Il blog può essere sequestrato

SequestroLa quinta sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 7155 del 10 gennaio 2011, ha confermato il sequestro preventivo di un articolo diffamatorio pubblicato sul sito www.societàcivile.it/blog, dal titolo “Basso impero”. L’articolo era stato ritenuto diffamatorio dal tribunale di Milano, quale giudice del riesame, in quanto contenente affermazioni che, secondo i giudici, trasmodavano la critica finendo per giungere ad attribuire ad una parlamentare europea la responsabilità di aver gestito un giro di prostitute da destinare alla villa sarda di un noto politico italiano. A seguito di querela della parlamentare veniva applicata la misura cautelare del sequestro preventivo oscurando l’articolo.

L’articolista impugnava il provvedimento ritenendolo illegittimo in quanto il sequestro sarebbe stato applicato prima di aver definitivamente accertato la diffamatorietà dell’articolo, e nel contempo si riteneva di doversi applicare anche alle pubblicazioni sui siti internet le medesime garanzie, in tema di insequestrabilità, proprie della stampa cartacea.

 

In relazione al primo punto la Corte Suprema ribadisce in sentenza che la ratio del sequestro preventivo sta proprio nell’impedire l’aggravamento od il protrarsi di una condotta, e quindi delle sue conseguenze, nel caso si ipotizzi un reato, per cui è ovvio che deve essere adottato prima di una decisione definitiva.
Sul secondo punto la Corte precisa che la libertà di informazione, come prevista dall’art. 21 della Costituzione, tutela ogni forma di manifestazione del pensiero, quindi anche un articolo pubblicato su un sito web, trovando l’unica limitazione nella “tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l’esercizio delle attività dianzi indicate”, cioè appunto la manifestazione del pensiero. Di conseguenza, continua la Cassazione, il sequestro preventivo, incidendo su libertà che ha dignità pari a quella individuale, deve essere imposto solo se tale imposizione è giustificata da “effettiva necessità e da adeguate ragioni”, cioè in ultima analisi in presenza di un fatto penalmente rilevante.

 

La Corte specifica anche che non è richiamabile in tal proposito il R.D. Lgs n. 561 del 1946il quale, all’articolo 1, sancisce che non è possibile sequestrare un giornale od altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria, in quanto tale norma è riferibile al solo sequestro probatorio, e non a quello preventivo, introdotto con il codice di procedura penale del 1988. Del resto non avrebbe alcun senso imporre un sequestro preventivo, il cui scopo è impedire il protrarsi delle conseguenze del reato, solo a tre esemplari della pubblicazione, come prevede l’articolo citato il quale pone una deroga a tale limite solo per gli stampati “che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza”.
È evidente quindi che per il sequestro preventivo valgono solo i richiami all’art. 21 della Costituzione, il quale così recita:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”.

L’articolo 21 della carta costituzionale tutela in generale la libertà di manifestazione del pensiero, ponendo però delle ulteriori prerogative per la sola stampa, la quale non può essere soggetta a censure né a sequestri, compreso il sequestro preventivo, a meno che il sequestro non sia per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti previsti dalla legge sulla stampa.

La conclusione ovvia, alla quale perviene la Cassazione, è che se uno stampato non può essere sequestrato, il sequestro preventivo è invece applicabile ad un articolo pubblicato online, purché ciò avvenga a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, e che tale autorità proceda con particolare cautela essendo la pubblicazione tutelata dalla libertà di manifestazione del pensiero. Il punto è che, secondo la Cassazione, internet non è ritenuta equiparabile alla stampa per il solo fatto che si eserciti a mezzo del web il diritto di informare.

Già in passato la Corte Suprema ha distinto tra stampa ed altri mezzi di pubblicità, come appunto è ritenuto la rete internet, stabilendo che si è in presenza di stampa se vi è una riproduzione tipografica e che il prodotto dell’attività tipografica sia destinato alla pubblicazione e sia effettivamente distribuito tra il pubblico, concludendo per l’assoluta eterogeneità tra stampa e telematica. In tal senso, quindi, la normativa espressamente posta per la stampa è applicabile al web solo in quanto appositamente estesa ad internet tramite specifiche disposizioni legislative, e non per analogia.
Anche il tribunale di Milano ha ritenuto che un blog non può essere equiparato di per sé ad un giornale, ma tale equiparazione è possibile solo se il blogger ha adempiuto alcune prescrizioni previste per i giornali a tutela della collettività, inserendosi così nella scia di altre precedenti pronunce giurisprudenziali, come la sentenza della Cassazione n. 10535 del 2008, la sentenza della Corte di Appello di Torino del 23 aprile 2010, l'ordinanza del Gip di Como del 2010, e cioè un orientamento consolidato che non ritiene sia possibile parificare automaticamente internet e stampa.

Ciò vuol dire che, anche se l’informazione online è tutelata dall’art. 21 della Costituzione in quanto esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, tale libertà trova delle limitazioni negli ulteriori diritti e libertà previsti dal nostro ordinamento, e quindi ad un blog si applicano tutte le norme compreso quella che prevede il sequestro nel caso in cui in caso vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso. Il sequestro di un articolo pubblicato in rete, a differenza di una pubblicazione su stampa, è sottoposto a condizioni non diverse da quelle di una qualunque altra cosa.

In conclusione, la decisione della Suprema Corte non porta nulla di nuovo al suo orientamento consolidato, che anzi talvolta ha provocato il sequestro di interi siti web, e non solo di singoli articoli, con evidente eccesso di solerzia da parte del singolo magistrato.
L’alternativa sarebbe di estendere le prerogative della stampa anche alla rete internet, con ciò garantendo una maggiore tutela per l’esercizio del diritto di informazione, di critica, o comunque della libertà di manifestazione del pensiero online, ma tale estensione porterebbe con sé anche l’applicabilità di tutte le altre norme previste per la stampa alla rete internet, assoggettando un blog a maggiori obblighi burocratici e soprattutto ad una estesa responsabilità editoriale, che difficilmente sarebbe compatibile con il carattere volontaristico di un blog.
Ovviamente la strada migliore sarebbe ripensare tutta la normativa sulla stampa sulla base delle ovvie differenze che sussistono tra informazione cartacea ed informazione in rete, basti pensare spesso un articolo oscurato in rete viene riproposto da tanti altri spazi web proprio per l’imposizione della misura cautelare che funge da spinta a tale ripubblicazione, impedendo in tal modo al sequestro preventivo di raggiungere il suo scopo.
In questa prospettiva, però, dobbiamo ricordare che le recenti proposte di legge tendono, invece, ad estendere alcuni obblighi della stampa, come l’obbligo di rettifica, ma non le prerogative della stampa (l’incensurabilità), ad internet, per comprendere come tale auspicio abbia ben poche speranze di avverarsi.