La riformina delle professioni

Riforma delle professioniNella manovra, tra le misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo del paese, il Governo ha colto l’occasione per inserire delle disposizioni inerenti la giustizia e la riforma degli ordini professionali.
L’articolo 3 comma 5 si occupa, appunto, della materia delle professioni, per la quale si parla di riforma da eoni, senza pervenire purtroppo ad alcun risultato. Giova ricordare, tra l’altro, che giace ferma in Commissione un testo di riforma della professione forense consegnata dall’avvocatura, ma il Governo ha preferito ignorarla e procedere con modifiche generali riguardanti tutte le professioni, mettendo insieme fin troppe realtà che meriterebbero una discussione separata ed approfondita.
A ben vedere, però, dette disposizioni non introducono alcunché di significativo, in quanto le critiche mosse all’intenzione del governo hanno fatto rientrare quasi tutto. Il testo, quindi, si limita a stabilire che una riforma degli ordini professionali dovrà essere emanata entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legge, riforma che dovrà recepire i principi elencati nel medesimo decreto.

I principi ispiratori sono quindi i seguenti:
- accesso libero alla professione;
- obbligo di formazione continua;
- tirocinio di durata massima di 3 anni, con obbligo di corresponsione del compenso;
- compenso da pattuire per iscritto con riferimento alle tariffe professionali, ma anche in deroga alle eventuali tariffe minime;
- obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale;
- istituzione di organi di disciplina terzi rispetto ai professionisti;
- liberalizzazione della pubblicità informativa.

In verità le disposizioni introdotte nella manovra si rivelano all’atto pratico quasi inutili, visto che la maggior parte delle categorie professionali ha già introdotto innovazioni rispondenti ai principi di cui al decreto legge, come la formazione continua, la pubblicità, l’obbligo di assicurazione e così via. Il resto ha un sapore di banalità, come ad esempio il compenso per il tirocinante che comunque rimane indefinito, e quindi lasciato alla “contrattazione” tra le parti, tirocinante e professionista. Immaginatevi chi lo deciderà il compenso!

Dal testo è scomparso il riferimento all’articolo 41 della Costituzione, il che vuol dire che resta l’obbligatorietà dell’esame di Stato per le professioni regolamentate, ma gli ordini dovranno garantire che l’esercizio della professione risponda a principi di libera concorrenza.
Il concetto di fondo, adesso più sfumato, è dato da una sorta di equiparazione delle professioni alle imprese, con ovvio errore di prospettiva perché, a differenza degli imprenditori, le libere professioni tutelano diritti sanciti costituzionalmente, pensiamo agli avvocati, ai medici, ai notai.
A pensarci bene, è lo stesso errore che si compie quando si disquisisce di regolamentazione del diritto d’autore in rete, e si pongono sullo stesso piano i diritti puramente economici delle grandi aziende e i diritti costituzionali dei cittadini, come la libertà di manifestazione del pensiero.

Purtroppo, complice una propaganda basata più sugli slogan che sulla corretta informazione, l’opinione pubblica tende facilmente a confondere alcune professioni con delle vere e proprie “caste” privilegiate, e in special modo ciò accade con riferimento all’avvocatura. Lungi da noi sostenere che alcune professioni non abbiano alcun privilegio, e che non sia necessaria una riforma, ma il punto è, invece, che una riforma deve partire da una corretta comprensione di quali sono i problemi sottesi, invece di tramutarsi in una sorta di punizione per una categoria, o peggio in un asservimento alle imprese.

Generalmente per le professioni non c’è da liberalizzare alcun accesso essendo già aperto a tutti, ovviamente non è pensabile abolire l’esame di Stato dato i diritti in gioco, in quanto il percorso rigido, laurea poi esame, garantisce l’adeguata competenza del professionista nella difesa dei diritti in gioco.
Comunque l’argomento classico utilizzato dai critici riguarda la liberalizzazione delle tariffe, ed in particolare ci si appunta sull’eliminazione dei minimi tariffari. Si tratta di un pretesto che, pur trovando forte presa nell’opinione pubblica, si scontra con l’ovvia considerazione che il numero di avvocati nel paese è decisamente troppo elevato, se confrontato con altri paesi europei.
La liberalizzazione delle tariffe, infatti, farebbe crescere tale numero, per cui essendoci più offerta rispetto alla domanda, le tariffe, secondo i principi del “libero mercato”, sarebbero destinate a calare.
Delle due l’una, o si critica l’eccessivo numero degli avvocati, spesso indicato come causa dell’eccessiva litigiosità del paese (mentre questa dipende per lo più dalle carenze dello Stato nella tutela dei cittadini, per cui essi devono giocoforza rivolgersi ad un legale), oppure ci si lamenta delle tariffe troppo alte.
Un tentativo in materia si ebbe qualche anno fa, subito rientrato, quando si eliminarono i minimi tariffari, e si notò che ciò determinava una spesa minore in compensi ai professionisti solo per i clienti forti, principalmente banche, assicurazioni e grandi imprese, che, per dimensioni economiche e numero di procedimenti, sono in grado di imporre al mercato le proprie scelte. Differenze significative, invece, non si riscontrarono per i clienti singoli.

Quando si parla di “liberalizzare” le professioni, quindi, sarebbe il caso di approfondire il tema, pensando che non discutiamo di normali imprenditori quanto piuttosto di coloro che si occupano della tutela di diritti dei cittadini, il diritto alla difesa, il diritto alla libertà, il diritto alla salute, ecc…
Ma, forse, l’intento è proprio quello, una certa parte politica ed affaristica vede con astio una tutela del cittadino nei confronti dei poteri forti, e così come si cerca di imbrigliare giustizia e stampa, la cosiddetta “liberalizzazione” delle professioni potrebbe anche essere la terza gamba di una riforma in senso privatistico dello Stato.

I problemi delle professioni sono ben altri, non certo l’ingresso, che è libero, quanto piuttosto l’effettiva possibilità di esercitarla. Un giovane che passa l’esame di Stato si trova di fronte l’impossibilità di esercitare la professione per l’eccessiva spesa che occorre agli inizi, per cui finisce quasi inesorabilmente nelle fauci di qualche studio a svolgere mansioni di bassa manovalanza. Ma forse non sono questi i problemi che interessa risolvere.