Internet non è una nuova forma di distribuzione

Internet non può essere considerata una nuova forma di distribuzione diversa dalla televisione: questo è il succo della decisione n. 4549 del 14 aprile 2010 emessa dal tribunale di Milano, che ha risolto la disputa legale tra la cantante Mina da un lato e Fastweb e la Rai dall’altro. La cantante aveva citato in giudizio Fastweb in quanto quest’ultima trasmette gli archivi di Rai Click, mutuati dalla Rai, dove sono presenti anche le interpretazioni di Mina. Mina, attraverso i suoi legali, ha sostenuto che la tv interattiva e on demand è da ritenersi una forma di distribuzione diversa e separata rispetto alla distribuzione televisiva, in quanto è una forma di comunicazione “da punto a punto (diversa dalla comunicazione da punto a massa, tipica della televisione via etere”, e all’epoca (fine anni 60) nella quale lei aveva autorizzato la distribuzione tramite televisione, la distribuzione su internet era addirittura impensabile. Secondo i legali di Mina, la trasmissione televisiva sarebbe una forma di comunicazione, mentre quella effettuata tramite internet è una vera e propria riproduzione. Infatti, fanno notare che la tv on demand su internet è simile alla fruizione di trasmissioni su dvd, in quanto è possibile avere un fermo immagine, avanzare e tornare indietro, ed eventualmente fissare su un supporto la trasmissione medesima.
Per questo motivo la distribuzione online delle interpretazioni della nota cantante deve ritenersi illecita in quanto non coperta dalle autorizzazioni fornite all’epoca e quindi Fastweb dovrebbe risarcire il danno per la violazione del diritto d’autore.


Fastweb, di contro, ha sostenuto che distribuisce il video in streaming, non in download, per cui il cliente non può effettuare alcuna copia locale dell’interpretazione, ma solo visionarla, come accadrebbe in tv, con la differenza che la visione può avvenire a comando del cliente (on demand), e non solo quando è programmata dal distributore (come accade in televisione). Per cui non vi sarebbe alcuna sostanziale differenza tra la distribuzione in televisione e quella sulla rete internet, in quanto non vi è alcuna sostanziale variazione nelle modalità tecniche di trasmissione, ma muta solo la posizione del telespettatore che può scegliere quando visionare il programma.

Mina agisce, ovviamente, non quale autore di brani bensì quale esecutore di canzoni altrui, laddove l’interpretazione canora di un brano musicale è protetta dal diritto d’autore solo se costituisce elaborazione creativa in grado di produrre altre sensazione e reazioni emotive. L’art. 80 della legge sul diritto d’autore tutela appunto l’interpretazione od esecuzione artistica indipendentemente dal brano eseguito (che potrebbe essere anche di pubblico dominio), concedendo agli esecutori od interpreti il diritto esclusivo alla fissazione delle loro prestazioni artistiche e alla riproduzione di tali fissazioni. Perciò una registrazione dell’esecuzione dal vivo di un brano (cosiddetto bootleg) deve ritenersi illecita in assenza dell’autorizzazione dell’interprete.

Secondo il tribunale al caso in concreto si applica l’art. 80 della legge sul diritto d’autore, che concede in esclusiva agli esecutori il diritto di: “c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni
”.
Il tribunale ritiene che la norma di cui alla lettera c) disciplini chiaramente i casi di comunicazione al pubblico compresa la messa a disposizione on demand, cioè nei luoghi e secondo i tempi scelti dal fruitore, mentre la lettera d) disciplina la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle prestazioni artistiche, e quindi è riferibile alle ipotesi di download del video (la fissazione), che è una forma diversa di messa a disposizione on demand.
Una comunicazione al pubblico concerne tutte le trasmissioni o ritrasmissioni di un’opera diffusa verso un pubblico non presente nel luogo dove ha origine l’opera, mentre gli altri atti che non sono ricompresi nella “comunicazione al pubblico” sono quelli che consentono di ottenere una copia digitale dei contenuti diffusi, appunto è il caso del downloading.

Quindi, conclude, il tribunale, la lettera c) dell’articolo 80 comma 2 prevede tutti i casi di comunicazione al pubblico, via etere, via satellite, via cavo, ivi compresa la modalità streaming, casi disciplinati in maniera omogenea rispetto alla comunicazione televisiva via etere e alla comunicazione via satellite, dalle quali non si distinguono. Un diverso regime, invece, viene approntato alla lettera d) per la messa a disposizione on demand che consente il cosiddetto downloading.
Per cui, come del resto aveva già sostenuto il tribunale di Roma con l’ordinanza del 21 gennaio 2008, non si può distinguere il servizio radiotelevisivo da quello della società dell’informazione o interattivo. Nel caso in questione, infatti, il servizio on demand non prevede la distribuzione di copia digitale (download), poiché la memorizzazione temporanea del file avviene esclusivamente sui server di Fastweb e non in locale presso il cliente, il quale potrebbe eventualmente ottenere una copia analogica dell’esecuzione artistica solo usufruendo di servizi esterni a quello Fastweb.

In tal senso le registrazioni oggetto di causa sono lecite in quanto autorizzate dalla cantante Mina con i contratti di scrittura artistico-televisiva stipulati in precedenza, che prevedono “ogni diritto… per la libera diffusione televisiva delle prestazioni… per la registrazione con qualsiasi mezzo… per il libero uso a scopo di radiodiffusione (radiofonia, televisione, filodiffusione) in Italia e all’estero”.

Tale sentenza appare inserirsi nel solco della direttiva europea in materia di audiovisivi che comporta la convergenza tra i vari settori di produzione di contenuti audiovisivi, in quanto si è reputato necessario eliminare le barriere presenti tra mercati che una volta erano diversi ma oggi sono sostanzialmente sovrapponibili, direttiva recepita di recente dall’Italia con il cosiddetto decreto Romani.
La sentenza riduce, infatti, internet a una semplice “modalità di comunicazione” al pubblico, e non la ritiene una nuova forma di distribuzione, cioè la rete è solo un nuovo mezzo tecnologico che veicola contenuti, per cui non necessita affatto una normativa speciale per la rete rispetto agli altri mezzi di distribuzione di contenuti, come invece si è spesso cercato di realizzare nel nostro paese.
È una sentenza importante, sotto questo profilo, perché il problema si potrebbe riproporre con la distribuzione di libri sotto forma di ebook, per gli autori che potrebbero aver autorizzato la casa editrice per un libro in formato cartaceo, ma non per la distribuzione in formato elettronico.
Un altro aspetto di rilievo è che tale decisione sancisce il distacco della posizione degli artisti da quella delle major, privilegiando queste ultime e stabilendo la prevalenza dell’interesse di chi sfrutta economicamente la creazione artistica a discapito della tutela di chi la realizza.