Il decreto Romani ci avvicina alla Cina

Nel Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009 è stato approvato un decreto legislativo, il quale poi è stato sottoposto al Parlamento, dove questo dovrà esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante. Il decreto in questione, ribattezzato decreto Romani dal nome del viceministro con delega alla Comunicazione che lo ha predisposto, prevede una serie di norme riguardanti la comunicazione in genere, le televisioni, internet.
Il decreto tratta numerosi aspetti, ad esempio abbassa i tetti pubblicitari delle televisioni a pagamento (a beneficio delle altre), allenta gli obblighi di investimento nelle produzioni indipendenti, ma soprattutto l’aspetto che più ha fatto discutere è stata la regolamentazione della video informazione in rete.

Secondo il decreto, infatti, la diffusione di immagini in rete deve essere parificata alle televisioni, per cui un sito internet che diffonde video deve sottostare alla medesima disciplina, e la diffusione di immagini via Internet (diretta streaming) a “carattere non incidentale” necessiterà di un’autorizzazione preventiva dal ministero delle Comunicazioni. In tal modo, sembrerebbe, qualsiasi sito o blog che fa uso di immagini in movimento (video) deve sottostare al controllo governativo. Saremo l’unico paese occidentale a richiedere questo tipo di autorizzazione per i video online!

 

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La proposta di equiparare i siti che trasmettono video in streaming a dei veri e propri canali televisivi è stata, ovviamente, difesa dal viceministro Romani, che ha spiegato di non voler regolamentare il web, ma che  “chi trasmette contenuti con un ritorno economico deve essere equiparato ai broadcaster. Non c’è nessun limite invece per chi trasmette contenuto senza ritorno economico”.
Purtroppo il viceministro ignora che il “ritorno economico” sul web non è equiparabile a quelle proprio delle televisioni, e non solo nella raccolta di pubblicità. Vi sono tantissimi siti che utilizzano lo strumento del video in streaming per fare informazione, o semplicemente per esprimere delle opinioni personali, come ad esempio il giornalista Travaglio che ogni lunedì trasmette sul blog di Beppe Grillo una rubrica in diretta streaming: Passaparola; oppure come YouTube.
Certamente non si può dire che il semplice fatto che un sito abbia dei banner pubblicitari dai quali ricava qualche centinaio di euro l’anno possa definirsi un sito che ha un ritorno economico, e quindi sia equiparabile ad un canale televisivo che incassa centinaia di volte di più. Come si può equiparare un blog che si finanzia chiedendo l’aiuto ai lettori, oppure un sito personale che utilizza qualche banner pubblicitario, nei quali siti o blog sono presenti dei video in streaming amatoriali, ad un canale televisivo che sceglie le trasmissioni da mandare in onda e guadagna milioni di euro?

Il governo prende come alibi la direttiva europea 2007/65/CE (AVMSD, cioè Audiovisual Media Services Directive) sulle trasmissioni audiovisive, che l’Italia è invitata a recepire. La direttiva in questione definisce gli obblighi di massima ai quali i sistemi radiotelevisivi devono sottostare, e in particolare stabilisce che le emittenti televisive, sia che trasmettano via etere, sia che trasmettano tramite web, devono essere sottoposte alle medesime norme. Questo principio, largamente condivisibile,  implica che alle emittenti via web si applicano anche gli obblighi delle normali emittenti, come l’obbligo di rettifica delle notizie, e la necessità di autorizzazioni preventive, oltre che una tutela rigida in materia di diritto d’autore.
Il governo, però, con il suddetto decreto amplia la definizione di emittente televisiva, includendo anche molte cose che a rigore non lo sarebbero, compreso, appunto, siti web che fanno uso di materiale audiovisivo a “carattere non incidentale”.
La direttiva richiamata dal governo a sua difesa, si occupa del problema in particolare nei considerandi 15, 16 e 21. Il primo recita: "Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi". Il n. 16 prevede che la direttiva “non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse". Il considerando 21, infine, recita: "L’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste".

È abbastanza evidente, comparando i due testi, che il decreto Romani non solo va ben oltre le intenzioni della direttiva europea, ma addirittura si pone in contrasto, aprendo a possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia. Infatti, il decreto prevede nuove autorizzazioni amministrative per i servizi di media audiovisivi, addirittura imponendoli ai siti web. Inoltre all’art. 6, dopo aver definito un servizio audiovisivo, conclude: “Non rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, fermo restando che rientrano nella predetta definizione i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale”.
In questa definizione sparisce il riferimento ai siti internet privati e ai servizi di condivisione e scambio di contenuti. Inoltre, anche se viene precisato che la pubblicazione di video per uno scopo non precipuamente economico esclude dalla categoria dei servizi audiovisivi, però ne rientrano (“fermo restando che”) quelli che forniscono immagini animate, anche non sonore nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale.

Il decreto prevede dei vincoli per tutte quelle attività che mettono a disposizione materiale audiovisivo a carattere non incidentale, cioè in modo sistematico, come accade per siti come YouTube, ma anche per i video blog oppure gli aggregatori di video, cioè quei siti che non producono nulla ma semplicemente aggregano video prodotti da altri, per cui in teoria non hanno alcun elemento in comune con una televisione. La conseguenza diretta è che anche un semplice video blog diverrebbe un soggetto editoriale, come la Rai, e quindi sarebbe sottoposto ai medesimi obblighi e alle medesime responsabilità, compreso la responsabilità, civile e penale, dei video immessi non dal titolare del sito, bensì da un semplice utente.

Il testo del decreto Romani differisce notevolmente dalla direttiva europea, per cui si è levato il sospetto che il decreto non sia altro che l’ennesimo tentativo di aumentare il controllo nei confronti di un media che è sostanzialmente difficile da controllare, perché a partecipazione diffusa, a differenza delle TV.
Secondo Marco Pancini, dirigente di Google Italia, l’equiparazione dei siti web alle Tv “ha una conseguenza importante: disapplica, di fatto, le norme sul commercio elettronico in base alla quale l’attività dell’hosting service provider, cioè del sito che ospita contenuti generati da terzi, va distinta da quella di un canale tv, che sceglie cosa trasmettere. Significa , distruggere il sistema Internet”.
Prima della direttiva 2007/65CE, i servizi a richiesta ricadevano unicamente nella direttiva in materia di commercio elettronico. Oggi il raccordo tra le due discipline viene demandato ad una serie di norme che impediscono di far ricadere sotto la disciplina del settore audiovisivo le attività principalmente non economiche e non in diretta concorrenza con il settore audiovisivo, che continuano ad essere disciplinate dalla direttiva sul commercio elettronico.
La direttiva europea sul commercio elettronico vieta obblighi di monitoraggio preventivo da parte dei service provider, come stabilisce invece il decreto legislativo. I provider, gli intermediari della comunicazione, se sottoposti alla direttiva per i servizi audiovisivi, diverrebbero responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti sui siti web, e dovrebbero quindi attrezzarsi per controllarli e rimuoverli per non subire della pesanti sanzioni.
Nel sistema attuale, invece, il responsabile di un contenuto è esclusivamente chi inserisce quel contenuto in rete, cioè l’utente. Tale normativa, stabilita a livello comunitario e recepita dall’Italia senza modifiche, ha la sua motivazione nell’esigenza di non limitare la crescita della rete, gli investimenti e in genere lo sviluppo della rete. Se un imprenditore dovesse sottoporsi al rischio di subire delle conseguenze civili e penali per illeciti commessi dagli utenti che semplicemente usufruiscono del suo servizio, ci penserebbero due volte a svolgere quel servizio. Oppure, in alternativa, lo svolgerebbero applicando una loro personale e preventiva censura sui contenuti immessi dagli utenti, proprio per evitare di risponderne.
Il principio alla base della direttiva UE sul commercio elettronico vede la rete come un mezzo, e distingue tra il mezzo e chi lo usa. Allo stesso modo che si distingue tra il mezzo telefono (o posta) e chi usa quel mezzo. Non si è mai pensato di sottoporre a controllo preventivo le telefonate o la posta solo perché qualcuno usa quei servizi per attività illecite. Cosa che invece si vuole fare con la rete.

Con questo decreto il ministero delle comunicazioni diverrà lo sceriffo della rete, dovendo valutare le richieste di autorizzazione, e l’AgCom (Autorità garante per le telecomunicazioni) si occuperà di far applicare a tutti il diritto d’autore, sostituendosi così alla magistratura, con potere di emanare regolamenti in materia.
Col decreto il Governo impone ai fornitori di servizi media audiovisivi di astenersi “dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca”. Questo sostanzialmente vuol dire che gli intermediari della comunicazioni non saranno più esentati dalla verifica dei contenuti immessi dagli utenti, come prevede la direttiva europea sul commercio elettronico, bensì ne saranno direttamente responsabili, come fossero editori. Più o meno quello che si è stabilito nella ordinanza che ha deciso il ricorso cautelare di Mediaset contro YouTube. Pare evidente che il decreto ridisegni completamente l’intero settore delle telecomunicazioni.

Nel rimandare ad un esaustivo articolo della giurista Elvira Berlingieri, ricordo che il viceministro Romani ha asserito di non voler regolamentare il web. Peccato che anche il governo cinese afferma che “La Costituzione cinese garantisce ai cittadini la libertà di opinione”!