L'Alta Corte spagnola sul diritto all'oblio

Web reputation

Una recente sentenza dell'Alta Corte spagnola ripropone il problema del cosiddetto "diritto all'oblio".
Un cittadino spagnolo scopre che digitando il suo nome sul motore di ricerca di Google, si trovano collegamenti ad un blog che riporta informazioni su un reato da lui commesso molti anni fa.
L'Autorità spagnola per la protezione dei dati, chiamata in causa, emette due decisioni. Con la prima impone a Google di rimuovere le informazioni dal motore di ricerca, con la seconda impone a Google, quale gestore del blog (ospitato su Blogger), di rimuovere le informazioni dal blog.

La questione viene portata dinanzi l'Alta Corte di Madrid, che conferma la prima decisione dell'autorità per la protezione dei dati, ma non la seconda.
L'Alta Corte, infatti, precisa che nel caso del blog non è Google (quale hosting), il titolare del trattamento, bensì il titolare e gestore del blog, e quindi non è possibile ordinare a Google la rimozione dei dati dal blog.

Questo è un punto essenziale, che non viene evidenziato come meriterebbe nel momento in cui si discute di "diritto all'oblio". A parte che tecnicamente non si tratta di diritto all'oblio bensì di web reputation, la questione della titolarità del trattamento è importante.

Alla base della sentenza della Corte di Giustizia europea che ha avviato la problematica, vi è il rilievo che Google, quale motore di ricerca (search engine provider) svolge un'attività che implica un trattamento di dati ai sensi della direttiva 95/46/CE, art. 2, che determina un'ingerenza notevole sulla vita privata dei cittadini, in quanto tale trattamento serve a realizzare una profilazione degli individui. In tale prospettiva la CGUE pretende che i risultati della ricerca (quindi l'indice realizzato da Google) debbano essere aggiornati e non lesivi della reputazione di un individuo.

L'ingerenza del trattamento di Google è decisamente più elevata rispetto alla pubblicazione di dati e notizie su un blog, o anche su un giornale online, e quindi ecco perché Google può essere obbligato alla rimozione dei dati anche se tali dati permangono (e lecitamente) sul sito fonte.
Ciò significa che se in linea di massima è ammissibile una richiesta delle stesso genere al gestore del sito (ma non a Google), non è detto che questa istanza debba essere accolta proprio per la diversità di incidenza del trattamento sulla vita dell'individuo. Nel caso del sito fonte potrebbe, quindi, sussistere una proporzionalità (col diritto di cronaca e la libertà di espressione) che invece generalmente viene a cadere nel caso del trattamento di Google.