Il popolo è sovrano se pienamente informato

Il popolo è sovrano se pienamente informato

Questo è quanto si legge nella sentenza n. 16236 della Cassazione del 9 luglio 2010. Non è certo una sentenza dirompente, quanto piuttosto una sentenza che si inserisce nel solco di precedenti pronunce della Suprema Corte, nonché della Corte di giustizia europea che più volte ha ribadito lo stesso concetto.
La sentenza in questione si occupa di un caso abbastanza particolare, una citazione da parte di un laboratorio di analisi cliniche contro l’editore, il direttore ed alcuni giornalisti di un noto quotidiano, colpevoli di aver pubblicato e scritto, secondo il titolare del laboratorio, una serie di articoli dal contenuto diffamatorio. La Corte ha sancito che non vi sarebbe stato alcun contenuto diffamatorio negli articoli in questione, articoli che sostanzialmente non facevano altro che raccontare un episodio ritenuto di grande interesse per l’opinione pubblica. I giornalisti, infatti, hanno presentato al laboratorio dei contenitori pieni di tè, chiedendone l’analisi come fossero urina, e il laboratorio avrebbe restituito analisi che stabilivano che quel contenuto era effettivamente liquido organico. L’intento dei giornalisti, continua la Corte, “era esclusivamente quello di verificare il grado di attendibilità dei risultati delle analisi di laboratorio, che certamente risulta gravemente compromessa quando il tè, sostanza di natura vegetale, viene confusa con l’urina, sostanza di natura organica umana”. Per cui “non può dubitarsi della veridicità della notizia” e nemmeno che essa “rivestisse un grande interesse per l’opinione pubblica, coinvolgendo la stessa il bene primario della salute e dei mezzi a disposizione per adeguatamente presidiarla, tra i quali rivestono un ruolo preminente le analisi di laboratorio”.


Alla critica del laboratorio di analisi, cioè che il quotidiano non avrebbe riferito fatti, ma li avrebbe materialmente posti in essere con un imbroglio, creando scalpore, la Cassazione risponde che tale attività si inserisce nell’ambito del giornalismo di inchiesta, “espressione più alta e nobile dell’attività di informazione”, il cui fine è di consentire ai cittadini di “acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”. Con il giornalismo di inchiesta l’acquisizione della notizia avviene direttamente da parte del giornalista, e non è mediata da fonti esterne, e ad esso deve essere riconosciuta ampia tutela, al punto da comportare, in relazione all’attività di informazione, dei limiti minori, cioè una “meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell’interesse pubblico alla notizia, e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione”.

Ovviamente anche il giornalismo di inchiesta è “espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica corollario dell’art. 21Cost.” che sancisce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, diritto riconosciuto dalla Corte di Strasburgo, ed anche dalla Carta dei doveri del giornalista che tra i principi ispiratori prevede che “il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile”.
Insomma, dovere del giornalista è di garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici e di tutto ciò che può interessargli, per cui il giornalista è responsabile principalmente nei confronti del cittadino.

Sulla base di queste premesse la Corte conclude che nel caso in oggetto non vi è alcuna violazione dell’onore e del prestigio negli articoli contestati, in quanto ricorre l’interesse pubblico della notizia e il linguaggio non è offensivo o scorretto, in tal modo rigettando la richiesta di risarcimento danni.

Un punto interessante della sentenza è, inoltre, quando la Corte approfondisce il rapporto tra giornalismo e diritto alla riservatezza, argomento che è all’ordine del giorno di questi tempi. Secondo la Corte, infatti, il diritto alla riservatezza è, al pari del rispetto per la persona e la sua dignità, un limite alla libertà di manifestazione del pensiero e quindi all’esercizio del giornalismo, ma il quadro normativo, continua la Cassazione, vede l’attività di informazione prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, “nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite”.

Pur rilevando che il diritto alla riservatezza è garantito dalla carta costituzionale all’art. 15 (“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”), si ricava la prevalenza del diritto all’informazione da due argomenti.
Prima di tutto l’art. 1 comma 2 della Costituzione, laddove afferma che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, presuppone quale condizione per un legittimo e corretto esercizio di tale sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici predisposti dal’ordinamento, tra i quali vi è anche l’attività di informazione. Cioè, scrive la Corte, “intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente ‘sovrano’ in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico”.
E poi è pacifico che lo stesso legislatore ha introdotto reputazione e privacy quali eccezioni al generale principio di tutela dell’informazione. Lo stesso art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti stabilisce che “la divulgazione di notizie di interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto nonché della qualificazione dei protagonisti”.

Secondo la Cassazione, quindi, il diritto all’informazione prevale sul diritto alla riservatezza, in quanto consente il corretto e consapevole formarsi di una opinione pubblica, che è corollario imprescindibile perché il cittadino possa esercitare la sovranità popolare. In assenza di informazione, il cittadino non può esercitare compiutamente i suoi diritti.
Questa sentenza, come già detto, si muove nel solco di sentenze precedenti, e pronunce anche a livello europeo, e non è qualcosa di nuovo o di avulso rispetto a precedenti pronunce, anche se, probabilmente per il momento storico in cui si posiziona, è stata considerata una sentenza che fa “notizia”.