimo utilizzo di uomini e risorse, al fine di massimizzare i profitti, o più esattamente con l’intento, relativamente a Google Video, di “monetizzare ogni video” immesso dagli utenti.
Il giudice indugia particolarmente sulle indagini che hanno avuto come oggetto le procedure e la policy dell’azienda in merito alle problematiche legali, e in particolare a quelle relative alla privacy. Il giudice evidenzia alcuni aspetti che ritiene sintomatici di scarsa attenzione nei confronti dei diritti degli utenti e scarso rispetto dei loro dati personali. Ad esempio, rileva che in merito ai contenuti illeciti la politica di Google, in relazione agli Stati non-USA, è quella di attendere un ordine del giudice prima di rimuoverli. Ne verrebbe fuori, continua il giudice, un atteggiamento di completo disinteresse nei confronti di tali problematiche, sintomatico di un atteggiamento improntato esclusivamente al profitto e non al rispetto degli utenti.
Il giudice continua tratteggiando l’attività di Google in relazione allo specifico servizio Google Video. Sostiene, infatti, che Google non può essere considerato un mero fornitore di spazio web, quindi un servizio di hosting, cioè un intermediario delle comunicazioni, ma fa qualcosa di più, in particolare indicizza i contenuti inseriti dagli utenti, li organizza e li sfrutta a fini commerciali, ottenendo un profitto.
La prova di ciò sta in due elementi. Prima di tutto sovviene dal servizio Adwords, un servizio commerciale che consente di affiancare ai contenuti immessi dagli utenti delle inserzioni pubblicitarie in tema con il contenuto medesimo. Il fatto che sussista un tale collegamento induce il giudice a ritenere che Google sia in grado di “leggere” e “comprendere” i contenuti, e quindi ne sarebbe a conoscenza, divenendone una sorta di dominus.
L’altro elemento è Safesearch, una tecnologia di filtraggio che, pur pienamente funzionante dal 2003, viene applicata solo nel 2007 a Google Video quando, asserisce il giudicante, “non vi era più il pericolo commerciale di YouTube e quindi ci si poteva permetter di iniziare a fare una selezione (e tuttavia si optò di farla non già all’ingresso ma solamente in sede di visualizzazione del video”.
Questo perché, rimarca il giudice, è emerso che Safesearch era idoneo a bloccare più contenuti del dovuto. Il giudice rimane perplesso che Safesearch non fosse stato utilizzato fin da subito, “non si potrà certo dire che Google, che ha sviluppato il motore di ricerca per eccellenza, non possa vantare tale know how in materia”!
Tali modalità di scarsa, secondo il giudice, attenzione alla tutela dei dati degli utenti, a raffronto con la cifratura degli hard disk del personale di Google, sarebbe sintomatico: da un lato i dati di Google “da proteggere in maniera assoluta”, dall’altro i dati di altri, “da diffondere il più possibile”, ovviamente a fini di profitto.
L’imputazione
Il reato per il quale si è avuta la condanna è l'art. 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice della privacy) che prevede: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.
Secondo il giudice sussisterebbe un trattamento in quanto i dati personali immessi dagli utenti, nello specifico relativi ad un terzo (il disabile) presente nel video, vengono trattati anche in Italia, nonostante la loro destinazione finale fosse i server di Google Inc. in USA, perché “Google Italy costituiva la mano operativa commerciale di Google Inc. in Italia”.
L’utilizzo di strumenti atti a monetizzare i video, in particolare Adwords, induce a ritenere che i video vengano sottoposti ad organizzazione e indicizzazione, e “le complessive modalità di esplicazione di tale servizio, incidendo sui dati immessi nel sistema di Google Video, comporterebbero necessariamente un trattamento degli stessi, e quindi escluderebbero la possibilità di considerare Google Italy (o comunque Google Video) un mero intermediario passivo (host provider) che agisce a richiesta del destinatario del servizio, ma un content provider e cioè un gestore di contenuti”. Quindi Google Italy trattava i dati contenuti nei video e ne era responsabile.
Nel caso specifico i dati trattati sarebbero dati sensibili, cioè le condizioni particolari di salute del disabile, e quindi sorge un obbligo, da parte di Google Video, di rispetto delle normative, in particolare quella sulla privacy.
Il content provider, però, continua il giudice, “può essere considerato colpevole ai fini della legge solo e soltanto se vi sia coscienza e volontà dello stesso” comportamento, quindi non è punibile chi raccoglie, utilizzi o diffonda dati che può considerare in buona fede raccolti lecitamente da altre persone. Cioè, spiega il giudice, “non è possibile imporre a qualcuno un obbligo a cui egli non è in grado di fare fronte con i normali mezzi a sua disposizione: sarebbe del tutto impossibile pretendere che un IP (internet provider) possa verificare che in tutti i migliaia di video che vengono caricati ogni momento sul suo sito web siano rispettato gli obblighi concernenti la privacy di tutti i soggetti negli stessi riprodotti”.
Però, secondo il giudice, esiste “un obbligo NON di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema, ma di corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti ed apprenda dati provenienti da terzi, ai terzi che questi dati consegnano”.
A differenza dei PM, che ritengono che tale tipo di responsabilità possa sussistere solo se il provider svolga qualche operazione in più oltre ad una mera intermediazione tecnica, e quindi diventi in qualche modo il dominus dei dati, trattandoli e gestendoli, il giudice ritiene che la responsabilità del provider, in relazione al trattamento di dati sensibili per i quali non è stato richiesto il consenso, non sussiste solo se non viene provata la sua piena consapevolezza di tale mancanza. Mentre in presenza di contenuti coperti dal diritto d’autore la responsabilità sarebbe insita nel fatto che ne consente la commercializzazione più facile.
In merito ai dati sensibili, quindi, la consapevolezza della mancanza di un consenso può derivarsi “da una mancanza di segnali o di elementi significativi all’atto della prima comunicazione del caricamento”.
In conclusione, la circostanza che Google organizzi i video, li selezioni e li colleghi ad inserzioni pubblicitarie, fa si che tali video non siano più un flusso indistinto ma una serie di dati conosciuti dall’hoster che diviene, secondo il giudice, hoster attivo e responsabile dei contenuti. E per questo ha tutta una serie di obblighi, tra i quali quelli relativi alla tutela della privacy.
Però, se da un lato non è un comportamento esigibile, perché impossibile da porre in essere, il controllo di tutti i video al fine di verificare se vi siano dati sensibili per i quali occorre il consenso, dall’altro è necessaria l’informativa privacy che avverta gli utenti delle conseguenze delle loro azioni.
“L’informativa sulla privacy, visualizzabile per l’utente dalla pagina iniziale del servizio Google Video in sede di attivazione del relativo account al fine di porre in essere il caricamento dei files da parte dell’utente medesimo era del tutto carente, o comunque talmente nascosta nelle condizioni generali di contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge”.
In particolare, si legge in sentenza, “è ben vero che al punto 9 dei termini e condizioni del programma di caricamento di Google video si chiede all’utente di garantire che il contenuto autorizzato che sta caricando non ‘violi diritti o obblighi verso qualsiasi persona, inclusi…. i diritti di privacy’, ma l’avviso in questione, al di là della sua genericità ed astrattezza, è dato in modo nascosto ed anonimo, quasi a garantirsi la presenza di un alibi in un eventuale momento successivo di contrasto”. A riprova di ciò al punto 2 della normativa sulla privacy di Google si legge che “Google raccoglie dati personali quando vi registrate per accedere ad un servizio”, e il giudice rileva che “chiunque legga questa frase non può che pensare ai propri dati personali e non certo a quelli delle persone incautamente citate o riprese nei contenuti autorizzati”.
In conclusione, vi sono una serie di elementi rilevatori che portano il giudicante a credere che vi sia, da parte di Google “una chiara accettazione del rischio concreto di inserimento e divulgazione di dati, anche e soprattutto sensibili, che avrebbero dovuto essere oggetto di particolare tutela; non solo, ma anche dell’interesse economico ricollegabile a tale accettazione del rischio e della chiara consapevolezza di quest’ultimo”.
La diffamazione
L’altro reato contestato era il reato di diffamazione, in concorso ovviamente con gli autori del video incriminato, a danno della parte lesa ViviDown, per le ingiuriose frasi pronunciate nel filmato.
Il giudice non condivide la posizione dell’accusa, in quanto “non esiste, perlomeno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nella maglie dei gestori o proprietari dei siti web”. La posizione di garanzia impone al soggetto non una rimozione del video successiva, bensì di impedirne il caricamento, e ciò è inesigibile, in quanto impossibile in relazione agli strumenti a disposizione dell’azienda.
Una responsabilità per diffamazione si potrebbe avere solo se si prova la consapevolezza del fatto delittuoso, e la prova in questione non risulta piena, anche se la circostanza che il video sia stato online per due mesi ed inserito tra i video più divertenti già costituisce un principio di prova, che non ha raggiunto la pienezza, continua il giudice, solo per difficoltà nell’effettuare le indagini. Per questo si giunge all’assoluzione in relazione alla diffamazione, “in attesa di una buona legge che costruisca una ipotesi di responsabilità penale per il mondo dei siti web (magari colposa)”, ma il giudice si pregia di segnalare “che aprire le cateratte della libertà assoluta e senza controllo non costituisce un buon esercizio del principio di responsabilità e di correttezza, che sempre dovrebbe presiedere le attività umane”.
Commento
La sentenza in questione lascia perplessi sotto molti punti di vista, prima di tutto in relazione al fatto che, dato lo scalpore che aveva provocato la condanna, molti si attendevano una enunciazione chiara ed un ragionamento puntuale e rigoroso che giustificasse quel verdetto.
La prima parte della sentenza ha un valore moralistico del quale non se ne sentiva l’esigenza, e mira a dipingere Google come un rapace pronto a tutto pur di fare profitto, in particolar modo stigmatizzando proprio il fatto che l’azienda punti al profitto, dimenticando, però, che qualsiasi azienda agisce per tale fine e non certo per far beneficenza. In realtà è una parte piuttosto corposa che non ha un particolare valore giustificativo all’interno della sentenza, perché il punto nodale è stabilire se ci sono le condizioni per ritenere configurato un reato, il resto non conta. Al massimo avrebbe potuto trovare un senso se il reato contestato fosse l’art. 169 del codice privacy, che prevede le misure minime di sicurezza per la tutela dei dati personali, in tal caso un impianto del genere avrebbe potuto ritenersi utile per inferire la scarsa attenzione di Google alla tutela della privacy.
Il reato di cui all’art. 167 si configura in presenza di un trattamento di dati personali o sensibili, in assenza di consenso, in presenza di un nocumento per la parte lesa e del dolo specifico da parte dell’agente.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, anche a voler sorvolare l’evidente errore sui dati, in quanto il ragazzo era autistico e non down come definito nel video, il problema riguarda il luogo dove sarebbe avvenuto il trattamento.
In sentenza si sostiene che Google Italy sarebbe collegata a Google Inc. in quanto costituiva “la mano operativa e commerciale” di Google Inc. in Italia. In realtà si tratta di due aziende distinte, anche se collegate, laddove il titolare del sito e dei server è Google Inc. Google Italy svolge una mera attività di marketing e consulenza, mentre i dati vengono “trattati” da Google Inc., e gli utenti si collegano direttamente ai server negli USA. E’ la medesima Polizia Postale che, con la comunicazione di reato dell’8 novembre 2006, sostiene che, fatti i primi accertamenti, i server erano all’estero.
Il trattamento in questione risulta la conservazione del video, con i dati sensibili consistenti nell’effige del ragazzo disabile, conservazione che si è mantenuta per circa 2 mesi, fino alla rimozione dopo l’invito da parte della Polizia di valutarne la rimozione. Ma il video viene conservato nei server USA di Google, non in Italia dove non vi è nemmeno una sede che si occupa della gestione dei contenuti, cosa che avviene, invece, nella sede in Irlanda. Il giudice sostiene che vi sarebbe un trattamento a Milano, ma al massimo, in realtà, si ha un transito di dati.
Come osservato da Guido Scorza su Punto Informatico, lo stesso Garante per la privacy ha sostenuto in passato che la disciplina italiana in materia di privacy non può ritenersi applicabile a Google Inc. in relazione a tutta una serie di servizi erogati dall’estero. È altresì vero che il codice della privacy si applica anche ai trattamenti di dati detenuti all'estero, se l’azienda ha una sede in Italia, oppure impiega strumenti presenti nel nostro paese, “salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione Europea”. E questo è proprio il caso specifico, i dati transitano verso gli USA, dove vengono “trattati”.
L’altro punto dubbio riguarda la prova del dolo che, in relazione all’articolo 167 deve essere dolo specifico e non generico. Il dolo viene ricavato dall’esistenza di Adwords che consente di collegare i dati dei video agli annunci pubblicitari e da ciò si ricava la consapevolezza di quei dati, e quindi il dolo. Tale tesi appare tirata per i capelli, considerato che Adwords è un servizio automatizzato, e quindi non prova affatto che qualcuno di Google avesse una reale ed effettiva conoscenza almeno, per non parlare di dolo specifico, dei dati immessi con i video.
Sul punto è recente una sentenza della Corte di Giustizia europea che precisa che, proprio in relazione al servizio Adwords, una gestione automatica e passiva del servizio porta a definire un servizio come intermediario della comunicazione, e quindi non responsabile dei contenuti. Le conclusioni del giudice su questo punto dovrebbero essere riviste alla luce di quella sentenza.
Infine, in merito al nocumento, rileviamo che l’interessato al quale si riferisce il consenso è colui che ha un rapporto con il titolare del trattamento, cioè, nel caso specifico, chi ha caricato il video, mentre la persona che ha avuto un nocumento è un terzo nel rapporto tra Google e l’utente del servizio.
In conclusione, secondo il giudicante, poiché Google tratta i dati vi è responsabilità. La conseguenza sarebbe che Google dovrebbe acquisire il consenso volta per volta (e casomai anche ottenere l’autorizzazione dal Garante), ma il giudice sostiene che tale comportamento è inesigibile, in quanto sarebbe impossibile verificare tutti i video ed acquisire il consenso per tutti, specialmente in considerazione che quando si tratta di terzi rispetto al servizio Google dovrebbe prima di tutto identificarli. Per cui residua solo l’obbligo di informativa. Tal cosa ci appare in contraddizione, o forse dovremmo plaudire al giudice che ha scovato un buco nella normativa italiana, cioè una legge che è tecnicamente impossibile, in certe condizioni, da rispettare. In realtà il tutto si spiega facilmente, perché se un utente immette un video nel quale sono presenti i suoi dati sensibili, e lui stesso che fornisce i dati, quindi autorizza il trattamento, ma se inserisce dati di terzi, dovrebbe essere lui a chiedere il consenso al terzo, altrimenti è già in violazione della norma. E non dimentichiamo che, secondo l’art. 26 comma 5 del codice privacy, i dati riguardanti lo stato di salute non possono essere comunque diffusi, a prescindere dal consenso.
L’informativa non ha alcun senso in relazione a dati illeciti in partenza. Il punto sta solo nello stabilire se Google è o meno responsabile di dati illecitamente trattati da terzi e da Google ricevuti in buona fede.
Inoltre il codice della privacy, all’art. 13, fa riferimento all’interessato, o persona presso cui i dati sono raccolti, come soggetto al quale l’informativa è rivolta, e l’informativa non è niente altro che una descrizione del trattamento al quale i dati dell’interessato potranno essere sottoposti, al fine di consentirne un consenso “informato”. Non esiste in alcun punto della legge l’obbligo di inserire regole astratte che disciplinano un corretto trattamento, né tantomeno l’obbligo di “istruire” l’interessato al corretto uso dei dati suoi e di altri, insomma non esiste alcun obbligo pedagogico di istruire alla legalità gli utenti.
Infatti, correttamente i PM ritengono che tale tipo di responsabilità possa sussistere solo se il provider svolga operazioni attive sui contenuti, divenendone responsabile, ed occorre che si dimostri la consapevolezza dell’illiceità del comportamento (e in questo caso è colpevole a prescindere dall’informativa), cosa ben diversa da quello che sostiene il giudicante.
Questi, infatti, ritiene sufficiente una mera informativa che scarichi sugli utenti la responsabilità di eventuali trattamenti illeciti compiuti a danni di terzi, per cui il tutto si risolverebbe, secondo la sentenza, tramite un semplice escamotage formalista, cioè inserire una informativa che preveda il trasferimento della responsabilità in materia di privacy in capo agli utenti, facendo salvo il portale di Google (o di altro sito).
Insomma basta una piccola modifica per risolvere il problema, e qui non possiamo fare altro che concordare col giudice che cita “molto rumore per nulla”, in riferimento alla semplicistica soluzione tirata fuori.
Ovviamente in tal senso sarebbe tutto troppo semplice, per cui l’ulteriore complicazione che si trova in sentenza riguarda proprio l’informativa privacy. Quella fornita da Google Video all’epoca, pur presente, e pur citando la normativa privacy, non solo viene ritenuta carente, ma addirittura nascosta (anche se richiamata al momento della creazione di un account), perché inserita all’interno delle condizioni generali di contratto, al punto da risultare inutile o, forse, conclude il giudice, messa li in quel modo “quasi a garantirsi la presenza di un alibi in un eventuale momento successivo di contrasto”. Come dire, quelli di Google non erano capaci di adeguarsi alla normativa privacy, o forse non ne avevano voglia, o peggio lo facevano scientemente per non dover rimuovere video che portavano molti contatti, e quindi profitti, per cui inserivano una clausola di esenzione di responsabilità in un punto un po’ nascosto così gli utenti non se ne accorgevano e non c’era il rischio che la leggessero.
Peccato che poco più avanti lo stesso giudice, nel rigettare la tesi accusatoria che avrebbe voluto Google Italy responsabile anche di concorso in diffamazione, ammette che, “anche se l’informativa sulla privacy fosse stata data in modo chiaro e comprensibile all’utente, non può certamente escludersi che l’utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, commettendo il reato di diffamazione”.
In realtà pare un salto logico, poiché non è esigibile un controllo preventivo su tutti i contenuti, allora si trova un altro punto da dove ricavare la responsabilità di Google.
Insomma, vi sono palesi contraddizioni e salti logici di non poco conto che rendono difficile ritenere tale sentenza in grado di soddisfare tutti coloro che l’hanno attesa per lungo tempo, dall’emissione del verdetto di colpevolezza, e soprattutto appaiono dubbi in merito alla possibilità che la sentenza non venga riformata, considerato che già i legali di Google hanno annunciato che ricorreranno in appello. Non si vuol dire che in appello Google sarà assolta, ma è probabile che la sentenza sarà in parte riscritta visto le indubbie carenze.
Alcuni commentatori si sono lanciati nella discussione sostenendo che la sentenza in questione è giusta, perché non esiste il diritto di fare quello che pare, e non deve esistere in rete. Alcuni hanno detto che se i ragazzi avessero maltrattato in una pubblica piazza il disabile, ciò non sarebbe stato permesso. Ci permettiamo di ricordare che cose del genere accadono tutti i giorni, gente che maltratta altri in pubbliche vie, e nessuno interviene. E, caso strano, nessuno si premura, dopo, di denunciare il proprietario della strada (che pure guadagna dall’uso della strada) per non aver impedito l’evento. Nel caso specifico, se Google non avesse pubblicato il video nessuno avrebbe mai saputo delle angherie che quel ragazzo aveva subito, delle quali non aveva mai parlato con nessuno.
La realtà è che nella rete esistono le norme, le stesse identiche norme giuridiche che regolano la vita non virtuale, non c’è alcuna differenza. Nel caso specifico i ragazzi sono stati condannati (10 mesi di servizio sociale per la ragazza di dodici anni che ha immesso il video in rete, 12 mesi per gli altri), ma il clamore maggiore si è avuto nei confronti di Google.
In un paese normale si aprirebbe immediatamente un dibattito tra i politici e l'opinione pubblica sul perché di un episodio del genere, sulle ragioni culturali e sociali all'origine dell'episodio stesso, e sui modi per eliminare il disagio sociale nel quale sono cresciuti gli autori del gravissimo episodio. In Italia ci si è soprattutto preoccupati di addossare in qualche modo la colpa alla rete internet, e quindi ad uno dei suoi attori principali, Google. Si punta il dito contro il cyberspazio come unico, o quasi, responsabile dell'evento, e l'aggressione in sé passa in secondo piano. Dimenticando che Google, come tanti altri siti, come tanti altri social network, non è altro che uno strumento, che può essere usato per il bene come per il male. Nel secondo caso si devono punire i colpevoli, le norme ci sono per farlo correttamente e velocemente (ricordiamo che il video è stato rimosso nelle 24 ore dalla richiesta della Polizia), ma i colpevoli che pongono in essere l’azione, e non pretendere che Google agisca come una sorta di educatore degli utenti. Questo, semmai, è un compito che spetta allo Stato e alle scuole.
Una regolamentazione a parte per la rete non serve, come non serve per la telefonia. Se si usa un telefono per minacciare non per questo si denuncia il gestore telefonico. Si è detto che Google in questo caso sfrutta il video per guadagnarci, fa profitto, ma anche il gestore telefonico ci guadagna, chi minaccia non paga forse la telefonata ?
Il dubbio è che sia partita una grande campagna contro la net neutrality, il principio in base al quale internet non è altro che uno strumento che mette in collegamento le persone e non può essere piegato ad interessi particolaristici, cruciale per le libertà sotto gli Stati dittatoriali e garanzia di libertà di espressione nelle democrazie. Colpevolizzare lo strumento non è altro che un modo per imbrigliarlo, per poterlo controllare con la giustificazione che è pericoloso, impedendone l’uso anche a chi ne usufruisce onestamente.
Se, poi, volessimo invece sostenere la necessità di un controllo preventivo, da parte di siti come Google Video, su tutti i contenuti immessi dagli utenti in rete, controllo preventivo che non è previsto al momento da alcuna legge, anzi la direttiva europea sul commercio elettronico recepita con legge in Italia prevede espressamente che non vi è alcun obbligo di sorveglianza, comunque dovremmo fare un conto sul numero di ore di video che vengono immessi ogni giorno su servizi come quello in discussione. Solo per analizzare il quantitativo spropositato di immagini immesse in rete occorrerebbero migliaia di persone che porterebbero il costo di questi servizi alle stelle. La conseguenza sarebbe scaricare il costo sugli utenti, oppure chiuderli, lasciando campo libero ai soli produttori di media audiovisivi. Insomma, niente più contenuti dagli utenti, ma solo contenuti accuratamente selezionati da chi ha i soldi per produrli. Un ottimo modo per eliminare le voci dissidenti.