Il blog non è stampa, ma questo non è un male

blogUn articolo de Il Sole 24 Ore riporta una decisione dell’XI sezione penale del tribunale di Milano, come giudice del riesame, che con ordinanza del 21 giugno ha preso posizione sull’annosa problematica della equiparazione tra internet e stampa.
Con l’ordinanza in questione il tribunale conferma il provvedimento di sequestro deciso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un articolo pubblicato su un sito di informazione politica, così stabilendo che un blog non può essere equiparato di per sé ad un giornale, ma tale equiparazione è possibile solo se il blogger ha adempiuto alcune prescrizioni previste per i giornali a tutela della collettività, come l’indicazione di un direttore responsabile e la registrazione nel registro per la stampa tenuto presso il tribunale.
Premesso ciò, il tribunale conclude che in assenza di tale registrazione non è possibile estendere la prerogative dei giornali (come l’incensurabilità) al blog, per cui un blog può essere sottoposto a sequestro.


Come evidenzia anche Marco Scialdone, questa ordinanza consolida l’orientamento che non ritiene sia possibile parificare automaticamente internet e stampa, inserendosi nella scia di altre precedenti pronunce giurisprudenziali, come la sentenza della Cassazione n. 10535 del 2008, la sentenza della Corte di Appello di Torino del 23 aprile 2010, l'ordinanza del Gip di Como di agosto.
Non essendo estensibili le prerogative della stampa ad un blog, in assenza degli adempimenti previsti per la stampa, è abbastanza ovvio che al blog si applichino tutte le norme del nostro ordinamento, tra le quali quella che prevede il sequestro nel caso in cui in caso vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso. Il sequestro, quindi, pone sulla cosa (in questo caso il blog od un suo articolo) un vincolo di indisponibilità che ha la finalità di interrompere il compimento di un reato o l’aggravamento dello stesso. Per i blog si appone oscurando l’articolo sottoposto a sequestro.

Tutto ciò è pacifico, ma, purtroppo, l’articolo de Il Sole 24 Ore esordisce con: “La registrazione del blog non è obbligatoria ma vivamente consigliata. Almeno se si intende usufruire delle tutele costituzionali a protezione della stampa”. Questa frase appare leggermente fuorviante, nel senso che potrebbe essere intesa come se la registrazione di un blog al registro per la stampa sia possibile a tutti e addirittura sia consigliabile, al fine di ottenere l’incensurabilità, cioè impedire che il blog sia sequestrabile.
Ovviamente non è proprio così, prima di tutto perché non è affatto vero che chiunque può accedere al registro per la stampa, in quanto il blog in questione dovrebbe avere la caratteristiche proprie di un giornale online per ottenere tale registrazione. Ma è da precisare che la registrazione in questione determina la necessita di una serie di adempimenti burocratici e porta sicuramente ad un ampliamento delle responsabilità del blogger, o più esattamente del direttore responsabile, iscritto all’albo dei giornalisti, che deve essere necessariamente indicato per il blog medesimo, il quale sarebbe assoggettato alle medesime norme della stampa (art. 57 e seguenti del codice penale), che comprendono casi di responsabilità per omissione di controllo, reati che non sono invece imputabili ad un blogger.

Insomma, è vero che la registrazione di un blog come stampa porterebbe il vantaggio di non poter essere sottoposto a sequestro, e quindi a maggiori “prerogative” rispetto ad un blog non registrato, ma esporrebbe il blogger ad una responsabilità editoriale e tutti gli altri oneri di un giornale, come, per fare un esempio, l’obbligo di rettifica. Le prerogative e gli oneri non sono scindibili, per cui dal momento della registrazione si acquisiscono le prime ma ci si assoggetta ai secondi, e appare difficile ritenere che un blog possa essere avvantaggiato dal divenire giornale registrato, al punto da consigliarne la registrazione.