Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza 23230 emanata dalla Corte di Cassazione il 10 maggio 2012 (depositata il 13 giugno 2012), che ha assolto il blogger Carlo Ruta con formula piena "perché il fatto non sussiste". Imputato del reato di stampa clandestina, il tribunale di Modica condannò Ruta in primo grado, sentenza poi confermata in appello.
Ruta faceva informazione, specie sulla mafia, a mezzo del blog Accadde in Sicilia, così incappando nella denuncia di un magistrato sentitosi offeso per un articolo. La vicenda, della quale abbiamo già parlato ampiamente, adesso vede una conclusione che possiamo ritenere senz'altro positiva, sia per lo stesso Ruta che per l'informazione italiana.
Secondo l'impostazione del tribunale e della corte d'appello, il blog suddetto doveva essere considerato vera e propria testata giornalistica online, e di conseguenza soggetta all'obbligo di registrazione in assenza della quale scatta il reato di stampa clandestina. Tale impostazione però non tiene conto del d. lgs 70/2003 che limita l'obbligo di registrazione a chi ha una struttura organizzativa editoriale, laddove il blog di Ruta era retto da una singola persona fisica.
Secondo il giudice di primo grado l'articolo 7 del d. lgs 70/2003, essendo espressione del legislatore comunitario quindi inconsapevole rispetto alle leggi vigenti nel nostro Stato in materia di stampa (ricordiamo che a differenza del diritto d'autore, regolata da norme armonizzate tra i vari Stati, il settore della stampa ha norme che sono specifiche per ogni Stato), non è rilevante nell'interpretazione della normativa in materia di stampa.
Il presupposto della sentenza del tribunale è, quindi, una equiparazione tra internet e la stampa. Questa interpretazione però è stata sempre rifiutata dalla Cassazione, che ha anche precisato che neppure alle testate online registrate si applicano immediatamente le regole della stampa. Ed in tal senso anche stavolta si è pronunciata la Suprema Corte, assolvendo Carlo Ruta.
La Suprema Corte ha definito il blog di Ruta un giornale telematico di informazione civile, precisando che mancano le condizioni essenziali per poterlo definire stampa ai sensi della legge 47 del 1948, cioè: un'attività di riproduzione tipografica; la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
Inoltre, ribadisce la Corte, la legge 62 del 2001 ha introdotto la registrazione dei giornali online solo per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria, disciplina ribadita dal decreto legislativo 70 del 2003, il quale prevede che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62. E l'estensione dell'obbligo di registrazione previsto dalla legge sulla stampa ai giornali online non è ammissibile in quanto costituirebbe una interpretazione analogia in "malam partem".
Il punto essenziale è la definizione di prodotto editoriale. Stabilire che all'interno di tale categoria rientri anche il blog unipersonale senza alcuna struttura imprenditoriale od organizzativa, perché semplicemente si definisce tale (cioè giornale) e pubblica più o meno periodicamente articoli riguardanti l'attualità, comporterebbe elevati rischi per moltissimi blog italiani. L'equiparazione tra stampa cartacea ed internet porterebbe infatti con sé molti oneri aggiuntivi, come l'obbligo di un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti, la necessità di riportare specifiche indicazioni sul sito, ecc... Tutti obblighi che renderebbe rischioso fare informazione online per moltissime persone.
Ma non solo, tale equiparazione comporterebbe anche l'estensione delle prerogative della stampa in materia di sequestri, che sono attuabili per i giornali solo se a seguito ad una sentenza irrevocabile, portando alla paradossale conseguenza di rendere persistente sul web fino al giudicato un eventuale messaggio diffamatorio.
L'errore sta nel ritenere che "fare informazione", genericamente intesa, sia attività riservata ad una categoria specifica con un Ordine di riferimento, opinione che è propria di pochissimi Stati, tra i quali purtroppo l'Italia. L'attività di un blogger, invece, deve essere più propriamente inquadrata nell'esercizio della libertà di opinione, nel senso che il blogger più che fare inchieste si limita spesso ad interpretare e riprodurre fatti ed eventi che gli giungono dalla rete, filtrandoli attraverso la sua personale sensibilità e percezione. Questo non è altro che partecipazione civica al dibattito politico, quindi un diritto proprio di ogni singolo cittadino. L'unica differenza è che oggi internet consente una diffusione decisamente maggiore delle suddette opinioni.
Insomma, siamo sempre nell'ambito della libertà di opinione prevista dall'articolo 21 della carta Costituzionale.
La normativa sulla stampa vigente attualmente in Italia, risalente nel tempo anche se oggetto di numerosi rimaneggiamenti, è comunque l'espressione dell'esigenza non certo di regolamentare i blog in rete, quanto piuttosto di fornire: un sistema di individuazione di soggetti responsabili, i criteri per l'individuazione di un luogo certo per stabilire la competenza territoriale di un giudice in caso di reati, ed infine regolare il sistema dei finanziamenti pubblici.
Non c'è invece nessun elemento che consenta di ritenere che detto impianto normativo sia stato posto anche per regolamentare i siti amatoriali sprovvisti di una specifica struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, anche se si occupano di attualità e genericamente svolgono "attività giornalistica" che, come stabilito anche dalla Cassazione in una rara pronuncia in materia di esercizio abusivo della professione giornalistica, è consentita senza ombra di dubbio anche al semplice cittadino non giornalista.
Con la sentenza 23230 del 13 giugno 2012 la Corte di Cassazione avalla ancora una volta l'interpretazione che vede come non equiparabili automaticamente internet e stampa. Una sentenza molto importante.