Internet e il diritto all’oblio

Tra le tante leggi che riguardano la rete, una ci sembra particolarmente interessante per le conseguenze che avrebbe la sua approvazione. Il disegno di legge presentato dall’onorevole Lussana intende regolamentare il diritto all’oblio.
In breve questa legge si propone di cancellare dalla rete, imponendo di conseguenza il divieto di ulteriori pubblicazioni online, tutte le notizie riguardanti persone coinvolte in fatti di cronaca giudiziaria, una volta trascorso un certo lasso di tempo variabile a seconda della gravità del fatto.
Quindi, una persona condannata in via definitiva potrebbe chiedere ed ottenere la cancellazione dell’articolo che informa i cittadini della sua vicenda giudiziaria, così dopo un certo periodo di tempo sarebbe impossibile trovare in rete notizie delle condanne delle persone, con ovvie ricadute sulla possibilità di controllare l’operato dei politici, ad esempio.

È pacifico che una pena non deve durare in eterno, considerando che il suo scopo è quello di rieducare il condannato e reinserirlo nella società. Una volta scontata la pena, la riproposizione di notizie sulla sua vicenda giudiziaria potrebbero essere viste come un ulteriore aggravio di pena che gli rendono difficile il reinserimento nel tessuto sociale. Di contro è ovvio che la notizia su un crimine ha la funzione di informare i cittadini, una funzione di ammonimento a non commettere reati. Alcuni fatti, poi, sono di interesse pubblico elevatissimo, e tale interesse praticamente non viene mai meno, in quanto sono fatti che entrano in diritto nella storia.
Quindi ci sono interessi contrastanti in gioco che devono essere accuratamente bilanciati.

Nel nostro ordinamento il diritto all’oblio è già riconosciuto dalla giurisprudenza che lo descrive come il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione. Analogo principio è stato applicato anche a personaggi che hanno avuto grande notorietà. Il diritto all’oblio, previsto dalla giurisprudenza fin dagli anni ’70, è ritenuto addirittura uno dei diritti inviolabili dell’individuo. La giurisprudenza considera pubblicabile una notizia in quanto essa sia di interesse pubblico. Dal momento della pubblicazione il suo interesse pubblico scema gradualmente fino a poterlo ritenere nullo trascorso un certo periodo di tempo. Ulteriori pubblicazioni potrebbero, quindi, essere ritenute illecite se la notizia non è più rilevante dal punto di visto pubblico.
Ovviamente il punto fondamentale riguarda non solo il reato commesso, più precisamente la sua gravità, ma anche e soprattutto l’autore del reato. Un conto è il reato commesso dal cittadino privato sconosciuto al pubblico, cosa ben diversa è il reato commesso dal politico che da anni è sulla scena pubblica.

L’articolo 3 della legge Lussana prevede dei casi in cui il diritto all’oblio non è invocabile, e precisamente per le persone condannate con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo, per quelle condannate per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta, e per coloro che esercitano o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
È evidente che tale articolo, l’ultima parte, riguarda espressamente i politici, i quali possono invocare il diritto all’oblio in tutti i casi di reati commessi non nell’esercizio delle loro funzioni, pensiamo al reato di corruzione commesso da un ministro o dal presidente del consiglio. Questo reato rientra nella casistica prevista dalla legge, per cui la notizia potrebbe rimanere in rete per soli due anni, sempre continuando nel nostro esempio astratto.

Ma il discorso si potrebbe fare anche per tutti quei fatti che non sono sfociati in processi veri e propri, ma ad esempio sono stati oggetto di archiviazione, e che non potrebbero essere raccontati oltre un anno dal’archiviazione, anche se si tratta di prove di frequentazioni mafiose di noti politici.

È ovvio che con tale disegno di legge si vuole riscrivere il concetto di interesse pubblico alla conoscenza delle vicende giudiziarie, assoggettando tali vicende alla stessa identica regola sia se si tratti di privati cittadini sia se si tratti di politici di caratura nazionale che commettono reati non nell’esercizio delle proprie funzioni.
Quindi, di Garlasco e Cogne potremmo sapere tutto per sempre, ma di fatti di tangentopoli no.
L’avvocato Tomanelli evidenzia come il diritto all’oblio viene in luce nel momento della riproposizione di una vicenda, per cui la ripetizione di un fatto, a distanza di tanto tempo, può ovviamente essere visto come un accanimento contro una persona che comunque ha, ad esempio, pagato il suo debito con la giustizia. Il disegno di legge Lussana, invece, riguarda anche le notizie originarie, che devono essere opportunamente epurate perché non si subisca una condanna fino a 100.000 euro. Un blogger, un amministratore di un sito, dovrebbe stare attendo a ripulire i suoi contenuti scaduti i termini previsti dalla legge, per non incorrere nelle pene previste dalla legge medesima.

Inoltre tale legge non prevede alcunché per coloro che pur rimasti invischiati in fatti di cronaca giudiziaria, non sono mai andati a giudizio. Per cui si potrebbe tranquillamente parlare di coloro che non sono stati coinvolti in un giudizio ma non di coloro che lo hanno subito o addirittura sono stati condannati.
Ed è una legge che, stranamente, prevede una normativa per il diritto all’oblio limitata solo alla rete e non estensibile a giornali e televisioni. Il problema non è di poco conto, visto che spesso si realizzano opere teatrali oppure film che riguardano fatti storici e giudiziari passati.

In conclusione tale legge non appare conforme alla normativa vigente, anzi sembra in aperto contrasto con alcuni diritti, specialmente quello sull’uguaglianza dei cittadini.
Per le violazioni del diritto all’oblio è sufficiente rivolgersi ad un tribunale oppure al garante per la privacy, certi di essere tutelati se si riscontra una carenza di interesse pubblico alla notizia. Non serve altro.
{xtypo_quote}Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato...{/xtypo_quote} (George Orwell, 1984)