Un articolo sul sito RaiNews dal titolo: Riconosciuto il diritto d'autore alle foto pubblicate su Facebook, apre una discussione (profilo Facebook di Carlo Felice Dalla Pasqua).
Il riferimento è a una sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, dell'11 maggio 2015 (che potete recuperare dal profilo Facebook di Francesco Paolo Micozzi).
Il caso è classico, un giornale prende della foto da un profilo, e le riutilizza pubblicandole più volte senza indicare la fonte delle immagini, né fare alcun riferimento al fotografo, e senza corrispondere alcun compenso per lo sfruttamento commerciale delle foto.
Il fotografo (un minorenne che quindi agisce a mezzo dei genitori) porta in giudizio il giornale per ottenere la tutela dei suoi diritti autoriali, precisando che aveva realizzato alcune opere fotografiche all'interno di alcuni locali notturni della capitale, per rappresentare uno spaccato delle abitudini della gioventù romana. Il ragazzo è solito pubblicare le sue foto sul suo profilo Facebook, dove i suoi dati sono facilmente rilevabili.
Il giornale si difende innanzitutto chiamando in causa una terza persona che avrebbe consegnato le foto al giornale sostenendo di averle scattate personalmente. E comunque sostiene:
- non vi erano indicazioni dell'autore degli scatti sulle fotografie, così rendendone impossibile il rintraccio;
- le foto erano state pubblicate su Facebook, per cui tale pubblicazione vale come cessione dei diritti economici e quindi chiunque può ripubblicare le foto senza chiedere consenso né corrispondere compenso.
Il giudice, dopo l'istruttoria del caso decide così:
1) La pubblicazione di foto su Facebook non determina affatto il trasferimento dei diritti economici né la cessione erga omnes, ma piuttosto, sulla base dei termini di servizi di Facebook, la sola cessione di alcuni diritti a titolo non esclusivo e temporaneo (finché l'autore non li cancella da Facbook) al social network.
Su questo nulla di nuovo. Già in passato si sono avute controversie basate sulle medesime argomentazioni, possiamo ricordare i casi Mabbett contro BBC e Morel contro AFP. All'epoca fece scalpore la posizione (poi ritrattata) della BBC:
“I understand you were unhappy that pictures from Twitter are used on BBC programmes as you feel it may be a breach of copyright.
Twitter is a social network platform which is available to most people who have a computer and therefore any content on it is not subject to the same copyright laws as it is already in the public domain. The BBC is aware of copyright issues and is careful to abide by these laws...”.
Ormai è acclarato da tempo quanto precisa il tribunale di Roma nella sentenza sopra citata, anche la fotografia amatoriale, cioè scattata da un non professionista, gode di tutela autoriale, e il semplice fatto di pubblicarla online non determina di per sé la cessione di tali diritti (e comunque ricordiamo che i diritti morali -paternità, obbligo di attribuzione- non sono cedibili) e nemmeno la caduta della foto nel pubblico dominio. Quindi occorre verificare attentamente, e nel dubbio chiedere il permesso al riutilizzo.
2) Nel caso in questione si tratta di fotografie semplici e non opere fotografiche.
Per quanto riguarda il punto 2 vi rimando alla distinzione tra le varie categorie di immagini, che ovviamente hanno una differente tutela. Quello che qui ci interessa è che la tutela autoriale è condizionata all’adempimento di alcune formalità, cioè indicare il nome del fotografo (o della ditta o del committente), la data dell’anno di produzione, il nome dell’autore dell’opera fotografata. In assenza di tali indicazioni la riproduzione di questo tipo di fotografie non è da reputarsi abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dagli articoli 91 e 98.
Quindi anche le fotografie semplici hanno una tutela autoriale, se pure limitata.
3) Nel caso di specie le formalità necessarie per far scattare la tutela autoriale sono state rispettate.
Il tribunale, e qui sta la vera novità della sentenza, effettua una interpretazione evolutiva della normativa in materia, laddove si richiede l'indicazione dei cosiddetti credits.
Oggi, nell'era telematica, tale indicazione può essere effettuata con mezzi telematici, e quindi è sufficiente un watermark digitale. Il problema si pone, ovviamente, per le pubblicazioni online, dove scaricando il file non sempre si ricavano i watermark. Ma il tribunale precisa che occorre valutare la situazione concreta.
Se nel caso di condivisione di una foto non è ricavabile chi possa essere il fotografo, nel caso di pubblicazione tale elemento è già un indizio. Se ulteriormente tale pubblicazione avviene non su un sito di terzi bensì su una pagina online in qualche modo riferibile al soggetto che pubblica (es. profilo Facebook), è un ulteriore indizio di chi possa essere il fotografo.
In tale caso, conclude il tribunale, si ha l'inversione dell'onere della prova. Cioè se normalmente la riproduzione di una fotografia semplice si considera non abusiva quando con la normale diligenza non è possibile verificare la titolarità della foto, qualora tale foto sia presente su un profilo Facebook, e pubblicata dal titolare del profilo si può presumere che quella persona sia l'autore degli scatti. E quindi sussistono tutti gli elementi per ritenere applicabile la tutela autoriale delle fotografie semplici.
In conclusione, se trovate foto su Facebook non pensate che si possano ripubblicare senza chiedere il permesso, non è così e non lo è mai stato, anche se pare che solo ora qualcuno se ne accorge. Il tribunale, infatti, ha condannato il giornale a risarcire i danni all'autore delle foto.