Ma Google ha ragione

L’ennesima vicenda di oscuramento di articoli in rete fa discutere la blogosfera di libertà di informazione e censura, ma forse si perde di vista l’aspetto più rilevante, quello giuridico.
Andiamo per ordine.
Tra febbraio e marzo del 2010 il blog di letteratura SulRomanzo.blogspot.com pubblica, a mezzo dell’intervista ad una collaboratrice del blog, la storia di un presunto plagio letterario operato da parte di due professori universitari a danno della collaboratrice medesima quando era studentessa. L’Espresso riprende la storia, e i professori accusati reagiscono nelle sedi giudiziarie. Qualche giorno fa il titolare del blog SulRomanzo riceve la notifica da parte di Google, di cui fa parte la piattaforma per blog Blogspot (cioè Blogger), della rimozione dei due post, a seguito di un ordine impartito dall’autorità giudiziaria italiana:

Blogger – Complaint Received
“Hello, We'd like to inform you that we've received a court order regarding your blog ….. . In accordance with the terms of the court order, we've been forced to remove the following posts:
……………..
A copy of the court order we received is attached. Thank you for your understanding.
Sincerely, The Blogger Team

I due post in questione vengono effettivamente oscurati, o forse addirittura rimossi del tutto, dicono in rete, poiché parrebbe inaccessibile anche la loro cache e non risulterebbero negli indici del motore di ricerca. Dopo qualche tempo il secondo articolo, invece, ritorna online e lo è tutt’ora.


Sarebbe accaduto, infatti, che un PM presso la procura della Repubblica di Ferrara, a mezzo della Polizia Postale, abbia chiesto a Google Inc di fornire i dati di pubblicazione degli articoli (file di log ed ora di connessione), in quanto erano in corso “accertamenti” relativamente agli articoli in questione, in relazione all’art. 595 c.p., cioè si ipotizza una possibile diffamazione.
Secondo alcune informazioni in rete parrebbe che il PM abbia chiesto anche la cancellazione dei due post, ed è iniziata una accesa discussione proprio su questo aspetto della rimozione degli articoli, a partire da Gilioli che ipotizza sia più utile “aspettare una sentenza di merito, almeno di primo grado” , per passare da Scorza che si chiede quanto vale la nostra libertà di espressione online , e poi Micozzi che si interroga su quale tipo di provvedimento abbia adottato il PM per ottenere la “cancellazione” dei post, concludendo che probabilmente potrebbe trattarsi di un provvedimento di urgenza “ex art. 16, terzo comma, d.lgs. 70/2003”, e così via con altri articoli sulla vicenda.

Premesso che non abbiamo a disposizione il provvedimento del magistrato, in realtà si deve precisare che, nonostante si sia criticato il comportamento di Google, questo non deve affatto sorprendere.
Il fatto che dei due articoli uno sia ritornato online dovrebbe far propendere per la tesi che la rimozione sia stata una decisione di Google, e non una espressa richiesta dell’autorità giudiziaria, altrimenti Google avrebbe inottemperato ad  un ordine della magistratura. Potrebbe quindi essere accaduto che la Polizia Postale abbia chiesto solo i dati relativi ai log degli articoli incriminati, in sede di accertamenti urgenti ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale. Forse è anche accaduto che la Polizia abbia chiesto a Google di valutare, nelle more delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, l’opportunità di oscurare i due articoli in questione, sulla base della discrezionalità che Google si riserva in relazione ai contenuti che vengono immessi sui suoi server, come previsto dal contratto al quale gli utenti aderiscono nel momento in cui aprono un blog sulle sue piattaforme.
Google, quindi, avrà valutato prima di oscurare entrambi gli articoli, poi, forse, è ritornato sulla decisione in merito ad uno dei due riportandolo online.
Questo è possibile perché anche in passato è accaduto che la Polizia Postale, in occasione di una comunicazione relativa ad accertamenti su contenuti presenti sui server di Mountain View, invitava la società a valutare l’opportunità di sospendere la visione dei contenuti nell’ambito della discrezionalità che Google si riserva. Nel caso specifico si trattava del video della famosa questione Google-Vividown.

Dal punto di vista giuridico, inoltre, l’articolo 16 del decreto legislativo 70 del 2003 prevede la responsabilità del provider che è a conoscenza dell’illiceità dell’informazione presente sui suoi server o è al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’informazione (come la comunicazione di apertura di un procedimento giudiziario), e l’articolo 17 prevede la responsabilità civile dell’intermediario che, richiesto dall’autorità giudiziaria, non ha rimosso i contenuti illeciti, ovvero avendo avuto conoscenza del carattere illecito, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.
In poche parole, ai sensi dell’articolo 16 del suddetto decreto Google, quale fornitore di un servizio di hosting per blog, avrebbe potuto divenire responsabile insieme all’autore dell’articolo per la presunta diffamazione, e in base all’articolo 17, se la magistratura o la Polizia hanno richiesto la rimozione degli articoli, ha l’obbligo di rimuoverli.
Stando così le cose non si vede quale altro comportamento avrebbe potuto adottare Google nel momento in cui si vede comunicare l’apertura di una indagine su contenuti immessi da utenti sui suoi server, se non valutare se rimuoverli ed eventualmente procedere in tal senso. Nel caso in cui la Polizia si sia limitata a chiedere a Google di valutare l’opportunità di rimozione dei contenuti, come nel caso Google-Vividown, Google in teoria non sarebbe obbligato a rimuoverli, ma in seguito potrebbe anche essere ritenuto responsabile se detti articoli venissero valutati dalla magistratura come illeciti. Ecco quindi che l’atteggiamento, forse prudenziale, di Google è ampiamente spiegato e giustificabile, senza per questo dover gridare alla lesione della libertà di espressione.

Per quanto riguarda la presunta rimozione, anche qui c’è da attendere per verificare come stanno davvero i fatti, ma c’è da notare che in tali casi in genere si procede all’oscuramento degli articoli, e non alla fisica rimozione, proprio perché è possibile che i contenuti siano valutati leciti in sede giudiziaria, e quindi giustamente dovrebbero tornare online.
Il fatto che quei contenuti non si trovino in cache oppure non ve ne sia presenza nel motore di ricerca è una ovvia conseguenza dell’articolo 15 del decreto legislativo 70 del 2003, il quale prevede che l’intermediario debba rimuovere le informazioni memorizzate nella sua attività di caching quando tali informazioni vengono rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente. Di conseguenza i contenuti scompaiono anche dal motore di ricerca, non essendoci più nulla da indicizzare.

In breve, quindi, nessun attentato alla libertà di espressione sul web, anche perché stiamo discutendo di blog non costituenti testata editoriale online, per i quali la legge prevede anche la possibilità di applicare un sequestro (oscuramento) del sito o dell’articolo incriminato.
Piuttosto c’è una indagine in corso nata dall’iniziativa di un cittadino italiano che ha tutto il diritto di veder tutelati i suoi diritti, e la magistratura sta operando gli accertamenti del caso, eventualmente anche approntando i provvedimenti utili al fine di evitare l’aggravamento del presunto reato.
Google, quale azienda privata, da parte sua ha ritenuto, come del resto è previsto dai termini di servizio di Blogspot, di oscurare gli articoli, per non rischiare di incappare in responsabilità, come del resto è accaduto nel caso Vividown. All’epoca la Polizia non chiese nemmeno a Google di rimuovere il video incriminato, Google lo rimosse ugualmente, e poi è stata condannata lo stesso. Per cui mi pare difficile pretendere che Google, rischiando di suo, debba mantenere online un contenuto sul quale si appunta l’attenzione della magistratura.