L’Unione europea ancora sulle scommesse online

scommesse-onlineCon la sentenza del 3 giugno 2010, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna ad occuparsi della normativa in materia di scommesse online.
Tale pronuncia si inserisce nel solco della recente sentenza dell’8 settembre 2009 che ha dato ragione al governo portoghese in merito al blocco di siti di scommesse legali, ma non autorizzati nel Portogallo. Anche secondo la sentenza del 2010 rientra nel potere degli Stati la possibilità di limitare le attività relative alle scommesse online e i giochi d’azzardo anche nei casi in cui l’operatore che fornisce il servizio abbia ottenuto regolare autorizzazione da altro paese membro dell’Unione.
La Corte europea ha ritenuto prevalente l’interesse relativo alla lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo e alla lotta alla criminalità, rispetto alla libera prestazione dei servizi, per cui una restrizione in materia di libera prestazione dei servizi nei confronti di un cittadino di uno Stato membro diverso da quello destinatario della prestazione, vietata dall’art. 49 del trattato Ce, è ammissibile purché tale restrizione sia a salvaguardia della tutela dell’ordine pubblico, della salute e della sicurezza pubblica.
Nel caso specifico la Corte ha stabilito che la restrizione all’attività sul mercato olandese era giustificata dalla necessità di salvaguardare, appunto, la tutela della salute, al fine di evitare una dipendenza dal gioco da parte della collettività, e l’ordine pubblico, per impedire una diffusione di attività criminali. E ciò in considerazione che la prestazione di servizi di gioco e scommesse online presenta rischi maggiori, per i consumatori, sotto il profilo della dipendenza dal gioco, per l’assenza di un contatto diretto con l’operatore che, inoltre, può determinare un aumento delle frodi.


La Corte sancisce anche che l’attribuzione del potere di autorizzazione ad un unico operatore è legittimo al fine di semplificazione delle procedure di controllo e di impedire aggravi burocratici, ma anche in considerazione del fatto che il meccanismo di concessione non comporta discriminazioni in base alla nazionalità.

Questa pronuncia potrebbe incidere anche sull’ordinamento italiano che, come è noto, tende a impedire la prestazione di servizi di scommesse online nel nostro paese a soggetti privi di autorizzazione italiana. La Corte, con varie sentenze ha chiarito che spetta ai giudizi nazionali verificare se le misure adottate dagli Stati per tutelare la salute pubblica e la sicurezza pubblica siano proporzionate rispetto all’obiettivo sotteso, ma ha anche chiarito che se “le autorità di uno Stato membro inducono ed incoraggiano i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d’azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l’ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare provvedimenti come quello oggetto della causa principale”. Questo orientamento, confermato da altre sentenze, sembra quindi contrario alle limitazioni apposte dalla normativa italiana in quanto, come è palese, l’Italia incoraggia apertamente la diffusione dei giochi e delle scommesse, anche online, a puri fini finanziari.

Per questo motivo, a seguito di varie pronunce della Corte europea, in Italia la normativa è stata modificata dal DL 40/2010, art. 2 comma 2 bis. Attualmente le norme prevedono che è consentita la raccolta del gioco con vincita in denaro esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa concessione, con divieto espresso di utilizzare qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che permetta la partecipazione telematica al gioco, e il soggetto concessionario per esercitare l’attività di gioco e scommesse deve ottenere anche apposita licenza autorizzativa (licenza prevista dal testo unico leggi di pubblica sicurezza) che può essere data solo ai concessionari di Stato, la quale ha efficacia solo se sussiste anche la concessione rilasciata ai titolari dell’esercizio commerciale.
La modifica introdotta con il Dl 40/2010 è data dal fatto che in precedenza si subordinava il rilascio della licenza alla condizione che il soggetto fosse previamente già concessionario di Stato, mentre oggi è solo l’efficacia della licenza ad essere subordinata al rilascio della concessione, licenza quindi che può essere rilasciata anche in assenza della concessione medesima, anche se l’esercizio del gioco non può svolgersi fin quando non si ottiene anche la concessione. Vedremo se tale modifica risolverà le dispute interpretative con l’Unione europea.