La musica digitale muore con te

Musica digitaleDi recente si è sparsa in rete la notizia che il famoso attore Bruce Willis stava valutando l'idea di intraprendere un'azione legale nei confronti di Apple per l'intrasferibilità ai figli in caso di morte della musica "acquistata" in download. Purtroppo i termini di servizio di Apple (ma non solo) vietano qualsiasi trasferimento di proprietà di tali file.
Precisando che la notizia non è vera, in quanto smentita dalla moglie di Willis, la domanda di fondo rimane: compriamo qualcosa quando acquistiamo musica online?

In realtà il trasferimento dei file in download (senza quindi supporto fisico) non avviene mai a seguito di un "contratto di vendita" ma di una licenza che è molto più simile ad un prestito. La licenza è un vero e proprio contratto imposto da chi detiene il copyright sul prodotto, e regola gli aspetti del rapporto con il licenziatario. Nella licenza sono indicate tutte le azioni disponibili sul prodotto ceduto, e solo quelle precisate in licenza possono essere poste in essere dal licenziatario. Quindi, se il contratto di licenza non prevede la possibilità di trasferire a terzi il prodotto, ciò non è possibile.

Possiamo dire che la proprietà dei brani musicali in download non viene affatto trasferita al momento del pagamento, ma rimane in capo alle etichette discografiche (il music store è solo un intermediario tra l'etichetta e il consumatore) che trasferiscono all' "acquirente" solo alcuni diritti in base alla licenza, in genere il diritto di ascoltare la musica privatamente e non in pubblico, copiare su un certo numero di dispositivi (massimo 5 per Apple), ecc... Quasi tutte le licenze delle aziende che vendono musica in rete non prevedono oppure vietano espressamente la rivendita e il prestito del file. Si tratta, quindi, a tutti gli effetti di licenze non trasferibili, per cui anche in caso di successione per causa di morte il diritto, essendo in capo al venditore, non può essere trasferito.
Questo avviene non solo per Apple, ma anche per Amazon (il contenuto del Kindle non è trasferibile a terzi) e per altri venditori di prodotti digitali.
Insomma, anche se spendiamo un sacco di soldi in contenuti digitali noi non acquistiamo proprio nulla, la "proprietà" (intellettuale) rimane sempre in capo al produttore, e con la nostra morte tutti i download digitali muoiono con noi!

Chiariamo anche un altro aspetto, stiamo parlando della proprietà del file, non dell'eventuale supporto sul quale vengono registrati detti file. Cioè, salvando i file su un cd non per questo acquisiamo il diritto di proprietà sul file né quello di trasmettere il file ad un terzo.

Niente di nuovo, in realtà si tratta dell'ampia tendenza delle aziende a limitare i diritti degli acquirenti nata con l'avvento della rete. Le clausole contrattuali dei contenuti digitali si sono infarcite di limitazioni che non esistono, invece, per i loro corrispondenti fisici, così non possiamo prestare né rivendere né lasciare per testamento un ebook o in genere un file digitale, mentre possiamo fare tutte queste cose con un libro, un disco o un dvd. Spesso le clausole contrattuali impongono delle limitazioni anche al fair use, finendo per far accettare ai consumatori di non poter fare del prodotto nessun uso senza il permesso del titolare, tranne ovviamente la fruizione personale, privata, e in assenze di pubblico.
E per fortuna l'uso dei contenuti digitali protetti da DRM sta gradualmente diminuendo, perché in presenza dei DRM è addirittura vietata la copia per uso personale (copia privata) pur prevista dalla legge.

Però sulla questione della qualificazione del contratto come licenza oppure vendita di recente è intervenuta autorevolmente la Corte di Giustizia europea che, in relazione a software, ha ritenuto l'accordo come vendita, sulla base del fatto che si ha una cessione di un bene a tempo indeterminato a fronte di un pagamento di un prezzo, di conseguenza rileva che la distribuzione di un software implica il trasferimento di un diritto del tutto analogo a quello di proprietà della singola copia. In tal modo la Corte è pervenuta alla decisione di considerare legittima la rivendita di software usato.
Questa sentenza appare importantissima alla luce della problematica che stiamo affrontando, perché se si ottiene il diritto di utilizzare una copia del file senza limitazioni di durata, secondo la Corte si tratta di vendita, ed una vendita implica il trasferimento del diritto di proprietà all'acquirente, diritto che può essere a sua volta trasmesso a terzi (rivendita) oppure agli eredi (successione).
Ma la Corte precisa che si deve trattare di trasferimento senza limitazioni di durata temporale, e ha ulteriormente distinto tra servizio online e offerta di software online tramite download. È evidente che se la licenza è temporanea (fosse anche 100 anni) non si può più configurare l'accordo come vendita ma rimane licenza con tutte le sue limitazioni. E nemmeno la fornitura di prodotti digitali tramite servizio (quindi non più download) può essere qualificata come vendita.
Infatti, ormai la fornitura di musica avviene non più tramite download, ma sempre più spesso tramite cloud (dove il contenuto è legato all'account del servizio, in genere non trasferibile), per cui deve essere qualificata come servizio soggetto a licenza e non come vendita. Con tutte le limitazioni del caso, compreso l'intrasmissibilità a terzi od eredi.

In tutta questa incertezza giuridica, che favorisce certamente le aziende del copyright, continuano a latitare i governi che dovrebbero prendere una seria posizione promuovendo una nuova legislazione che vieti pratiche di questo tipo, in modo che i contenuti digitali non siano soggetti a limitazioni che non esistono per i corrispondenti prodotti fisici. La strada l'ha indicata la sentenza della Corte europea.