I mondi paralleli dell’AgCom

agcomContinuano i viaggi dell’AgCom negli universi paralleli durante la sua missione alla ricerca di mondi sconosciuti e nuove forme di vita, ed anche questa volta si è imbattuta nell’ennesimo pianeta pieni di cattivissimi pirati ed imbevuto di ogni sorta di nefandezza, dove nessuna regola esiste ed ognuno fa ciò che più gli piace. Quel mondo lontano si chiama Far Web!
Del resto il presidente dell’AgCom lo aveva detto che l’autorità si inoltrava in territori di frontiera, cercando evidentemente di civilizzare quel territorio vasto e sconosciuto ai più, e questo è purtroppo vero, poiché in Italia da decenni il numero degli utenti italiani connessi alla rete saltella intorno al 50%. E nell’audizione di fronte al Parlamento, in tema di delibera sulla regolamentazione del diritto d’autore in rete, il presidente non si è smentito narrandoci le sue ultime peripezie.

Risulta piuttosto illuminante la lettura della relazione scritta dell’intervento in questione, nella quale il presidente dell’AgCom mostra anche una compiuta conoscenza delle problematiche sottese alla delibera in oggetto, peccato che poi si mischino palesi incongruenze e sviamenti che evidenziano come su alcuni punti non ci sia un interesse effettivo a rispondere alle critiche sollevate. Insomma, nessuna risposta a tutte le critiche e le domande rivolte sulla delibera AgCom, quanto bensì l’esposizione della solita minestrina riscaldata.
L’inizio lascia ben sperare, dove si evidenzia che è il Parlamento “che ha competenza legislativa in materia”, per poi trincerarsi dietro la nota litania dell’obbligo delegato dal Parlamento medesimo, senza però chiarire nemmeno stavolta quale sia la fonte normativa di tale immane e periglioso compito.
È palese che il tema di fondo sia “un sistema di diritto d’autore appropriato all’era digitale”, e non c’era bisogno di scomodare tante astruse parole (centripeta, sfaccettata, multiforme…) per capirlo e per sostenerlo. Bastava la semplice considerazione che è in atto una battaglia da anni su questo terreno, che trova da un lato le major e dall’altro gli utenti della rete, e che in tale battaglia manca, e da tempo, proprio il legislatore, che si dovrebbe porre come arbitro della contesa, cercando di mediare gli interessi in gioco. Il problema di fondo, però, è sempre il solito, sul quale la relazione glissa, e cioè che mentre nel resto del mondo, ad esempio in Gran Bretagna e in Spagna, il dibattito si svolge in Parlamento, in Italia un’autorità amministrativa si è arrogata il diritto di regolamentare una materia così delicata, anzi sembrerebbe quasi che voglia civilizzare l’intera rete mondiale.

Le frasi ammalianti, le premesse seducenti ci sono tutte, quando si ricorda che “la tutela del copyright va coniugata con la libertà di espressione e d’informazione; l’affermazione di principi di legalità e di contrasto alle violazioni si deve integrare con l’incentivo all’innovazione, alla qualità”, purtroppo poi si scade pesantemente nel momento in cui si afferma che “il diritto alla libera circolazione del pensiero… non può e non deve strangolare i diritti patrimoniali sulle opere dell’ingegno”, ponendo sullo stesso piano, come evidenziato anche nelle pagine successive, principi e libertà che invece semplicemente non lo sono.
Il punto non è la difesa della spinta creativa dell’industria, od incentivare gli investimenti, quanto piuttosto garantire che il soggetto debole della questione, e cioè l’utente, non abbia a subire limitazioni a causa di una sperequazione tra le parti in causa.
Come ben evidenziato nel “Libro bianco su Diritti d’autore e Diritti fondamentali nella rete internet”, non si rileva nella realtà tutta questa aggressione nei confronti dei diritti autoriali, e di conseguenza non si comprende da dove nasca la necessità di realizzare una normativa, per la tutela dei diritti d’autore in rete, che sia diversa e più stringente rispetto a quella applicabile alla vita reale.
L’unico modo per giungere a porre sullo stesso piano la libertà di espressione e beni come la cultura, con entità puramente economiche, cioè i diritti autoriali, è indurre artificiosamente una scarsità di idee e di cultura, al fine di monetizzare anche questi beni superiori. In questo modo, però, si alimenta l’illegalità, e l’AgCom, in fin dei conti ne appare anche consapevole laddove sostiene che “l’Italia ha due primati negativi: agli ultimi posti del ranking dei Paesi europei sul fronte dell’accesso a internet, e ai primi posti a livello mondiale per la pirateria”. Certo, sono “dati che fanno riflettere”, e sui quali l’AgCom riflette da tempo, visto che già lo scorso anno, in una indagine sulla pirateria, riteneva importante promuovere la cultura della dell’accesso alla rete e della diffusione dei contenuti legali, al fine di combattere la pirateria.

È sicuramente vero, invece, che l’AgCom “non ha la benché minima propensione a diventare lo sceriffo di internet”, ma questo è solo perché il regolamento, per come configurato, non lo permetterà, visto che la maggior parte delle procedure di cancellazione dei contenuti in rete, probabilmente, si fermerà alla prima fase.
Forse per questo motivo “lo schema elaborato dall’AgCom sta riscuotendo all’estero vastissimi consensi e viene tenuto a raffronto, come un possibile modello, nei progetti all’esame in vari Stati europei”, perché è facile immaginare che sarà il modello che più facilmente degli altri consentirà una rimozione di contenuti online, senza creare troppe complicazioni ai soggetti ai quali quei contenuti danno fastidio.

Ecco perché si scartano le “logiche invasive del tipo di quelle adottate in Francia”, in quanto si stanno rivelando “intrusive e poco efficaci”, cioè determinano la possibilità di ricorso al giudice, e quindi il successo della rimozione (l’efficacia) non è garantito.
Ecco perché ormai, sempre più inelegantemente, l’AgCom continua a ricordare che la procedura si svolge in due fasi, una dinanzi al gestore del sito ed una seconda, del tutto eventuale, dinanzi all’AgCom medesima, evitando accuratamente di dire che l’unico soggetto il quale rischia di subire una lesione dei suoi diritti, il cosiddetto uploader, tanto per utilizzare un termine tecnico che fa molto “hacker”, cioè chi ha caricato il video o il commento in rete, non ha diritto di ricevere comunicazioni, e quindi non è affatto detto che partecipi alla procedura che lo vedrà “accusato” di un illecito. Insomma non ha un effettivo diritto alla difesa.
Certo, è possibile che il gestore del sito gli comunichi l’avvio della procedura, ma dato come essa è configurata, con termini brevi e stringenti, e con possibili multe, piuttosto elevate, che vanno a colpire il gestore del sito, non si comprende perché quest’ultimo debba preoccuparsi di difendere qualcun altro rischiando di suo.
Quindi, ricordare che l’uploader, l’utente finale, può presentare una contronotifica, cioè difendersi, non è così rilevante. È possibile che il gestore del sito non sappia come contattare l’utente, o semplicemente che l’utente sia in vacanza per qualche giorno, e a quel punto la contronotifica non ha più alcun senso. Poi, una volta rimosso il contenuto avrebbe scarso rilievo opporsi ed entrare in contestazione con due aziende di grandi dimensioni.
Come già ricordato tutta la procedura si può riassumere in due semplice battute, il presunto titolare del diritto chiede la rimozione al gestore, e poi sarà eventualmente l’utente, probabilmente a rimozione già avvenuta, a contestare il fatto e rivolgersi all’autorità oppure ad un giudice per difendere i suoi diritti. Insomma, si inverte la procedura normale, così il titolare afferma l’esistenza di un illecito in contraddittorio (?!) con il gestore del sito, poi dopo, eventualmente, l’uploader prova di essere innocente!

Ha ragione il presidente dell’AgCom che “le diverse fasi del procedimento delineato dall’Autorità consentono dunque di risolvere le questioni bonariamente, senza arrivare alla lite giudiziaria”, perché la paura per i produttori è proprio quella, dover rivolgersi ad un giudice per tutelare i propri diritti, perché dinanzi ad un giudice non è sufficiente affermare di aver ragione, bisogna anche dimostrarlo. E se non ci riesci ne paghi le conseguenze!  
Con questa procedura sarà tutto più semplice, basterà affermare il proprio diritto, visto che il gestore non è generalmente in grado di controbattere giuridicamente, e si otterrà un provvedimento di rimozione, perché il gestore dovrà temere le multe che gli possono essere comminate. Poi sarà, eventualmente, l’uploader a spendere soldi e denaro per dimostrare dinanzi ad un giudice che lui aveva il diritto di pubblicare quel contenuto, fosse anche perché si tratta di una utilizzazione libera consentita dal diritto d’autore. E così, dopo qualche anno di causa, forse, otterrà di riavere il suo contenuto online.
Il richiamo alle “procedure di risoluzione extragiudiziaria” non ha alcun senso, perché, come l’AgCom sicuramente sa, in quei casi si tratta di controversie aventi ad oggetto solo questioni monetarie (ad esempio errori su una bolletta), mentre nella materia che qui stiamo trattando si tratta, invece, di contemperare i diritti economici delle major con le libertà costituzionali degli utenti della rete. Ci pare esista una differenza enorme, e il solo accomunarle fa sorgere il dubbio che esista uno specifico interesse che le persone siano sviate dalle reali problematiche sottese al tema.

È, quindi, non corretto sostenere che nell’attuale situazione di fatto si lascia “senza tutela i contenuti culturali e le attività imprenditoriali”, perché la tutela c’è, esiste, e funziona, come hanno mostrato varie pronunce giudiziarie in materia, compreso la recente sentenza del tribunale di Roma sulla responsabilità di Yahoo. Come è del tutto fuorviante sostenere che l’autorità abbia “previsto un sistema di fair use che si fonda sulle eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore”, perché tali eccezioni sono previste dalla legge ben prima di un qualsiasi intervento dell’AgCom. Il problema, casomai, sta nel definire i contorni dell’applicabilità di quelle eccezioni, definizioni che mancano da anni ormai, ma questo è ben altro discorso.

Infine appare anche giaculatorio il richiamo alla “valutazione positiva riportata all’estero” della delibera AgCom che avrebbe “ricevuto una specifica considerazione da parte del Governo statunitense”, governo che si è distinto in passato per le pressioni effettuate nei confronti dei paesi europei al fine di far approvare norme repressive in materia di diritto d’autore. Per non parlare degli “apprezzamenti dei sostenitori della proprietà intellettuale e dell’industria”, la cui sola esistenza dovrebbe portare a pensare che forse il regolamento tende più da una parte che dall’altra.
In estrema sintesi, quindi, una audizione con tante belle premesse alle quali seguono fatti discordanti, in certa misura anche schizofrenici e in controtendenza con le premesse, circostanza che fa pensare che in tale vicenda l’AgCom sia la colomba che viene spinta a forza mentre i falchi siano dietro le quinte.